Per configurare un rapporto come subordinato, l’indice primario è rappresentato dalla soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro. Tale assoggettamento può essere riscontrato anche dalla presenza di una serie di elementi relativi alle modalità di svolgimento del rapporto.

Nota a Cass. (ord.) 30 dicembre 2022, n. 38182

Maria Paola Gentili

Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato occorre individuare criteri generali e astratti da applicare in base al parametro normativo contenuto nell’art. 2094 cc.

In questa linea, “costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato” (cfr. Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500).

Il principio è ribadito dalla Corte di Cassazione (ord, 30 dicembre 2022, n, 38182), la quale, nel dichiarare inammissibile il ricorso, precisa che tale assoggettamento, in quanto “modalità di essere del rapporto”, laddove non sia apprezzabile agevolmente, può essere desunto da una serie di circostanze, quali:

a) l’assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale;

b) la continuità della prestazione;

c) il rispetto di un orario predeterminato;

d) la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito.

I suddetti criteri hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria (v. Cass. S.U. n. 379/1999; Cass., n. 13935/2006 e Cass. n. 4500/2007). In altri termini, essi, anziché assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, “costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale” (v. Cass. S.U., n. 584/2008; Cass., n. 9108/2012 e Cass. n. 722/2007).

Indici della subordinazione
Tag:                                                             
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: