La comunicazione scritta del licenziamento può avvenire anche in forma indiretta, purché chiara, come nel caso di determinazione dirigenziale.

Nota a Cass. (ord.) 5 agosto 2022, n. 24391

Paolo Pizzuti

Il licenziamento di un dipendente di ente locale, disposto per iscritto con “determinazione dirigenziale” e mai tramesso all’interessato, che ne venga a conoscenza solo richiedendone e ottenendone una copia informe dall’ente, è pienamente efficace a patto che la relativa comunicazione per iscritto sia chiara, benché indiretta.

Così si esprime la Corte di Cassazione (ord. 5 agosto 2022, n. 24391; conf. Cass. n. 17652/2007 e Cass. n. 6447/2009) in un caso di licenziamento in cui la volontà di recesso e le relative ragioni sono stati espressi nella citata determinazione redatta in forma scritta, ma non comunicata al lavoratore venuto a conoscenza della stessa per averne acquisito informalmente copia presso gli uffici dell’amministrazione.

La Corte precisa che per quanto concerne la forma del licenziamento, la L. n. 604/1966, art. 2, esige, a pena di inefficacia, che il recesso sia comunicato al lavoratore per iscritto, ma non prescrive modalità specifiche di comunicazione (v. Cass. n. 12499/2012); “sicché, non sussistendo per il datore di lavoro l’onere di adoperare formule sacramentali, la volontà di licenziare può essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara”.

Licenziamento disposto con determinazione dirigenziale
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