La lavoratrice che rifiuta di sottoporsi alla visita medica disposta dall’azienda per l’assegnazione di mansioni nuove può essere licenziata.

Nota a Cass. ord. 13 luglio 2022, n. 22094

Pamela Coti

La visita medica di idoneità, in ipotesi di cambio delle mansioni, è prescritta per legge e la richiesta di sottoposizione a visita, da parte del datore di lavoro, prima della assegnazione alle nuove mansioni non è censurabile e, anzi, è un adempimento dovuto.

È quanto sancito dalla Corte di Cassazione (ord.13 luglio 2022, n. 22094) in relazione al licenziamento di una lavoratrice per essersi rifiutata di sottoporsi alla visita medica organizzata dal datore di lavoro che intendeva assegnarle nuove mansioni.

Al riguardo la Corte ha specificato che:

  • l’art. 41, co. 2, lett. d) del D.Lgs. n. 81/2008, testualmente prevede che “la sorveglianza sanitaria comprende (…). visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica”. Pertanto, la visita medica disposta dall’azienda deve essere, in ogni caso, preventiva e prodromica all’assegnazione delle nuove mansioni, costituendo l’omissione di detta visita un colposo e grave inadempimento di parte datoriale;
  • il datore di lavoro deve adeguare la propria condotta alle prescrizioni imposte dalla legge per la tutela delle condizioni fisiche dei dipendenti nell’espletamento delle mansioni loro assegnate e il lavoratore può solo in un momento successivo impugnare davanti agli organi competenti un eventuale esito della visita, qualora non condiviso, ovvero l’asserito illegittimo demansionamento.
Il licenziamento della lavoratrice che si sottrae alla visita medica di idoneità è legittimo
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