Dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 8, D.L. n. 138/2011 nella parte in cui prevede l’efficacia del contratto collettivo di prossimità anche nei confronti degli appartenenti ad un sindacato non firmatario 

Nota a App. Napoli (ord.) 3 febbraio 2022

Fabrizio Girolami

È fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011 (per violazione degli artt. 2 e 39, co. 1, Cost., nonché dell’art. 39, co. 4. Cost.), nella parte in cui estende l’efficacia dei contratti aziendali o di prossimità a tutti i lavoratori interessati, anche se non firmatari del contratto o appartenenti a un sindacato non firmatario del contratto collettivo.

Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Napoli con ordinanza 3 febbraio 2022 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 37 del 14.09.2022), sospendendo il procedimento promosso da otto lavoratori contro la società Metronotte Group S.r.l., in relazione a richieste di pagamento di differenze retributive per scatti di anzianità, ferie, e altri istituti retributivi.

Dette richieste erano state respinte dal Tribunale di Napoli, in quanto un accordo aziendale di prossimità, stipulato da un sindacato (al quale i ricorrenti non erano iscritti), aveva introdotto una disciplina peggiorativa (delle condizioni di lavoro e di retribuzione) rispetto al contratto collettivo di settore, e apparentemente dotato di efficacia generale anche nei loro confronti.

Il giudice di appello ha sospeso il procedimento, ritenendo di fondamentale importanza – ai fini della decisione della controversia – la verifica della legittimità costituzionale dell’art. 8 (“Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità”) del D.L. n. 138/2011 che, in particolare, prevede quanto segue:

  • i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali – sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda in base alla legge e agli accordi confederali vigenti (compreso quello del 28.06.2011) – possono realizzare specifiche intese, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario di rappresentanza sindacale, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività (co. 1);
  • le intese devono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riguardo alle seguenti tematiche: impianti audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie; mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale; contratti a termine; contratti a orario ridotto, modulato o flessibile; solidarietà negli appalti; casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; disciplina dell’orario di lavoro; modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro; trasformazione e conversione dei contratti di lavoro; “conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio (co. 2);
  • le intese possono operare anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie sopra richiamate e alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro (co. 2-bis).

Secondo la Corte partenopea, l’art. 8 del D.L. n. 138/2011 sulla contrattazione collettiva di prossimità:

  • viola sia l’art. 2 Cost. (che garantisce lo sviluppo della personalità di ogni cittadino all’interno delle formazioni sociali di cui fa parte, e tra le quali è incluso anche il sindacato) sia l’art. 39, co. 1, Cost. che tutela la “libertà di organizzazione sindacale”, la quale va intesa, secondo la Corte di merito, come “la libertà di costituire organizzazioni sindacali collettive e anche come libertà del singolo lavoratore sia di aderire alle varie organizzazioni sindacali sia di non aderire”.

In particolare, la previsione di efficacia erga omnes di un accordo di prossimità nei confronti di tutti i lavoratori interessati indipendentemente dalla loro adesione al sindacato firmatario lede:

  • la libertà sindacale del singolo “di aderire ad un altro sindacato non firmatario”. Questa diviene infatti irrilevante ed egli sarà costretto a “accettare la disciplina contrattuale stabilita da un sindacato cui non appartiene e semmai in contrasto con le sue idee e interessi”;
  • la libertà sindacale del sindacato non firmatarioche vedrà esposto a delle conseguenze pregiudizievoli i propri iscritti e la propria capacità organizzativa non solo perché non è necessaria ad un accordo sindacale ma perché può essere considerata tamquam non esset anche in caso di accordi firmati a livello nazionale”. In particolare, la Corte osserva che “un sindacato anche maggiormente rappresentativo di quello firmatario dell’accordo di prossimità, firmatario a sua volta di un contratto collettivo nazionale, come nel caso di specie, vedrebbe caducata la sua attività organizzativa a tutela dei suoi iscritti da accordo firmato da un sindacato in azienda”.
  • viola l’art. 39, co. 4, Cost. che, come noto, stabilisce che i sindacati registrati (e quindi dotati di personalità giuridica) “possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce” (disposizione rimasta inattuata nel nostro ordinamento giuridico). Questa norma intende garantire “alle associazioni sindacali di regolare i conflitti di interessi che sorgono tra le contrapposte categorie mediante il contratto, al quale poi si riconosce efficacia obbligatoria erga omnes, una volta che sia stipulato in conformità di una determinata procedura e da soggetti forniti di determinati requisiti”. Pertanto, una legge (quale, nel caso di specie l’art. 8 del D.L. n. 138/2011) “la quale cercasse di conseguire questo medesimo risultato della dilatazione ed estensione, che è una tendenza propria della natura del contratto collettivo, a tutti gli appartenenti alla categoria alla quale il contratto si riferisce, in maniera diversa da quella stabilita dal precetto costituzionale, sarebbe palesemente illegittima”.
Contratti collettivi di prossimità e dubbi di costituzionalità
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