Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 gennaio 2023, n. 482

Lavoro, Licenziamento disciplinare, Giustificazione di assenze dal lavoro con certificazioni false, Rito cd. Fornero, Decadenza, Inammissibilità del ricorso

 

Fatti di causa

 

Con sentenza del 19 maggio 2020 la Corte d’Appello di Roma, all’esito del reclamo di cui all’art. 1, comma 58 I. n. 92/2012, confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da A.D.G. nei confronti della Regione Lazio, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatole in relazione all’addebito dato dall’aver giustificato le assenze dal lavoro con certificazioni false e la reintegrazione nel posto di lavoro.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto provato l’addebito contestato mediante la dichiarazione del medico intesa a disconoscere l’apparente provenienza dal medesimo dei certificati presentati a giustificazione dell’assenza dalla D.G. ed il riconoscimento del medesimo addebito da parte della stessa D.G. nelle giustificazioni, nell’audizione e nel ricorso introduttivo del giudizio ed escluso la violazione dell’art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001 in relazione alla mancata considerazione della condotta dell’istante durante l’intero rapporto lavorativo.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la D.G., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Regione Lazio.

La Procura Generale ha concluso ex art. 23, comma 8 bis del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

 

Ragioni della decisione

 

Prendendo le mosse, stante la priorità logica e giuridica della questione, dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso perché tardivamente proposto sollevata nel suo controricorso dalla Regione Lazio, se ne deve rilevare la fondatezza tenuto conto che la controversia è stata trattata, sin dal primo grado, secondo il rito c.d. Fornero, con conseguente applicazione, a pena di decadenza, del termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica della stessa se anteriore, per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 1, comma 62, I. n. 92/2012 (cfr., da ultimo, Cass. n. 32263/2019), termine che nella specie decorre dal 19 maggio 2020 data in cui la sentenza, emessa il medesimo giorno, è stata comunicata alle parti dalla cancelleria e che pertanto risulta ampiamente decorso alla data del 5 ottobre 20020 allorché il ricorso per cassazione è stato notificato.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

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