Il licenziamento fondato sul rifiuto del lavoratore di recedere dalla modalità di lavoro agile, in presenza di un’espressa esclusione di tale diritto datoriale, è illegittimo.
Nota a Trib. Ancona 1 marzo 2025, n.r.g. 1777/2024
Flavia Durval
La reiterata assenza dal lavoro in sede e il rifiuto di attenersi alla disposizione del datore di lavoro di recedere dalla modalità di lavoro agile, non configurano inadempimento del lavoratore nella misura in cui il diritto di recesso sia escluso nel contratto di lavoro in modo chiaro e incondizionato.
“Più in generale, situazioni sopravvenute che rendano meno conveniente per il datore di lavoro la conservazione del «lavoro agile» non possono essere considerate, in casi analoghi di pattuite condizioni di favore per il lavoratore, a meno che non rendano oggettivamente impossibile (o eccessivamente e inevitabilmente gravoso) fornire e ricevere un’adeguata prestazione: o in altre parole non configurino un giustificato motivo oggettivo di licenziamento” (non risultante nella fattispecie).
Questa, la rilevante pronunzia del Tribunale di Ancona (1 marzo 2025, n.r.g. 1777/2024),
secondo cui è illegittima la condotta del prestatore posta alla base del licenziamento e consistente, oltre che nella ripetuta assenza dal lavoro, nel rifiuto di attenersi alle disposizioni con le quali il datore di lavoro comunicava “il proprio recesso dalla modalità di lavoro agile, stabilendo la prosecuzione dell’attività lavorativa… secondo le modalità ordinarie del lavoro subordinato tradizionale presso la sede dell’azienda”.
Nella fattispecie, il rapporto di lavoro che si era instaurato fra le parti era stato redatto sulla base del verbale di conciliazione siglato in occasione della cessazione del precedente rapporto con altra Azienda Speciale della Camera di Commercio, con l’obiettivo di “individuare nonché valutare soluzioni che … assicurassero, per quanto possibile, il contenimento dell’incidenza della ricollocazione sulla vita dei lavoratori e delle loro famiglie, quali specificamente: l’utilizzazione … di dispositivi contrattuali di lavoro agile … presso le nuove sedi”.
Tale verbale stabiliva che: “1.1. la prestazione lavorativa …verrà resa per n°2 giorni alla settimana presso gli uffici della sede legale… in … mentre per i restanti n° 3 giorni in regime di lavoro agile» … «per i primi due anni … mentre per il periodo successivo … le giornate di lavoro da svolgere presso la sede di… sarà pari ad una sola giornata alla settimana»; 1.2. «il presente verbale stabilisce dei criteri fondamentali … a cui la nuova parte datoriale dovrà attenersi nella definizione dello specifico patto di lavoro agile che dovrà essere stipulato»; 1.3. «tale pattuizione dovrà prevedere… la facoltà per la parte dipendente di utilizzare strumentazione elettronica di proprietà» e «la previsione espressa del patto di lavoro agile come disposizione a tempo indeterminato propria del datore di lavoro e la conseguente altrettanto espressa esclusione del diritto di recesso in capo al datore di lavoro”.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha condannato l’azienda “a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di 3 giorni o, in mancanza, al pagamento in suo favore di un’indennità pari a 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione come per legge; e inoltre, al pagamento, in favore del procuratore antistatario ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 259,00 per spese ed € 4.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge”.