Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 novembre 2022, n. 33623

Licenziamento collettivo, Criteri di scelta, Discrezionalità
del datore di lavoro, Incompatibilità con le esigenze di trasparenza e
verificabilità della procedura, Illegittimità

Fatti di causa

 

1. La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza
impugnata, nell’ambito di un procedimento ex lege
n. 92 del 2012 e in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato
l’illegittimità del licenziamento intimato in data 22 aprile 2014 a C. P.
all’esito di una procedura collettiva e ha condannato la società datrice di
lavoro M.R.P.E. Spa alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro,
oltre che al risarcimento del danno in misura pari a 12 mensilità dell’ultima
retribuzione globale di fatto, con accessori e spese.

2. La Corte ha premesso che “nell’accordo raggiunto
nel corso della procedura tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali
è stato previsto, quanto al criterio delle esigenze tecnico produttive, che ‘i
lavoratori saranno valutati dai responsabili delle aree operative tenendo conto
della preparazione professionale e delle prestazioni qualiquantitative tali da
consentire il mantenimento in servizio di lavoratori in possesso delle professionalità
necessarie per la efficiente prosecuzione dell’attività aziendale”, con
attribuzione di un punteggio a seconda del giudizio attribuito ad ogni
dipendente (mediocre punti 250, sufficiente punti 500, buono punti 750, ottimo
punti 1000)”; ha rammentato che la società aveva poi affermato che, nel
procedere alla valutazione di ogni dipendente, si era tenuto conto di sette
fattori.

Constatato che il reclamante aveva avuto un giudizio
di “mediocre” e, quindi, 250 punti, rispetto ad altri dipendenti non licenziati
che avevano avuto un giudizio e un punteggio migliore, ha accertato come
determinante, ai fini della individuazione del P. quale dipendente da
licenziare, il punteggio attribuito in relazione al criterio delle esigenze
tecnico produttive ed organizzative. Richiamata, quindi, la pronuncia della Suprema Corte n. 7490 del 2015, la Corte
territoriale ha ritenuto che, sebbene nel caso in esame apparentemente la
graduatoria fosse rigida e oggettiva perché basata sull’attribuzione di
punteggi, tuttavia, quanto al criterio delle esigenze tecnico produttive ed
organizzative, “l’espressione di un giudizio, cui poi viene associato un
punteggio, evidenzia l’esercizio di un ampio margine di discrezionalità da
parte del datore di lavoro”; ha sostenuto, pertanto, che “il criterio adottato
non è oggettivamente verificabile e controllabile e, quindi, lascia spazio ad
una scelta arbitraria dei dipendenti da licenziare, venendo meno così alla
funzione dei criteri di scelta che è quella di sottrarre l’individuazione dei
lavoratori da licenziare a qualsiasi margine di discrezionalità”.

3. Per la cassazione di tale decisione ha proposto
ricorso la società soccombente, affidando l’impugnazione a due motivi, cui ha
resistito l’intimato con controricorso.

La ricorrente ha anche depositato memoria.

 

Ragioni della decisione

 

1. Il primo motivo di ricorso denuncia: “Violazione
degli artt. 1175 c.c., 1375 c.c., degli artt. 4, comma 9, e 5, comma 1,
legge n. 223 del 1991 (in relazione all’art.
360, comma 1, n. 3, c.p.c.)”. Si critica la sentenza impugnata per avere
ritenuto illegittimo il criterio di scelta basato sulle esigenze
tecnico-produttive, deducendo che “tanto il legislatore quanto la
giurisprudenza di legittimità hanno ritenuto illegittima quella valutazione che
si discosta da criteri predeterminati e verificabili, tale da non consentire la
formazione di una rigida graduatoria controllabile in fase di applicazione e
non tout court qualsivoglia valutazione del datore di lavoro nella selezione
del personale in esubero”.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione
dell’art. 24 Cost. e degli artt. 115, 116, 346, 420, 437 c.p.c. e, in subordine, la nullità processuale
della sentenza per manifesta illogicità della motivazione.

Si eccepisce che la Corte territoriale ha ritenuto
che il datore di lavoro avrebbe effettuato, nella specie, una “arbitraria”
applicazione del criterio di scelta riferito alle esigenze tecnico produttive
e, tuttavia, non ha poi ammesso le richieste istruttorie volte a dimostrare le
concrete circostanze prese in considerazione al fine di valutare la
“preparazione qualiquantitativa di ciascun lavoratore”; si lamenta che la Corte
catanese non avrebbe “in alcun modo valutato né la rilevanza della prova orale,
né tanto meno la valenza probatoria della indicazione del teste B.”, quale
“direttore tecnico e responsabile delle risorse umane, consulente aziendale”,
al quale erano state affidate le valutazioni; si denuncia la manifesta
illogicità della motivazione che avrebbe omesso l’esame delle richieste
istruttorie formulate dalla società e avrebbe poi affermato che la scelta dei
lavoratori da licenziare era stata effettuata in modo arbitrario.

