Il licenziamento intimato in violazione del periodo di comporto è nullo.

Nota a Cass. 28 luglio 2022, n. 23674

Flavia Durval

“Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110, co. 2, c. c.”

Lo afferma la Corte di Cassazione (28 luglio 2022, n. 23674) la quale precisa che all’affermazione della suddetta nullità del licenziamento non osta la circostanza che l’art. 18, Stat. Lav.  (L. n. 300 del 1970, come novellato dalla L. n. 92/2012) abbia collocato la violazione dell’art. 2110, co. 2, c. c.., nel comma 7 anziché nel comma 1 (riservato ad altre ipotesi di nullità previste dalla legge), con conseguente applicazione del regime reintegratorio attenuato anziché pieno”.

La decisione si pone in linea con l’indirizzo consolidato della Cassazione secondo cui il licenziamento intimato solo per il protrarsi delle assenze dal lavoro, ma prima ancora che il periodo di comporto risulti scaduto è nullo (v., fra tante, Cass. n. 24525/14; Cass. n. 1404/12; e Cass. n. 12031/99; Cass. n. 9869/91).

Licenziamento durante il comporto
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