Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2022, n. 34805

Lavoro, Compagnia aerea irlandese, Personale di stanza,
Base di servizio situata in Italia, Applicazione dell’art. 13 del Regolamento
(CEE) n. 1408/71, Soggezione alla legislazione previdenziale italiana

Rilevato che

 

la controversia ha per oggetto l’accertamento
dell’obbligo di R.D. (già R.LTD) di assicurare secondo la legislazione italiana
i dipendenti di stanza presso l’aeroporto di Bologna quale personale
viaggiante, nel periodo compreso tra il 30 marzo 2009 ed il 30 aprile 2012
quanto all’assicurazione presso l’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale);

l’INPS aveva basato la propria pretesa, oltre che
sull’accertamento ispettivo relativo al fatto che i lavoratori svolgevano la
propria attività sul territorio nazionale italiano, anche sull’applicazione
alla fattispecie del disposto del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 37 e dell’art.
13 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo
all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti e ai
loro familiari che si spostano all’interno della Comunità;

sia il Tribunale di Bologna che la Corte d’appello
della stessa sede hanno ritenuto infondate le pretese dell’INPS. In particolare,
la Corte d’appello di Bologna ha ritenuto: a) che dalle stesse affermazioni
dell’INPS non si potesse dedurre che la “base di servizio” esistente
all’aeroporto di Bologna fosse una succursale oppure una rappresentanza
permanente o che operasse altro collegamento sostanziale con il territorio
italiano; b) ha ritenuto non applicabile ratione temporis l’ulteriore criterio
di collegamento costituito dalla presenza a Bologna di una “base
operativa” di R. ai sensi dell’allegato III del Regolamento CE 3922/91, posto
che tale Regolamento aveva ad oggetto l’armonizzazione di regole tecniche e di
procedure amministrative nel settore della sicurezza dell’aviazione civile e
che solo dall’entrata in vigore del Regolamento n. 883/2004 (maggio 2010), a
seguito delle modifiche apportate dal Regolamento 465/2012, detto criterio era
stato esteso alla materia della sicurezza sociale;

avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso
per cassazione basato su due motivi, illustrati da successive memorie, cui ha
resistito R. con controricorso e successiva memoria;

con ordinanza interlocutoria n. 29237/2020, questa
Corte ha proposto rinvio pregiudiziale alla CGUE;

 

Considerato che

 

con il primo motivo del ricorso, l’INPS denuncia la
violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del regolamento (CEE) del 14
giugno 1971, n. 1408; dell’art. 1, nn. 4 ed 11 del regolamento (UE) del 22
maggio 2012 n. 462 che ha introdotto il prg. n. 5 all’art. 11 del regolamento
(CE) del 29 aprile 2004 n. 883, ai sensi dell’art. 360, primo comma n.3, c.p.c.;
in particolare, l’Istituto ha evidenziato che per ciascuno dei 66 lavoratori
individuati dal verbale ispettivo del 20 giugno 2014 (elencati nominativamente
alle pagg. da 8 a 20 del ricorso) la compagnia si era limitata ad allegare –
senza fornire prova- che i medesimi fossero stati assicurati in Irlanda, in
quanto i rispettivi rapporti di lavoro erano sorti in tale paese ove si trova
la sede della datrice di lavoro, mentre l’attività era stata svolta in Italia
in virtù di un mero distacco;

espone il ricorrente che la disciplina dettata dal
regolamento n. 1408/71 prevedeva quale regola generale quella in forza della
quale la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno
stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel
territorio di uno Stato membro (art. 13, secondo paragrafo lett. a), e quale
regola eccezionale derogatoria della prima quella in forza della quale la
persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro
presso un’impresa dalla quale dipende normalmente ed è distaccata da questa
impresa nel territorio di un altro Stato membro per svolgervi un lavoro, per
conto della medesima, rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro
a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i dodici mesi
e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona giunta al
termine del suo periodo di distacco; da tale testo troverebbe conferma che
anche il diritto dell’Unione si basa sul principio di territorialità per cui la
legge previdenziale applicabile è quella del luogo in cui avviene l’attività di
lavoro, salvo che non ricorra un distacco, ipotesi insussistente nella presente
fattispecie;

