Ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio subito da uno specialista di anestesia (assicurato INAIL), per “occasione di lavoro” devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio – economiche, in cui l’attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall’apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, col solo limite, in quest’ultimo caso, del c.d. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze personali.
Nota a Trib. Bergamo 2 ottobre 2024, n. 1066
Flavia Durval
“L’indennizzabilità dell’infortunio è ravvisabile non solo nelle ipotesi di rischio specifico proprio della prestazione di lavoro, ma anche quando si concretizza in un rischio c.d. improprio, il quale, cioè, seppur non intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro del dipendente, sia comunque insito in un’attività prodromica o strumentale allo svolgimento delle mansioni” (in tal senso v. Cass. n. 12779/2012; Cass. n. 16417/2005; Cass. n. 14287/2004; Cass. n. 5354/2002; per Cass. n. 32257/2021, “in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, costituisce occasione di lavoro in senso tecnico ogni attività che abbia concretizzato un rischio tale da determinare la situazione di bisogno cui è rivolto l’operare della tutela assicurativa, incluse le attività prodromiche e strumentali allo svolgimento delle mansioni lavorative, purché ad esse connesse”).
Lo ribadisce il Tribunale di Bergamo 2 ottobre 2024, n. 1066, in relazione al ricorso di una specialista in anestesia assegnata al reparto “Anestesia e Rianimazione” (per la “gestione clinica delle situazioni di Emergenza Urgenza a livello territoriale e ospedaliero attraverso un’integrazione avanzata tra le risorse mediche, infermieristiche e tecniche operanti sul territorio e in ospedale) con il compito di prestare attività lavorativa anche a favore di AREU svolgendo mansioni di anestesista rianimatore per il servizio di 118-AREU.
Con deliberazione n. 55/2022, AREU aveva indetto un avviso per il reclutamento di personale medico e infermieristico interessato alla partecipazione al corso per componente di equipaggio HEMS da dedicare all’attività di elisoccorso. Il bando prevedeva una prova propedeutica pratica svolta in ambiente impervio; la lavoratrice aveva preso parte alla prova informando dell’assenza (per partecipare alla prova) il Direttore Unità Operativa Complessa. Durante il giorno di assenza che veniva riconosciuto come “missione/trasferta dalle 8 alle 16”, la lavoratrice era scivolata infortunandosi al ginocchio sinistro con distorsione e distrazione del legamento collaterale mediale.
L’INAIL, inizialmente aveva riconosciuto l’indennità per inabilità temporanea, ma non la menomazione dell’indennità psicofisica, poi, con provvedimento del 19 maggio 2022, ha negato il diritto all’indennità “in quanto l’infortunio non risulta avvenuto per rischio lavorativo, bensì per il verificarsi di rischio generico”.
Accogliendo la domanda presentata dallo specialista di anestesia, il Tribunale precisa altresì che il concetto di occasione di lavoro (ex art. 2 DPR. n. 1124/1965) non presuppone necessariamente che l’infortunio sia avvenuto durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche o specifiche per le quali è stabilito l’obbligo assicurativo, ma si riferisce ad un concetto più ampio che comprende ogni infortunio verificatosi nell’espletamento dell’attività lavorativa, “anche non tipicamente assegnata, ma quanto meno connessa, strumentale o accessoria all’attività lavorativa in relazione a rischio non proveniente dall’apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore” (così, Cass. n. 2838/2018, in q. sito con nota di P. PIZZUTI; v. anche Cass. n. 6511/2002 e Cass. n. 5841/2002).
È pertanto estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto, poiché rilevano tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio-economiche, in cui l’attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore. E ciò, “indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall’apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, col solo limite, in quest’ultimo caso, del c.d. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze personali” (v. Cass. n. 2942/2002).