La Corte di Cassazione ha ribadito che, pur a fronte di una valenza meramente sociologica e di una irrilevanza giuridica del mobbing e dello straining, ciò che rileva, in relazione al loro verificarsi, “è il configurarsi di una condotta datoriale che si riveli illegittima, anche soltanto a titolo di colpa, in quanto atta a consentire il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori, in contrasto con l’art. 2087 c.c., inteso quale obbligo generale di prevedere ogni possibile conseguenza negativa della mancanza di equilibrio tra organizzazione di lavoro e personale impiegato, derivandone la necessità di porre attenzione a tutti i comportamenti, anche in sé non illegittimi ma tali da poter indurre disagio o stress che si manifestano isolatamente o invece si connettono ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprire gli effetti e la gravità del pregiudizio” (Così, Cass. (ord.) 11 dicembre 2024, n. 31912; v. anche Cass. n. 3692/2023, in q. sito con nota di M.N. BETTINI).
K. P.