al contrario di quanto affermato dalla sentenza
impugnata, dal verbale ispettivo del 4 marzo 2013, i cui contenuti erano stati
riportati nella memoria difensiva, era emerso che la compagnia aveva a
disposizione, all’interno dell’aeroporto di Bologna, un locale concesso dal
gestore in forza di contratto ed in tale spazio erano stati collocati dalla
compagnia aerea strumenti, quali personal computers, telefoni, scaffalature,
utilizzati dal personale per ricevere tutti gli ordini e le disposizioni di
servizio; tale locale era utilizzato all’inizio ed alla fine del turno;

tutto il personale era dotato di tesserino che lo
abilitava all’accesso all’aeroporto di Bologna in quanto personale di stanza
nello stesso aeroporto; la compagnia aveva pure attrezzato all’interno
dell’aeroporto una officina di manutenzione e tutti i lavoratori della
compagnia aerea erano residenti in località che, per obbligo contrattuale, non
erano distanti più di un’ora dall’aeroporto; il primo ed ultimo volo del turno
di ciascuno partiva ed atterrava all’aeroporto di Bologna;

inoltre, la regola interpretativa indicata sarebbe,
ad avviso del ricorrente, rimasta nella sostanza immanente anche a seguito
delle novelle legislative introdotte nell’art. 11 del regolamento n. 883/04 dal
paragrafo 5, né essa sarebbe intaccata dalla disposizione transitoria contenuta
nell’art. 87 bis del Regolamento n. 465/2012;

con il secondo motivo di ricorso, l’INPS deduce la
violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del Regolamento n. 1408/1971,
dell’art. 11 del Regolamento n. 883/2004 in connessione con gli artt. 414 n. 4
c.p.c. applicabile anche alla costituzione del convenuto; in particolare, si
rileva che la sentenza impugnata aveva erroneamente affermato che dalle stesse
allegazioni dell’ente non si ricavava che si fosse in presenza di una ”
base di servizio” o di una succursale o di una rappresentanza permanente,
ovvero che l’attività lavorativa dei dipendenti avesse un collegamento con il
territorio italiano; viene riportato, dalla pagina 26 alla pagina 30 del
ricorso, il testo della memoria difensiva in primo grado dell’Istituto
contenente la descrizione delle circostanze emerse in sede ispettiva che,
inspiegabilmente, la sentenza impugnata non aveva considerato posto che aveva
affermato la carenza di allegazioni utili a poter configurare l’esistenza di
una succursale o una rappresentanza permanente della compagnia presso
l’aeroporto di Bologna;

i due motivi, intrinsecamente connessi, vanno
trattati congiuntamente e sono fondati;

deve osservarsi, in via preliminare, che il tema
trattato dal secondo motivo, relativo alla identificazione delle
caratteristiche dell’organizzazione d’impresa della R. presso l’aeroporto di
Bologna, costituendone il presupposto fattuale, assume rilievo preliminare
rispetto alla corretta interpretazione del complesso normativo richiamato anche
nel primo motivo;

in particolare, l’INPS si duole del fatto che la
sentenza impugnata abbia affermato che dalle stesse allegazioni dell’ente non
si ricavi che la « base di servizio» esistente all’aeroporto di Bologna sia una
succursale o una rappresentanza permanente, né che il facere dei prestatori sub
iudice abbia un collegamento con il territorio italiano, senza considerare le
allegazioni contenute nella memoria di costituzione di primo grado,
riproducenti integralmente le circostanze appurate durante l’ispezione;

in verità, la sentenza richiama le «allegazioni
dell’ente» (vd. pag. 4 della sentenza impugnata) per negare che la « base di
servizio» emergente dalle stesse allegazioni possa integrare le nozioni di base
operativa, succursale o rappresentanza permanente;

dunque, la sentenza impugnata non contiene una
erronea percezione del contenuto delle allegazioni presenti nella memoria
difensiva e dei suoi allegati, in modo assai sintetico richiamati per
relationem, ma opera una sussunzione degli stessi all’interno delle previsioni
normative applicabili (Regolamento n. 883/04 e n. 1408/71) e, all’esito di tale
sussunzione, li giudica non idonei a consentire l’interpretazione della
normativa euro unitaria indicata dall’INPS;

dunque, può dirsi acquisita alla sfera dell’accertamento
in fatto compiuto dalla sentenza impugnata la concreta organizzazione d’impresa
di R. accertata in sede ispettiva e richiamata dall’INPS in memoria di
costituzione già dal primo grado, ritualmente riportata in ricorso dall’INPS
come sopra riferito;

