I lavoratori che, al rientro in Italia, optano per la flat tax non possono successivamente esercitare l’opzione per il regime speciale degli impatriati. La preclusione opera fino al compimento di tutto il quinquennio potenzialmente agevolabile.

Nota AdE Risp., 6 febbraio 2023, n. 190

Marialuisa De Vita

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 190 del 6 febbraio 2023, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del regime speciale per i lavoratori impatriati da parte di soggetti che si avvalgono del regime forfettario di cui all’art. 1, co. da 54 a 89, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

Nel caso di specie, un cittadino italiano si rivolgeva all’Agenzia delle Entrate rappresentando di:

  • aver trasferito all’estero la propria residenza e il proprio domicilio dal 2014;
  • essersi trasferito in Italia nel 2020;
  • aver frequentato all’estero un Master post-lauream nei due periodi di imposta precedenti il rientro in Italia;
  • aver optato, al rientro in Italia, per il regime forfettario ex 1 co. da 54 a 89, L. 23 dicembre 2014, n. 190;
  • aver ricevuto, informalmente, la proposta di essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione di alcune società, inclusa quella di cui detiene direttamente una partecipazione.

L’istante, volendo beneficiare del regime degli impatriati per i compensi derivanti dal futuro incarico di membro del Consiglio di Amministrazione, chiedeva all’Agenzia delle Entrate se l’opzione, al rientro in Italia, per il regime forfettario fosse ostativa al regime di favore degli impatriati negli anni successivi.

Come noto, il regime degli impatriati consiste nel fatto che, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs n. 147 del 2015, i redditi di lavoro autonomo, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di impresa, prodotti in Italia da lavoratori (cittadini italiani o esteri) che vi trasferiscono la residenza fiscale, concorrono alla formazione del reddito complessivo nei limiti del 30% del loro ammontare, ovvero nei limiti del 10% se si trasferiscono nelle regioni meridionali (Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Abruzzo). Tale regime trova attuazione a decorrere dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Per poter beneficiare della agevolazione in esame, i soggetti che rientrano in Italia devono essere in possesso dei requisiti previsti, in via alternativa, dal co. 1 e dal co. 2 dell’art. 16 richiamato. In particolare, possono accedere al regime agevolativo solo i lavoratori che (art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 147/2015):

  • non sono stati residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a permanervi per almeno due anni;
  • prestano l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Il regime in questione vale anche per i cittadini UE e, dal 2017, per quelli di Stati extra UE (con i quali è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale) che soddisfano uno dei seguenti requisiti (art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 147/2015):

  • sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, ovvero autonomo oppure d’impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più;
  • hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea ovvero una specializzazione post lauream.

Il regime forfetario rappresenta, invece, il regime naturale applicabile alle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale che percepiscono ricavi o compensi inferiori alla soglia di 85.000 euro (soglia inizialmente fissata a 65.000 ed elevata a 85.000 dalla Legge di Bilancio 2023). In base ad esso il reddito di impresa o di lavoro autonomo, determinato in via forfettaria (applicando ai ricavi o compensi percepiti il coefficiente di redditività variabile a seconda dell’attività esercitata) è assoggettato ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 15%.

Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate, richiama la circolare 33/E del 2020, ove aveva negato la possibilità di optare per il regime fiscale degli impatriati da parte dei lavoratori autonomi che, rientrati in Italia, avevano deciso di avvalersi del regime forfettario. La ragione è da rinvenirsi – precisa l’Amministrazione finanziaria – nella circostanza che i redditi prodotti in regime forfettario non partecipano alla formazione del reddito complessivo in quanto assoggettati a un’imposta sostitutiva.

Considerato che il regime degli impatriati si applica ai soli redditi che, prodotti nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente, ne discende l’inapplicabilità ai redditi prodotti in regime forfettario.

Applicando tali principi al caso di specie, l’Agenzia ritiene che l’istante, avendo già optato per il regime forfettario nei periodi di imposta 2020 e 2021, non potrà fruire del diverso regime degli impatriati negli anni successivi e sino al compimento del quinquennio potenzialmente agevolabile (ossia dal 2022 al 2024). L’opzione per il regime forfettario comporta – precisa l’Amministrazione finanziaria – l’impossibilità di esprimere a posteriori l’opzione per il diverso regime degli impatriati anche se sussistono le condizioni per la sua applicazione.

Regime speciale per i lavoratori impatriati precluso ai lavoratori che optano per la flat tax
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: