Le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali, in presenza del vincolo di subordinazione, sono cumulabili.
Nota a Trib. Potenza, 28 novembre 2024
Pamela Coti
Per configurare un rapporto di lavoro subordinato tra amministratore delegato di una società di capitali e la società stessa è necessaria la prova della subordinazione, ovverosia dell’assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società, a prescindere dalla carica sociale ricoperta.
È quanto stabilito dal Tribunale di Potenza 28 novembre 2024, con riguardo all’opposizione di un lavoratore all’ingiunzione di pagamento, richiestagli con un verbale con il quale gli veniva contestato, in qualità di legale rappresentante della società, la violazione dell’art. 21 della L. 29 aprile 1949, n. 264, con conseguente disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato dallo stesso stipulato con la medesima società.
Al riguardo il Giudice di prime cure ha osservato che:
- assume particolare rilevanza, sul tema, il riparto dell’onere probatorio: l’onere grava “sempre su colui che si afferma titolare del diritto ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo”, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell’INPS, preteso da un verbale ispettivo, deve essere comprovata dall’Ente con espresso riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali “il verbale non riveste efficacia probatoria”;
- “le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purché si accerti l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è altresì necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società” (Cass. n.19596/2016).
Il Tribunale ha concluso affermando che affinché possa configurarsi la subordinazione fra un membro del Consiglio di Amministrazione di una società di capitali, ovvero dell’amministratore delegato, e la stessa società è necessario che colui che voglia far valere tale rapporto fornisca la prova della sussistenza del vincolo di subordinazione.