per dirimere la questione posta dal primo motivo,
con il quale si intende censurare l’interpretazione adottata dalla sentenza
impugnata in ordine al complesso normativo euro unitario che regola la
fattispecie, questa Corte di cassazione ha pronunciato l’ordinanza
interlocutoria n. 29237/2020 che ha disposto il rinvio pregiudiziale alla CGUE;

tale ordinanza è analoga ad altra ordinanza, Cass.
n. 29236 del 2020, emessa da questa Corte di cassazione in analoghi giudizi
(RR.GG. nn. 25591/2017 e 26783/2017), con la quale è stato proposto rinvio
pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che, con
sentenza del 19 maggio 2022, ha fornito l’interpretazione della normativa
dell’Unione rilevante al fine di decidere le questioni dedotte con il motivo
proposto dall’INPS;

essendo intervenuta tale sentenza, fonte del diritto
dell’Unione (cfr. Cass. n. 22558 del 2016; Cass. n. 7309 del 2020), è venuta
meno l’incertezza interpretativa rilevata e l’ordinanza interlocutoria che ha
disposto il rinvio pregiudiziale va revocata;

il rinvio pregiudiziale, comune alle ordinanze di
questa Corte di cassazione nn. 29236 e 29237 del 2020, è stato finalizzato ad
identificare la legge previdenziale applicabile alle posizioni dei dipendenti
con base rispettivamente presso l’aeroporto di Orio al Serio a Bergamo e presso
l’aeroporto di Bologna, sprovvisti del certificato E101, per cui è stata
richiesta alla CGUE l’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera
a), punto ii), regolamento 1408/71, riferito alla «persona occupata
prevalentemente nel territorio dello Stato in cui risiede», alla luce
dell’interpretazione estensiva fornita dalla giurisprudenza continentale
dell’articolo 19, punto 2, lettera a), regolamento 44/2001, relativo al luogo
di abituale svolgimento della parte essenziale della prestazione lavorativa;

ciò considerando che i lavoratori indicati, per
quanto assunti in forza di un contratto di lavoro irlandese e diretti da
istruzioni provenienti dall’Irlanda, erano occupati presso gli aeroporto
italiani, nei quali vi restavano ogni giorno almeno 45 minuti presso un locale
(crew room) in cui gestivano ed organizzavano il turno lavorativo, effettuando
le attività precedenti e successive al medesimo, conservavano gli incassi ed i
documenti relativi al volo ed al personale, comunicavano con la sede legale
irlandese;

la CGUE ha risposto alla questione posta precisando,
quanto al quadro normativo applicabile anche ratione temporis, che durante
tutto il periodo rilevante nella controversia tra l’INPS e la R., sino
all’aprile 2010, il regolamento n. 1408/71 era l’unico effettivamente in
vigore, mentre per il periodo successivo, posto che il regolamento n. 1408/71 è
stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 883/2004 a partire dal 1 0maggio
2010, occorre, ai fini della determinazione della legislazione previdenziale
applicabile, basarsi non solo sul regolamento n. 1408/71, ma anche sul
regolamento n. 883/2004 nelle sue due versioni;

inoltre, l’articolo 14, punto 2, lettera a), i), del
primo regolamento e l’articolo 14, punto 2, lettera a), ii), del medesimo
regolamento costituiscono una deroga al principio previsto dall’articolo 14,
punto 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, secondo il quale la persona
che fa parte del personale viaggiante o navigante di un’impresa che effettua,
per conto terzi o per conto proprio, trasporti internazionali di passeggeri o
di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o per vie navigabili e che ha
la propria sede nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione
di quest’ultimo Stato, e prevedono norme distinte che si escludono
reciprocamente;

ciò premesso, la CGUE ha dichiarato:

– che il locale destinato ad accogliere l’equipaggio
della R., situato presso l’aeroporto di Orlo al Serio, costituisce una
succursale o una rappresentanza permanente, ai sensi dell’articolo 14, punto 2,
lettera a), i), del regolamento n. 1408/71, in cui i lavoratori in questione
erano occupati durante i periodi considerati, di modo che, per la parte di tali
periodi in cui il regolamento era in vigore, i lavoratori di cui trattasi erano
soggetti, conformemente a tale disposizione, alla legislazione previdenziale
italiana;

