Le dimissioni in gravidanza sono efficaci solo se convalidate.

Nota a Cass. (ord.) 23 febbraio 2023, n. 5598

Flavia Durval

La necessità della convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro delle dimissioni della lavoratrice in gravidanza, di cui all’art. 55, co. 4, D.LGS. n.151/2001 non viene meno una volta trascorso il periodo di protezione. Ciò, in linea con l’art. 37 Cost., secondo cui le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento dell’essenziale funzione familiare e assicurare alla madre ed al bambino una speciale adeguata protezione.

Lo afferma la Corte di Cassazione (ord. 23 febbraio 2023, n. 5598) in una vicenda relativa ad una lavoratrice che aveva rassegnato le dimissioni mentre era assente per maternità, senza la convalida del servizio ispettivo prescritta dall’art. 55, cit. Nello specifico, si controverte in giudizio se la conseguente inefficacia delle dimissioni sia limitata al periodo protetto oppure sia definitiva.

La Corte chiarisce che il dato testuale e la ratio della norma in questione non vanno interpretate nel senso che la inefficacia delle dimissioni non convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, sarebbe limitata al solo periodo “protetto”, per cui una volta trascorso detto periodo le stesse sarebbero produttive della estinzione del rapporto di lavoro.

“La specifica finalità antiabusiva perseguita dalla norma in tema di convalida risulterebbe in larga parte vanificata ove si accedesse all’opzione per la quale una volta trascorso il periodo protetto non sarebbe necessaria la convalida da parte dei servizi ispettivi ministeriali per il prodursi della efficacia del negozio di recesso”.

La disposizione utilizza infatti una formula ampia, di carattere generale, finalizzata a salvaguardare la genuinità e spontaneità della volontà espressa dalla lavoratrice al momento delle dimissioni ed in relazione a tale elemento temporale “la cessazione del periodo protetto costituisce un fattore neutro, inidoneo ad incidere, ora per allora, sulla modalità di formazione della volontà dismissiva espressa dal dipendente”.

Dimissioni in gravidanza
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