Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, “la concreta applicazione dell’istituto della rimessione in termini passa attraverso l’espletamento di due necessarie verifiche: la prima attiene alla presenza, in fattispecie, di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte (che l’applicazione della rimessione chiede) e che dalla stessa non risulti governabile, neppure con «difficoltà” (cfr. Cass. SS.UU. n. 27773/2020; Cass. SS.UU. n. 4135/2019; Cass. n. 11062/2006), tanto che neanche la malattia del procuratore rileva di per sé come legittimo impedimento (in tal senso Cass. SS.UU. n. 32725/2018; Cass. n. 12544/2015; Cass. n. 14586/2005); l’altra condizione attiene alla c.d. «immediatezza della reazione», da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del «fatto ostativo» in sé rilevante: nella prontezza dell’attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare (cfr., oltre Cass. n. 22342/2021; Cass. SS.UU. n. 4135/2019; Cass. n. 21304/2019)”. Così, Cass. (ord.) 29 novembre 2024, n. 30720.
F. A.