Per la decorrenza della prescrizione annuale del diritto del lavoratore al pagamento di mensilità pregresse da parte del Fondo di garanzia INPS, in caso d’insolvenza del datore di lavoro, non è sufficiente la redazione del relativo verbale, ma è necessario il termine successivo di consegna all’interessato del verbale medesimo.

Nota a Cass. 20 gennaio 2023, n. 1771

 Francesca Fedele

Quando il datore di lavoro non sia assoggettabile alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria, “il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, si prescrive nel termine di un anno”. Inoltre, “la prescrizione annuale decorre dal momento in cui il lavoratore, in seguito all’esperimento dell’esecuzione forzata, ha avuto cognizione o avrebbe dovuto avere cognizione dell’insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali, adoperandosi con una condotta improntata all’ordinaria diligenza per ottenere, ai sensi dell’art. 518 c.p.c. la consegna del processo verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario”.

Lo afferma la Corte di Cassazione 20 gennaio 2023, n. 1771 in un caso in cui un ex dipendente che, nella situazione di insolvenza del datore di lavoro, si era visto respingere dal Fondo di garanzia gestito dall’INPS la domanda di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, con la motivazione che il suo credito era prescritto, essendo trascorso più di un anno dalla redazione del verbale di esito negativo dell’esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro (non soggetto a fallimento).

La Corte, in linea con la decisione dei giudici di appello, accoglie la domanda del lavoratore rilevando che, nel caso di insolvenza di un datore di lavoro non soggetto a procedura concorsuale, il diritto del dipendente può essere fatto valere (con decorrenza della prescrizione) unicamente al momento della conoscibilità circa l’esito dell’esecuzione forzata, che, in una corretta valutazione della diligenza attendibile dall’interessato, non coincide con quello della redazione del verbale relativo, ma in quello successivo di consegna all’interessato del verbale stesso.

In particolare, il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS la corresponsione delle ultime tre retribuzioni, in caso d’insolvenza del datore di lavoro, è un diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro. Esso non si perfeziona con la cessazione del rapporto di lavoro, “ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, che li individua nell’insolvenza del datore di lavoro, nella verifica dell’esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo o all’esito di procedura esecutiva”.

Prima che si verifichino tali presupposti, non può essere rivolta all’INPS nessuna domanda di pagamento “e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia” (Cass. n. 32/2020; Cass., n. n. 16617/2011; n. 4183/2006; e n. 279172005).

Prescrizione, insolvenza del datore di lavoro e Fondo di garanzia INPS
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