Liquidazione del danno subito in conseguenza di naufragio durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, sulla base della massima personalizzazione in relazione al disturbo post traumatico da stress.

 Nota a Cass. (ord.) 12 gennaio 2023, n. 676

Alfonso Tagliamonte

Particolarmente rilevanti le osservazioni della Corte di Cassazione (ord. 12 gennaio 2023, n. 676) in tema di risarcimento del danno. Nello specifico, la Corte ribadisce che:

a) il danno non patrimoniale ha carattere unitario (v. Cass. SU. nn. 26972/2008 e 26975/2008). Esso costituisce infatti una categoria giuridica distinta da quella del danno patrimoniale nella quale sono comprese diverse “voci”, quali il danno estetico, esistenziale e alla vita di relazione. Tali danni (per quanto concerne la metolodogia dei criteri liquidatori per equivalente) non richiedono uno specifico ed autonomo statuto risarcitorio, “ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, attraverso il meccanismo della cd. personalizzazione”;

b) ai fini della c.d. “personalizzazione” nella liquidazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari, spetta al giudice far emergere e valorizzare specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso e tali da superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari. Ciò, in quanto le suddette circostanze siano “legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all’uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità” (v. Cass. n. 2788/2019; e n. 27482/ 2018);

c) il danno morale soggettivo costituisce una “voce di pregiudizio non patrimoniale, ricollegabile alla violazione di un interesse costituzionalmente tutelato, ontologicamente distinta dal danno biologico e dal danno nei suoi aspetti dinamico relazionali, con la conseguenza che va risarcito autonomamente, ove provato, senza che ciò comporti alcuna duplicazione” (v. Cass. n. 24075/2017; n. 901/2018);

d) è compito del giudice di merito valutare, sul piano della prova, sia l’aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), sia il suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale). La sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto può infatti concretizzarsi in ambedue tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e perciò (se provati caso per caso) autonomamente risarcibili (v. Corte Cost. n. 235/2014; Cass. n. 23469/2018; Cass. n. 901/2018 e artt. 138 e 139 Codice delle Assicurazioni Private, come mod. dalla L. annuale per il Mercato e la Concorrenza 4 agosto 2017, n. 124);

e) pertanto, la congiunta attribuzione del “danno biologico” e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico legale non costituisce una duplicazione in quanto la sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) è estranea alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente. Di conseguenza, “qualora sia dedotta e provata l’esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione” (v. Cass. n. 4878/ 2019 e n. 7513/2018).

Nella fattispecie, i giudici del merito, in sede di determinazione del risarcimento del danno, hanno preso in considerazione  “il patema d’animo”, vale a dire il turbamento psichico scaturito dal pericoloso incidente (naufragio) nel quale il lavoratore era rimasto coinvolto ed hanno riconosciuto  e “liquidato il danno morale soggettivo quale autonoma voce di pregiudizio non patrimoniale e il dato della avvenuta liquidazione di tale danno morale attraverso la massima personalizzazione prevista dalle Tabelle milanesi, in quanto utilizzato come parametro ai fini della valutazione equitativa”. Ciò sul presupposto che non appariva “illogico né incongruo parametrare l’entità del turbamento psichico transitorio vissuto nei momenti del naufragio alla massima gravità delle conseguenze sulle dinamiche relazionali e sul fare areddituale del soggetto, a prescindere dal danno biologico permanente sofferto”.

Naufragio e risarcimento del danno
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