Il riconoscimento del diritto alla pensione supplementare non è subordinato alla ricongiunzione dei contributi, trattandosi di istituti autonomi e tra loro alternativi.
Nota a Trib. Gorizia 10 maggio 2023, R.G. n. 378/2022
Sonia Gioia
La pensione supplementare è una prestazione economica corrisposta al pensionato, a domanda, al fine di far valere la contribuzione accreditata in una gestione diversa da quella in cui è divenuto titolare di un trattamento di quiescenza, se tale contribuzione non è sufficiente a perfezionare un diritto autonomo a pensione, la cui erogazione non è subordinata alla previa ricongiunzione dei contributi.
Lo ha stabilito il Tribunale di Gorizia (10 maggio 2023, R.G. n. 378/2022), in relazione ad una fattispecie concernente un brigadiere della Guardia di Finanza collocato in riserva che chiedeva il riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione supplementare basata sui contributi relativi ad un periodo di lavoro svolto in Svizzera (da marzo 1969 a marzo 1972) e successivamente accreditati presso l’INPS.
L’ente previdenziale, all’esito del procedimento amministrativo, aveva respinto la domanda di pensione sul presupposto che l’assicurato per ottenere il pieno utilizzo dei contributi trasferiti dal Paese elvetico avrebbe dovuto procedere alla loro ricongiunzione dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti INPS (c.d. FPLD) presso la gestione INPDAP: poiché l’interessato, in passato, vi aveva rinunciato, ritenendo l’operazione eccessivamente onerosa, era stata preclusa la possibilità di valorizzare le settimane contributive in considerazione.
L’assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (c.d. AGO) o che ne comporti l’esonero o l’esclusione, “ha la facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell’assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma” ai sensi dell’art. 5, L. 12 agosto 1962, n. 1338 (concernente “Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti”).
Presupposti d’accesso a tale trattamento di quiescenza sono:
- Il compimento dell’età pensionabile;
- La titolarità di una prestazione pensionistica a carico delle gestioni esclusive, sostitutive o esonerative dell’AGO;
- La circostanza che i contributi da valorizzarsi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma.
Si tratta di un istituto “particolare e specifico” che si distingue dalla pensione autonoma di vecchiaia anche quando il titolare di essa abbia raggiunto, seppur nel minimo, i contributi richiesti dalla legge per la sua concessione e “può dirsi, in un certo senso un trattamento di favore, in quanto per ottenerlo sono sufficienti contributi di qualunque entità, che altrimenti l’assicurato che ha già raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia rischierebbe di perdere, se attendesse di raggiungere anche il necessario requisito di contribuzione” (C. Cost. n. 1109/1988).
È, poi, un istituto alternativo alla ricongiunzione, che, ai sensi della L. 7 febbraio 1979, n. 29 (concernente la “Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali”), permette all’assicurato che abbia posizioni assicurative aperte in più gestioni previdenziali, di riunire, mediante trasferimento a titolo oneroso, tutti i periodi in un’unica gestione per l’ottenimento del trattamento di quiescenza.
In particolare, al lavoratore dipendente, pubblico o privato, è data la facoltà di ricongiungere nel FPDL, gestito dall’INPS, tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’AGO (c.d. Gestioni “alternative”, come Gestione Dipendenti Pubblici o ex INPDAP, Fondi Speciali Ferrovie, Volo ecc.) o nelle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti), con esclusione dei periodi assicurativi presenti nella Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati (art. 1, L. n. 29 cit.).
In alternativa, il prestatore che possa far valere periodi di iscrizione nell’AGO, in forme obbligatorie di previdenza sostitutive, alternative o esonerative della medesima o nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’INPS ha la facoltà di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione, presso la gestione in cui risulti iscritto all’atto della domanda o presso una gestione nella quale possa far valere almeno 8 anni di contributi, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa di cui sia titolare (art. 2, L. n. 29 cit.).
L’art. 5, L. n. 1338 cit., nella misura in cui afferma che l’assicurato “ha la facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare”, si limita ad affermare che si tratta, appunto, di una facoltà e non di un obbligo per l’interessato, a cui non si può impedire di utilizzare diversamente i contributi, attraverso l’istituto della ricongiunzione eventualmente più conveniente, con la conseguenza che, così come non si può impedire all’assicurato di avvalersi dei contributi in vista d’un trattamento diverso dalla pensione supplementare, “neppure gli si può imporre il ricorso ad un diverso istituto – quale la ricongiunzione -, stante la ridetta alternatività tra le due figure” (Trib. Palermo n. 1384/2021; App. Brescia n. 299/2013).
Nel caso di specie, secondo il giudice, “non è dato individuare alcun addentellato normativo” in base al quale l’accesso alla pensione supplementare debba essere subordinata al ricorso al diverso ed alternativo istituto della ricongiunzione, né è dato comprendere perché la pretesa dell’interessato debba essere condizionata negativamente dalla rinuncia alla ricongiunzione stessa e, infine, non è dato individuare la ragione per cui, tra i “vantaggi derivanti dalla legislazione italiana” conseguibili mediante il trasferimento alle assicurazioni sociali italiane dei contributi versati in Svizzera (ex art. 1, Accordo Aggiuntivo alla Convenzione tra l’Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, ratificata con L. 18 maggio 1973, n. 283) non debba essere annoverata anche la prestazione di cui all’art. 5, L. n. 1338 cit..
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha riconosciuto il diritto dell’assicurato al pagamento della pensione supplementare e di vecchiaia, condannando l’ente previdenziale al relativo versamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.