K. Puntillo

Ai fini di un corretto inquadramento sistematico dell’art. 2094 c.c. occorre partire dal principio d’indisponibilità del tipo negoziale, ribadito più volte dalla Corte Costituzionale. L’indisponibilità del tipo contrattuale opera rispetto a rapporti ontologicamente di natura subordinata ed esige, anche nei confronti del legislatore, che essi siano assistiti dallo statuto protettivo che alla subordinazione s’accompagna.

In base a tale principio, il legislatore non può negare la qualificazione giuridica di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura (con ciò rendendo inapplicabili le norme inderogabili previste dall’ordinamento al fine di attuare i principi, le garanzie e i diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato) (Corte Cost. n. 121/1993;  n. 115/1995; e n. 76/2015).

Non interferiscono col principio di indisponibilità del tipo negoziale e si collocano su un piano diverso le scelte legislative volte ad estendere le tutele del lavoro subordinato a rapporti che si collocano al di fuori della cornice tipologica delineata dall’art. 2094 c.c. È invece consentito al legislatore di estendere le tutele, che la Costituzione e il diritto comunitario riservano al lavoro subordinato, a rapporti che non abbiano tale natura, e quindi anche a rapporti di lavoro autonomo che si realizzano attraverso forme di collaborazione. In tal caso, tuttavia, la selezione degli ambiti destinati a beneficiare delle maggiori garanzie è rimessa al potere discrezionale del legislatore, che dovrà essere esercitato in conformità ai canoni di ragionevolezza ed uguaglianza. Così, l’art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015  ha esteso la disciplina del lavoro subordinato a fattispecie estranee alla cornice dell’art. 2094 c.c., esattamente alle collaborazioni etero-organizzate, riconducibili a forme di lavoro autonomo (così, Cass. 4 novembre 2024 n. 28274).

Qualificazione giuridica della subordinazione e indisponibilità del tipo negoziale
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