Ai fini della promoziona automatica non è sufficiente la mera ripetizione delle mansioni superiori, essendo necessaria una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di tale programmazione. L’azione per il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell’ordinario termine decennale di cui all’art. 2946 c.c.

Nota a Cass. 22 aprile 2022, n. 28284

Paolo Pizzuti

“Il compimento del periodo – fissato dalla disciplina collettiva e comunque non superiore a tre mesi – di assegnazione a mansioni superiori, cui consegue, ai sensi dell’art. 2103 …, il diritto del lavoratore alla cosiddetta promozione automatica, può risultare anche dal cumulo di vari periodi, quando le prestazioni di mansioni superiori abbiano assunto – indipendentemente da un intento fraudolento dell’imprenditore diretto ad impedire la maturazione del diritto alla promozione – carattere di frequenza e di sistematicità, desumibile dal numero di assegnazioni e dal tempo intercorso fra un’assegnazione e l’altra”.

Questa la precisazione della Corte di Cassazione (22 aprile 2022, n. 28284; conf. a Cass. n. 6018/2004) la quale ribadisce che per la sussistenza della frequenza e sistematicità di reiterate assegnazioni di un lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori, il cui cumulo sia utile all’acquisizione del diritto alla promozione automatica in forza dell’art. 2103 c.c., non è sufficiente la mera ripetizione delle assegnazioni, essendo invece necessario – se non un vero e proprio intento fraudolento del datore di lavoro – una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento (v. Cass. n. 27129/2018 e n. 17870/2014).

Non è tuttavia possibile procedere al predetto cumulo (utile per la promozione automatica) nell’ipotesi di due distinti ed autonomi contratti di lavoro, l’uno a termine e l’altro a tempo indeterminato, senza che vi sia una continuità tra gli stessi, stante l’intervallo temporale intercorso fra la conclusione del primo contratto a termine e l’inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In tal caso, infatti, mancano i requisiti indispensabili della sistematicità, frequenza e programmazione dello svolgimento di mansioni superiori necessari ai fini della promozione automatica prevista dall’art. 2103 c.c.

I giudici chiariscono altresì che “l’azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell’ordinario termine decennale di cui all’art. 2946 c.c., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c., il quale decorre anche quando il diritto a tali differenze venga fatto valere contemporaneamente al diritto all’attribuzione alla qualifica superiore, soggetto alla prescrizione decennale” (Cass. n. 8057/ 2011; n. 21645/ 2016).

Mansioni superiori, promozione automatica e prescrizione
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