– che la normativa previdenziale pertinente può
essere determinata sulla base dell’articolo 14, punto 2, lettera a), i), del
regolamento n. 1408/71 e che quindi non occorre applicare l’articolo 14 punto
2, lettera a), ii), di detto regolamento;

– che, il regolamento n. 883/2004, quale modificato
nel 2009, non prevedeva, contrariamente al regolamento n. 1408/71, norme di
conflitto di leggi specifiche riguardanti il personale di volo mentre
l’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004, nelle sue
due versioni, sancisce il principio secondo il quale la persona che di norma
esercita un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta alla
legislazione dello Stato membro di residenza, qualora essa eserciti una parte
sostanziale della sua attività in tale Stato membro;

– che l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n.
987/2009 precisa che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafi 1 e
2, del regolamento n. 883/2004, nelle sue due versioni, per «parte sostanziale»
di un’attività subordinata o autonoma esercitata in uno Stato membro si intende
che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell’insieme
delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti
necessariamente della parte principale di tali attività. Per determinare se una
parte sostanziale delle attività sia svolta in uno Stato membro si tiene conto,
nel caso di un’attività subordinata, dell’orario di lavoro e/o della
retribuzione. La compresenza di meno del 25% di tali criteri indicherà che
nello Stato membro interessato non è esercitata una parte sostanziale
dell’attività;

– che nel caso di specie, in difetto di informazioni
relative alla retribuzione dei lavoratori in questione e considerando, riguardo
all’orario di lavoro di questi ultimi, che il giudice del rinvio ha precisato
che, durante i periodi di cui trattasi, i lavoratori in questione risiedevano
in Italia e lavoravano nel territorio di tale Stato membro, in particolare nel
locale destinato ad accogliere l’equipaggio, situato nell’aeroporto di Orio al
Serio, per 45 minuti al giorno, e che, per il tempo lavorativo restante, si
trovavano a bordo degli aeromobili della R., non risulta che almeno il 25%
dell’orario di lavoro di tali lavoratori venisse effettuato nel loro Stato
membro di residenza;

– che, dunque, spetterebbe al giudice del rinvio
verificare, sulla base dei criteri precedentemente indicati, se, durante i
periodi di cui trattasi, i lavoratori interessati abbiano o meno svolto una
parte sostanziale della loro attività nello Stato membro in cui risiedono, vale
a dire in Italia. Ed a seguito di tale positivo accertamento, conformemente al
regolamento n. 883/2004, quale modificato nel 2009, si dovrebbero considerare
soggetti, a partire dal 1 0maggio 2010, data di entrata in vigore di detto
regolamento, alla legislazione previdenziale italiana.

Mentre in caso di risposta negativa, occorrerebbe
applicare l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004,
nelle sue due versioni, il quale prevede che, se la persona che esercita
un’attività subordinata in due o più Stati membri non esercita una parte sostanziale
delle sue attività nello Stato membro di residenza, essa è soggetta alla
legislazione dello Stato membro nel quale l’impresa o il datore di lavoro da
cui dipende ha la propria sede legale o la propria sede di attività, di modo
che, a decorrere dal 1 0maggio 2010, i lavoratori in questione sarebbero, in
linea di principio, soggetti alla legislazione previdenziale irlandese;

– che tuttavia in un’ipotesi del genere, l’articolo
87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, nelle sue due versioni, prevede
che, quando l’applicazione di detto regolamento conduce a determinare una
legislazione previdenziale che non corrisponde a quella applicabile ai sensi
del titolo II del regolamento n. 1408/71, il lavoratore interessato continua ad
essere soggetto alla legislazione alla quale era soggetto in forza del
regolamento n. 1408/71, a meno che egli non chieda che gli sia applicata la
legislazione risultante da detto regolamento n. 883/2004;

– che il regolamento n. 883/2004, quale modificato
nel 2012, contiene, nel suo articolo 11, paragrafo 5, una nuova norma di
conflitto secondo la quale l’attività di un membro dell’equipaggio di condotta
o di cabina, che presta servizi di trasporto di passeggeri o merci, è
considerata come attività svolta nello Stato membro in cui si trova la base di
servizio quale definita nell’allegato III al regolamento n. 3922/91;

– che conformemente a detto allegato, la base di
servizio è definita come il luogo designato dall’operatore per il membro
dell’equipaggio, in cui quest’ultimo inizia e conclude normalmente un periodo
di servizio o una serie di periodi di servizio e in cui, in circostanze
normali, l’operatore non è tenuto ad alloggiare tale membro dell’equipaggio;

