La condotta di disturbo allo svolgimento dell’attività di formazione non giustifica automaticamente il licenziamento disciplinare.

Nota a Cass. (ord.) 30 settembre 2022, n. 28515

Kevin Puntillo

La Corte di Cassazione (ord. 30 settembre 2022, n. 28515) si pone in linea con la Corte di Appello di Napoli (n. 3026/2014) secondo cui il dovere di collaborazione e di correttezza del lavoratore può ritenersi violato anche quando il dipendente assuma una posizione di aperto contrasto nei confronti del piano organizzativo e di riqualificazione dell’azienda e/o nei riguardi di un corso di formazione per i dipendenti “incitando anche gli altri lavoratori a non collaborare”. Ciò, pur avendo escluso che, nel caso sottoposto al suo giudizio, la ricorrente avesse tenuto un comportamento tale da giustificarne il licenziamento in quanto la stessa si era soltanto rivolta agli altri operai per dire loro “che non avrebbero dovuto subire supini gli atteggiamenti in qualche modo inquisitori della società nei corsi”.

Nello specifico, la Corte territoriale ha rilevato che l’episodio contestato, che aveva determinato il recesso, non appariva grave sia nella sua portata soggettiva che sotto il profilo oggettivo” e,  in punto di proporzionalità, ha concluso che: “tenuto conto del periodo di servizio prestato dal dipendente, dell’assenza di precedenti disciplinari, della posizione del dipendente stesso all’interno dell’organizzazione aziendale, delle modalità di commissione delle violazioni e della inesistenza di un danno provocato all’azienda”, doveva ritenersi eccessiva la sanzione espulsiva in quanto non aveva minato irrimediabilmente l’elemento fiduciario.

Contrasto ad un corso formativo
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