L’imprudenza del dipendente che è stata causa dell’infortunio non esclude la responsabilità per colpa del datore di lavoro, se quella imprudenza sia derivata da un deficit di formazione e informazione da parte del datore che ne aveva l’obbligo.

Nota a Cass. pen. 5 settembre 2022 n. 32434

Pamela Coti

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, attui condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. penale, 5 settembre 2022, n. 32434 in relazione all’infortunio mortale che aveva colpito un dipendente che, nel guidare un carro agricolo, aveva compiuto una manovra imprudente e vietata, rovesciandosi.

Al riguardo i Supremi Giudici hanno precisato che:

  • imprescindibile obbligo riconducibile al datore di lavoro è la necessaria valutazione dei rischi e l’esigenza di assicurare la sicurezza dei lavoratori, con adeguata formazione e informazione del lavoratore circa l’espletamento delle mansioni cui è adibito;
  • conformemente alla Corte territoriale, nel caso di specie, la causa dell’infortunio va rinvenuta nella mancanza di formazione ed informazione del lavoratore, il quale non aveva mai seguito corsi sui rischi per la salute e la sicurezza connessi all’attività dell’impresa; confermando il giudizio di responsabilità dell’imputato quale datore di lavoro del soggetto deceduto;
  • “il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l’adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore”.
Obbligo datoriale di formare il lavoratore in merito ai rischi per la salute
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