Secondo la giurisprudenza consolidata, in tema di onere di specificazione dei motivi di ricorso (ai quali deve adempiere il ricorrente per non snaturare la funzione del giudice della legittimità) “nel caso siano dedotti “errores in procedendo”, “è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia (attesa) si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi” (v. Cass. n. 1536/2014).

In altri termini, laddove si deduca la violazione, nel giudizio di merito, di un’ipotesi di “error in procedendo” (per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”), “detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito – dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi”. (Così, Cass. 29 novembre 2024, n. 30748 e Cass. n.15367/2014, cit.).

D. P.

Specificazione dei motivi di ricorso
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