Per impedire la decadenza dell’impugnazione del licenziamento di cui all’art. 6, L. 604/1966, la copia per immagine su supporto informatico di un documento formato in originale in analogico può avere la stessa efficacia dell’originale, purché sulla copia medesima sia apposta firma digitale o elettronica (del lavoratore o dell’avvocato); ovvero la stessa sia accompagnata da attestazione di conformità di un notaio o pubblico ufficiale autorizzato; oppure sia formata in origine su supporto analogico e la sua conformità all’originale non sia disconosciuta.
Nota a Trib. Napoli Nord 10 febbraio 2025, n. 600
Maria Paola Gentili
In tema di validità dell’l’impugnativa di licenziamento da effettuarsi entro il termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 6, L. n. 604/1966 (così come modificato dall’art. 32, L. n. 183/2010), il Tribunale di Napoli Nord (10 febbraio 2025, n. 600) ha precisato che:
a) l’atto di impugnazione del licenziamento può essere impugnato con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, purché idoneo a manifestare al datore di lavoro la volontà del lavoratore di contestare la validità e l’efficacia del licenziamento, indipendentemente dalla terminologia usata e senza necessità di formule sacramentali (v. Cass. n. 2200/1999);
b) “ad essere libero è esclusivamente il contenuto dell’atto di impugnativa di licenziamento ma non il mezzo della rappresentazione documentale, che il legislatore richiede expressis verbis essere quello della scrittura”;
c) un documento scritto, affinché possa manifestare inequivocabilmente la volontà da parte del lavoratore di contestare la legittimità del recesso, deve essere riconducibile con sicurezza al suo autore (v. Cass. n. 7610/1991, secondo cui l’atto scritto deve essere incontrovertibilmente riferibile al lavoratore). In caso contrario, il documento è inidoneo a soddisfare il requisito legale richiesto (con la conseguente impossibilità di attribuzione del documento al suo autore);
d) il legislatore ha disciplinato le modalità mediante cui può essere individuata la provenienza del documento. Esse si differenziano a seconda della “materia” dello stesso: per quello cartaceo soccorrono “(per lo più) le norme contemplate dal codice civile; “per quello informatico e le copie informatiche di documenti analogici le disposizioni di riferimento sono contenute nel d.lgs. n. 82/2005, così come modificato dal d.lgs. 179/2016 e d.lgs. n. 217/2017 (c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale – c.a.d.)”;
e) nello specifico: la copia per immagine su supporto informatico di un documento in originale cartaceo è disciplinata dall’art. 22, d.lgs. n. 82/2005. In particolare, “la scansione dell’impugnazione cartacea può avere la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui è estratta nelle seguenti ipotesi:
1) se ad essa è apposta una firma digitale o elettronica qualificata o elettronica avanzata dal lavoratore e/o dal difensore (giusto il richiamo operato dal comma 1 dell’art. 22 d.lgs. n. 82/2005 all’art. 20 comma 1 bis primo periodo d.lgs. cit.); in tale caso, infatti, l’atto scansionato acquista natura di “documento informatico”;
2) se è accompagnata da valida attestazione di conformità di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le regole stabilite ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 82/2005 (art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005);
3) se è stata formata in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 d.lgs. 82/2005 e la sua conformità all’originale non è espressamente disconosciuta (art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82/2005)”.
Ciò premesso, il Tribunale ha respinto il ricorso presentato da un lavoratore, il quale aveva impugnato il licenziamento attraverso una lettera firmata e poi scansionata e inviata telematicamente alla Società da parte del difensore. In particolare, nella fattispecie “l’atto cartaceo scansionato non era stato sottoscritto dal lavoratore e/o difensore né digitalmente né elettronicamente, così come non era dotato di alcuna attestazione di conformità nei termini richiesti dalla legge né era stato formato nel rispetto delle linee guida AGID (richiamate dall’art. 71 d.lgs. 82/2005
In definitiva, chiariscono i giudici, “la trasmissione al datore di lavoro, tramite la pec del difensore, di una siffatta scansione di una comunicazione cartacea di impugnativa di licenziamento non è idonea ad impedire la decadenza ex art. 6 l. n. 604/1966. Infatti, come correttamente rilevato dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Monza del 29 gennaio 2020 e Trib. Palermo del 27 ottobre 2020), la procedura di trasmissione mediante PEC da parte del difensore si limita a certificare l’avvenuta spedizione e ricezione della comunicazione, con conseguente individuazione sia del mittente che del destinatario, ma non può certificare la conformità degli atti allegati”.