– che, alla luce delle indicazioni relative al
locale destinato ad accogliere l’equipaggio della R. situato nell’aeroporto di
Orio al Serio, – 32., in particolare alla circostanza che i lavoratori in
questione vi iniziavano e terminavano la loro giornata e dovevano risiedere a
meno di un’ora di distanza da quest’ultimo, un siffatto locale dev’essere
considerato una «base di servizio», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, del
regolamento n. 883/2004, come modificato nel 2012. Pertanto, tra il 28 giugno
2012 e il 25 gennaio 2013, i lavoratori di cui trattasi erano, conformemente al
regolamento n. 883/2004, come modificato nel 2012, soggetti alla normativa
previdenziale italiana;

– che dall’insieme delle considerazioni che
precedono risulta che la normativa previdenziale applicabile, durante i periodi
considerati, ai dipendenti della R. assegnati all’aeroporto di Orlo al Serio
non coperti dai certificati E101 prodotti dalla R. è, salvo verifica da parte
del giudice del rinvio, la normativa italiana;

alla luce dei contenuti appena elencati della
sentenza della CGUE 19 maggio 2022, n. C-33/21, vincolanti per il giudice del
rinvio pregiudiziale in fattispecie concreta del tutto analoga alla presente
che riguarda i lavoratori di stanza presso l’aeroporto di Bologna, questa Corte
di cassazione, deve conformarsi all’interpretazione fornita dalla CGUE;

inoltre, in relazione alla verifica sollecitata
dalla CGUE al punto 68 della sentenza in oggetto, questa Corte di legittimità
deve dare atto che nella presente controversia non è emerso che i lavoratori
interessati al presente giudizio abbiano chiesto che fosse loro applicata la
legislazione risultante dal regolamento n. 883/2004;

pertanto, i lavoratori di cui trattasi,
conformemente all’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, devono
essere considerati sempre soggetti, anche dopo il 1 0maggio 2010, alla
legislazione previdenziale italiana;

in definitiva, tutti i lavoratori oggetto delle
verifiche ispettive e delle richieste contributive avanzate dall’ INPS
risultano soggetti alla legge previdenziale italiana;

quanto, poi, agli effetti dell’accoglimento del
ricorso sul giudizio deve osservarsi che la sentenza impugnata ha rigettato
l’appello proposto dall’INPS sulla base della interpretazione della normativa
dell’Unione qui disattesa, senza esaminare in alcun modo l’eccezione costituita
dalla esistenza e dalla valenza probatoria dei certificati E101 ed Al che la
controricorrente afferma di aver prodotto in giudizio (punto 7 del
controricorso);

tuttavia, l’esame dell’eccezione di cui sopra nel
successivo giudizio di rinvio resta subordinato, ai sensi dell’art. 346 c.p.c.,
alla avvenuta reiterazione da parte dell’odierna controricorrente della
medesima eccezione e delle pertinenti istanze istruttorie formulate in primo
grado anche in appello;

R., come emerge dalla sentenza impugnata e come
riferisce la stessa controricorrente, aveva proposto appello incidentale
condizionato all’accoglimento dell’impugnazione principale relativamente al
quantum debeatur con riferimento alla misura delle sanzioni aggiuntive, ed
anche tale impugnazione incidentale deve essere esaminata per effetto
dell’accoglimento del ricorso e della conseguente cassazione della sentenza
impugnata;

pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata
va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa
composizione, affinché provveda, in caso di rituale riproposizione in appello
delle eccezioni ed istanze istruttorie pertinenti già formulate in primo grado
da parte della odierna controricorrente, compresa l’effettiva produzione in
giudizio di specifici certificati E101, riferiti a lavoratori oggetto delle
richieste contributive oggetto di causa, ed, in caso di positivo, rigoroso e
specifico riscontro probatorio, dichiari che esclusivamente nei confronti di
tali lavoratori sia applicabile la legge previdenziale irlandese, essendo in
caso contrario applicabile la legge previdenziale italiana con i consequenziali
obblighi contributivi oggetto di causa;

il giudice del rinvio giudicherà, inoltre,
sull’appello incidentale condizionato proposto da R.;

il medesimo giudice del rinvio provvederà altresì a
regolare le spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione anche per la
regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2022, n. 34805
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