Il dirigente pubblico che non aderisce a un accordo transattivo favorevole rispetto al rischio di causa risponde di danno erariale.

Nota a Corte dei Conti, Sez. giur. Umbria, 25 febbraio 2022, n .2

Gennaro Ilias Vigliotti

In tema di soluzioni transattive delle controversie di lavoro in ambito pubblico, la Corte dei Conti ha esaminato il caso in cui, a seguito del ricorso di alcuni infermieri dipendenti della Ausl per il riconoscimento della retribuzione per il c.d. “tempo tuta”, l’azienda aveva proposto un accordo transattivo, revocando poi tale disponibilità anche per effetto di un mutamento della dirigenza. Successivamente, l’Ausl era stata condannata dal giudice del lavoro a pagare una somma significativamente superiore. Il giudice contabile ha condannato due dirigenti al risarcimento, nei confronti della P.A., della somma pari al differenziale tra quanto l’Ente ha dovuto sostenere per la soccombenza in giudizio e l’importo precedentemente pattuito per definire la controversia.

Nel giudizio di merito, il Tribunale di Perugia aveva accolto le richieste dei ricorrenti, dichiarando che il tempo necessario ad indossare la tenuta da lavoro dovesse essere considerato come turno lavorativo e, per l’effetto, condannato l’azienda a corrispondere 117.954,44 Euro, quale sommatoria degli importi riconosciuti ai ricorrenti vittoriosi, delle spese di lite, di contributo unificato e dei compensi in favore del codifensore in appello.

La Procura aveva poi convenuto in giudizio i dirigenti, ritenendo che dai fatti rappresentati emergesse prova della cattiva gestione della vertenza del contenzioso lavoristico, dalla quale sarebbe derivato un danno per l’erario. Nello specifico, perché era stata ritirata l’adesione ad un accordo transattivo già raggiunto tra le parti, che avrebbe consentito un contenimento in misura pari a 87.854,44 Euro (pari al differenziale tra i 117.954,44 Euro che l’ente ha dovuto sostenere per la soccombenza ed i 30.100 Euro pattuiti per definire la controversia).

La Corte dei Conti ha rilevato che:

– la giurisprudenza ha più volte ritenuto sindacabile una transazione “ove irragionevole, altamente diseconomica o contraria ai fini istituzionali” (v., fra tante, Corte dei Conti, Sez. giur. Lombardia, n. 127/2016; Sez. giur. Campania, n. 250/2012 e Sez. giur. Abruzzo, n. 1/2012). Tale principio è applicabile alla fattispecie de qua “nel senso che, così come è sindacabile la scelta di addivenire ad una transazione palesemente svantaggiosa per l’Amministrazione, altrettanto sindacabile è la scelta di non concludere una transazione palesemente vantaggiosa, in applicazione dell’ancor più generale principio in base al quale il limite all’insindacabilità delle scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione risiede nella esigenza di accertare che l’attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici” (così, Corte dei Conti, Sez. III, n. 132/2019 e n. 147/2019; nonché Sez. II, n. 91/2017);

– nello specifico, il danno risarcibile va identificato nel differenziale tra il costo che l’ente ha dovuto sostenere a seguito della soccombenza e quanto avrebbe potuto essere pattuito per definire la controversia in via bonaria. Tale ammontare rappresenta il danno ingiusto e quindi risarcibile all’Amministrazione, “posto che si rileva irragionevole la mancata adesione alla soluzione transattiva”;

– il danno risarcibile complessivo, nel caso concreto, ammonta a 87.854,44 Euro, pari alla differenza tra il costo complessivo sostenuto per la soccombenza e quello che sarebbe derivato dalla conciliazione (la quota da addebitare alla condotta di ognuno dei convenuti, è stata poi parametrata in ragione dell’apporto causale fornito al realizzarsi dell’evento).

Mancato accordo transattivo, danno erariale e responsabilità dirigenziale (Corte dei Conti, Sez. giur. Umbria, 25 febbraio 2022, n. 2)
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