Al medico che si dimetta spetta l’indennità sostitutiva delle ferie annuali retribuite. Il datore di lavoro deve dimostrare di aver utilizzato la diligenza necessaria a porre il lavoratore in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali abbia diritto.
Nota a Trib. Torino 28 marzo 2025, n. 255
Maria Novella Bettini
In merito ad una controversia insorta tra una dirigente medico radiologo e l’Azienda sanitaria riguardante il diritto al pagamento dell’indennità per ferie non godute, Il Tribunale di Torino (28 marzo 2025, n. 255) ha stabilito che la dott.ssa ricorrente aveva diritto alla indennità per ferie non godute.
Nella fattispecie, la ricorrente si era dimessa e, avendo accumulato ferie non usufruite a causa delle esigenze di servizio e della carenza di organico (in particolare durante il periodo pandemico), aveva richiesto il pagamento dell’indennità sostitutiva di ferie.
Il Tribunale ha ritenuto che l’art. 5, co. 8, D.L. n. 95/2012 (secondo cui le ferie “sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”), prevedendo il divieto di monetizzazione delle ferie non fruite nel settore pubblico, contrasti con la Direttiva europea 2003/88/CE, che garantisce il diritto alle ferie annuali retribuite e contempla la possibilità di un’indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In ragione di tale contrasto, i lavoratori possono adire i tribunali nazionali per farsi riconoscere il diritto a percepire il pagamento dell’indennità sostitutiva nei confronti dello Stato o di enti pubblici.
Il principio è ribadito dalla Corte di Giustizia UE (20 luglio 2016, C-341/15) secondo cui “conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, un lavoratore, che non sia stato posto in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato” (par. 28). “Pertanto, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro”. Al riguardo, si veda la sentenza 18 gennaio 2004, C-218/22, per la quale “qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l’estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 31, par.2”.
Secondo il diritto dell’Unione Europea, è pertanto irrilevante il tipo di evento estintivo del rapporto di lavoro, spettando comunque al lavoratore, al momento della cessazione di esso, l’indennità sostitutiva delle ferie annuali retribuite qualora lo stesso non sia stato messo in grado di fruirne.
In quest’ottica, i giudici hanno sottolineato l’obbligo del datore di lavoro di assicurarsi che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie, fornendo le necessarie indicazioni e pianificando adeguatamente l’organizzazione del lavoro. In assenza di tali condizioni, come nel caso di specie, l’Azienda è tenuta a corrispondere al dirigente medico l’indennità richiesta, oltre agli interessi legali.

