Lo stagista non può chiedere di essere assunto se il suo rapporto di lavoro non è caratterizzato dagli indici della subordinazione.

Nota a Cass. 30 agosto 2022, n. 25508

Alfonso Tagliamonte

In mancanza di indici che comprovino l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, lo stagista non ha diritto all’assunzione.

Questo, il principio sancito dalla Corte di Cassazione (30 agosto 2022, n. 25508) in relazione al caso di un frequentante del “Master Universitario in esperto in gestione del lavoro e delle relazioni sindacali”, il quale, in attuazione della “Convenzione per Tirocini di Formazione ed Orientamento” (redatta ai sensi della L. n. 196/1998 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142) conclusa tra il Dipartimento sui Rapporti di Lavoro e sulle Relazioni Industriali (Università di Bari, soggetto promotore) e la società AQP (Acquedotto pugliese S.p.A, soggetto ospitante), ha svolto presso la suddetta società un periodo di tirocinio “per acquisire conoscenza reale delle funzioni dell’Ufficio Personale, affiancando il responsabile dell’area Comunicazione Interna aziendale nello svolgimento dell’attività del suo ufficio”.

Il tirocinante, al termine dello stage formativo, dopo aver avanzato istanza, respinta dalla società, per la stipulazione di un rapporto di collaborazione lavorativa, ha presentato ricorso chiedendo la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

La Cassazione, in linea con le Corti di merito, non ha rilevato la presenza di alcun indice di subordinazione, quali l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, ovvero in via sussidiaria i seguenti requisiti (tra loro concorrenti quantomeno per una valutazione in via presuntiva): l’inserimento continuativo del lavoratore nell’impresa ed il collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali; il vincolo di orario (fisso e continuativo); la forma della retribuzione e l’assenza di rischio (v. Cass. n. 11937/2009 e n. 5645/2009).

Nello specifico, i giudici hanno precisato che “ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso anche mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall’effettivo svolgimento del rapporto”. Il comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto rappresenta infatti un “elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione (ai sensi dell’art. 1362, 2° co., c.c.), ma anche ai fini dell’accertamento di una nuova e diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell’attuazione del rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, da autonoma a subordinata” (v. Cass. n. 4770/2003).

Il dato della concretezza e della effettività rileva “in considerazione della posizione debole di uno dei contraenti, che potrebbe essere indotto ad accettare una qualifica del rapporto diversa da quella reale pur di garantirsi un posto di lavoro”.

Stage e subordinazione
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