Le società cooperative sono tenute ad applicare ai soci lavoratori trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.

Nota a Cass. 6 dicembre 2022, n. 35796

Valerio Di Bello

In materia di cooperative di lavoro, la Corte di Cassazione (6 dicembre 2022, n. 35796; conf. Cass. n. 7781/2015) chiarisce che l’art. 7, co. 4, DL. n. 248/2007, individua con precisione il criterio da considerare al fine di individuare la retribuzione minima da corrispondere ai soci lavoratori. Pertanto sul datore di lavoro grava l’obbligo di applicare esattamente tale criterio allorché stabilisce la retribuzione da corrispondere al socio lavoratore. E, in caso di contestazione, egli è tenuto a dimostrare di avere correttamente applicato il criterio fissato dal legislatore e quindi che il trattamento economico applicato è non inferiore rispetto a quello previsto dal contratto collettivo stipulato dall’associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

Il caso riguarda il ricorso di alcuni soci lavoratori di una cooperativa di lavoro i quali hanno eccepito che la cooperativa, in violazione dell’art. 7, co. 4, DL 248/2007 (secondo cui i soci lavoratori hanno diritto a trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale) aveva applicato un CCNL diverso da quello caratterizzato da un maggior grado di rappresentatività. Essi hanno pertanto chiesto il pagamento delle differenze retributive maturate.

I giudici di merito hanno respinto le domande, ritenendo che i lavoratori non avevano provato la maggiore rappresentatività del CCNL di cui rivendicano l’applicazione.

Ai sensi dell’art. 7, co.4, DL. n. 248/2007: “Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi della L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 3, comma 1, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.

Cooperative di lavoro: trattamento economico e giudizio di comparazione della rappresentatività delle oo.ss. stipulanti
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