Le ore di lavoro straordinario che, per la particolare gravosità e la natura usurante della prestazione lavorativa, superino il limite della ragionevolezza devono essere riconosciute e versate anche ai funzionari direttivi.
Nota a Trib. Firenze 13 luglio 2022
Pamela Coti
Anche se ai funzionari direttivi non si applica parte delle norme in materia di orario di lavoro, tra cui quelle sul lavoro straordinario, quando l’orario di lavoro effettivamente osservato superi il limite di ragionevolezza, oltre 60 ore settimanali, è loro dovuto il compenso per il lavoro straordinario e il risarcimento del danno alla salute.
È quanto stabilito dal Tribunale di Firenze 13 luglio 2022 in relazione al caso di un lavoratore, licenziato per superamento del periodo di comporto, che rivendicava il diritto al pagamento del compenso per le ore di straordinario effettivamente svolte.
Al riguardo il Tribunale ha stabilito che:
- di regola, il personale direttivo non è sottoposto ai limiti legali relativi all’orario di lavoro, stabiliti per le altre categorie di lavoratori, in ragione della natura della prestazione e dell’elevato grado di autonomia nella gestione della propria attività lavorativa. Con la conseguenza che tale personale non è normalmente tenuto a osservare alcun orario di lavoro e non ha diritto, in caso di straordinario, al relativo compenso, salvo che in due ipotesi eccezionali: laddove lo preveda la contrattazione collettiva, ovvero laddove la durata della prestazione superi il limite della ragionevolezza in rapporto alla tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute (quest’ultima fattispecie verificatasi nel caso di specie);
- “i funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell’orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario qualora la prestazione, per la sua durata, superi – secondo un accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato – il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa ed usurante” (Cass. S.U. (ord.) n. 7678/2021, in q. sito con nota di S. GIOIA; C. Cost. n. 101/1975);
- ne consegue che “un limite quantitativo globale del tempo di lavoro, anche se non stabilito dalla legge o dal contratto, sussiste anche nei confronti del personale direttivo, in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell’integrità psico-fisica, dovendosi individuare detto limite in relazione alle obiettive esigenze e caratteristiche dell’attività richiesta alle diverse categorie di dirigenti e funzionari, spettando, quindi, al giudice, nelle singole fattispecie, esercitare un controllo sulla ragionevolezza delle prestazioni di lavoro pretese dall’imprenditore” (Cass. 18161/2018);
- incombe sul lavoratore l’onere probatorio di dimostrare di aver lavorato oltre l’orario normale di lavoro, dovendo, altresì, provare, il numero di ore effettivamente svolte ed i periodi in cui il lavoro straordinario sarebbe stato prestato;
- è illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto, se è accertato che la malattia è stata causata dallo stress provocato dagli orari di lavoro eccessivi ed usuranti e dal sovraccarico dovuto dalla mole di mansioni e responsabilità. In tal caso il lavoratore avrà altresì diritto al risarcimento del danno alla salute.
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