2. I motivi, che possono essere esaminati
congiuntamente per la loro connessione, non possono trovare accoglimento, in
quanto la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità,
peraltro richiamata dalla Corte territoriale (v. Cass.
n. 7490 del 2015), alla quale il Collegio intende dare continuità.

La legge
n. 223 del 1991, art. 5, comma 1, stabilisce che “l’individuazione dei
lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze
tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei
criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all’art. 4, comma 2, ovvero, in
mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso
tra loro: a) carichi di famiglia; b) anzianità; c) esigenze tecnico-produttive
ed organizzative”.

A mente dell’art. 4, comma 9, della stessa
legge, l’impresa deve comunicare per iscritto agli organi competenti, tra
l’altro, la “puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati
applicati i criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1”.

Dalla lettura di tali disposizioni emerge che, per
garantire la trasparenza della procedura, il criterio o i criteri prescelti
devono essere oggettivi e non possono trovare applicazione discrezionale. Un
criterio basato sulla discrezionalità non è verificabile, mentre la legge
impone “il rispetto dei criteri” e quindi dà per presupposto che la
loro applicazione sia verificabile. Un criterio non verificabile, in realtà,
non è un criterio di scelta, è un diverso modo di fondare il potere di scelta,
che prescinde dal rispetto di un criterio oggettivo (cfr. Cass. n. 12544 del 2011). Non vi può essere
un’area residua di discrezionalità di scelta da parte del datore di lavoro
nella quale non risulti operante un criterio predeterminato, al fine di evitare
che egli possa scegliere a sua discrezione quali lavoratori in concreto
licenziare in occasione di una riduzione di personale (Cass. n. 10424 del 2012). Nella giurisprudenza di
questa Corte si è specificato dunque che, ai fini della individuazione dei
lavoratori da collocare in cassa integrazione o da porre in mobilità, i criteri
di scelta devono consentire di formare una graduatoria rigida che consenta di
essere controllata, non potendo sussistere un margine di discrezionalità da
parte del datore di lavoro (cfr.: Cass. n. 6765 del 2002; Cass. n. 14728 del 2006; Cass. n. 6841 del 2010; Cass. n. 5582 del 2012). Persino nel caso in cui
sia stato individuato un unico criterio di scelta, di per sé oggettivo,
costituito dalla presenza in capo ai lavoratori dei requisiti per il
collocamento in pensione, si è ritenuto che tale criterio possa divenire
illegittimo in tutti i casi in cui la scelta contiene un elemento di
discrezionalità tale da vanificare la trasparenza della procedura regolata
dalla legge n. 223 del 1991 (Cass. n. 1938 del 2011; Cass. n. 9866 del 2007; Cass. n. 21541 del 2006; Cass. n. 12781 del 2003).

Si è aggiunto che se il datore di lavoro comunica un
criterio vago, il lavoratore è privato della tutela assicuratagli dalla legge
predetta, perché la scelta in concreto effettuata dal datore di lavoro non è
raffrontabile con alcun criterio oggettivamente predeterminato (Cass. n. 23041 del 2018) e si finirebbe in realtà
per predicare l’assoluta discrezionalità del datore di lavoro
nell’individuazione dei lavoratori da licenziare (cfr. Cass. n. 27165 del 2009; Cass. n. 16588 del
2004).

Ancora da ultimo si è ribadito che i criteri di
scelta dei lavoratori da collocare in mobilità devono essere, tutti ed
integralmente, basati su elementi oggettivi e verificabili, in modo da
consentire la formazione di una graduatoria rigida e da essere controllabili in
fase applicativa, e non possono implicare valutazioni di carattere
discrezionale, neanche sotto forma di possibile deroga all’applicazione di
criteri in sé oggettivi (Cass. n. 10119 del 2022).

Naturalmente la valutazione nella fattispecie
concreta della oggettività del criterio di scelta, anche se concordato con le
organizzazioni sindacali, e del margine di discrezionalità lasciato al datore
di lavoro che risulti incompatibile con le esigenze di trasparenza e verificabilità
della procedura spetta al giudice del merito.

E’ quanto accaduto nella controversia all’attenzione
del Collegio, laddove la Corte di Appello, consapevole dei principi di diritto
innanzi richiamati, ha ritenuto che, pur in presenza di una graduatoria, il
criterio elaborato nella specie “non è oggettivamente verificabile e
controllabile e, quindi, lascia spazio ad una scelta arbitraria dei dipendenti
da licenziare”, esprimendo un apprezzamento di merito che non è suscettibile di
sindacato in questa sede di legittimità, tanto più nelle forme della denuncia
di violazioni di legge che mirano, in realtà, a realizzare una surrettizia
trasformazione del giudizio innanzi a questa Corte Suprema in un nuovo, non
consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758 del 2017).

Ne consegue l’infondatezza anche della censura che
riguarda il governo delle prove e la supposta illogicità manifesta della
motivazione perché la Corte siciliana ha giudicato a monte la intrinseca
illegittimità del criterio, per come lo stesso era stato elaborato, rendendo
evidentemente non rilevanti le richieste istruttorie della società.

3. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da
dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228
del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali
per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13
(cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al
pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per
esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese forfettario al 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

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