Nella comunicazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore di lavoro ha l’onere di specificare i motivi, ma non è tenuto ad esporre tutti gli elementi di fatto e di diritto posti alla base del provvedimento.

Nota a Cass. 5 dicembre 2022 n. 35646

Pamela Coti

La motivazione del licenziamento individuale richiede unicamente l’esplicitazione delle ragioni dello stesso, non invece l’indicazione dei criteri adottati nella scelta dei lavoratori da licenziare.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione 5 dicembre 2022, n. 35646 in relazione al ricorso promosso da un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo (per riduzione del personale) che riteneva il licenziamento illegittimo per carenza, nella comunicazione, dei criteri adottati nella scelta dei lavoratori da espellere.

Al riguardo la Cassazione, confermando la sentenza di appello, rigetta il ricorso e ribadisce il proprio orientamento consolidato nel tempo, precisando che:

  • la comunicazione del licenziamento individuale richiede solo l’esplicitazione delle ragioni del licenziamento, non anche l’indicazione dei criteri adottati nella scelta dei lavoratori da licenziare;
  • “in tema di licenziamento individuale, la novellazione della L. n. 604 del 1966, art. 2, comma 2, per opera della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 37, si è limitata a rimuovere l’anomalia della possibilità di intimare un licenziamento scritto immotivato, introducendo la contestualità dei motivi, ma non ha mutato la funzione della motivazione, che resta quella di consentire al lavoratore di comprendere, nei termini essenziali, le ragioni del recesso”; ne consegue che nella comunicazione del licenziamento il datore di lavoro ha l’onere di specificarne i motivi, ma non è tenuto ad esporre in modo analitico tutti gli elementi di fatto e di diritto alla base del provvedimento (Cass. n. 16795/2020; Cass. n. 6678/2019);
  • Il fatto di comunicare indicativamente la riduzione di personale quale ragione del licenziamento “soddisfa il disposto legislativo, anche nella sua nuova formulazione, poiché consente di individuare esattamente il motivo del recesso. Ulteriori elementi, quali, tra gli altri, i criteri di scelta del lavoratore da licenziare, attengono non già alla ragione del licenziamento ma alla concreta attuazione della determinazione datoriale anche esplicitata attraverso la modalità di selezione dei lavoratori interessati dal recesso. I criteri e la loro corretta applicazione, peraltro, possono essere oggetto di ulteriori richieste informative da parte del lavoratore”.
Legittimità del licenziamento individuale che illustri i motivi del recesso, ma non i criteri di scelta
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