L’accesso all’APE sociale va riconosciuto, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, anche ai lavoratori che non abbiano, in precedenza, beneficiato dell’indennità di disoccupazione perché non spettante.
Nota a Cass. 25 marzo 2025, n. 7846
Sonia Gioia
L’art. 1, co. 179, L. 11 dicembre 2016, n. 232 (concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”) va interpretato nel senso che hanno diritto all’APE sociale non solo coloro che hanno in precedenza fruito dell’indennità di disoccupazione, ma anche coloro che, pur avendo lo status di disoccupato e pur essendo in possesso degli ulteriori requisiti anagrafici e di anzianità contributiva previsti dalla legge, non abbiano goduto dell’indennità di disoccupazione perché non spettante.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione 25 marzo 2025, n. 7846 (difforme da App. Napoli n. 3723/2023), in relazione ad una fattispecie concernente il diritto di un lavoratore, rimasto privo di occupazione a seguito di risoluzione del rapporto di impiego, a percepire l’APE sociale pur non avendo, in precedenza, fruito dell’indennità di disoccupazione.
All’esito del giudizio di merito, la Corte d’Appello, in riforma della pronuncia del giudice di prime cure, aveva rigettato la domanda dell’assicurato ad ottenere il trattamento pensionistico anticipato, ritenendo che la fruizione dell’indennità di disoccupazione, nei 3 mesi precedenti alla domanda amministrativa, costituisse un “requisito indefettibile per l’accesso all’indennità”.
Com’è noto, l’APE sociale è un’indennità di natura assistenziale a carico dello Stato erogata dall’INPS a specifiche categorie di lavoratori in stato di bisogno che siano in possesso di un’età anagrafica pari ad almeno 63 anni e 5 mesi e che non siano già titolari di pensione diretta (Circ. INPS 20 febbraio 2024, n. 35).
In particolare, l’anticipo pensionistico è corrisposto, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia (di cui all’art. 24, co. 6, D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. Legge Monti – Fornero) agli iscritti all’Assicurazione Generale dei lavoratori dipendenti (c.d. AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata (di cui all’art. 2, co. 26, L. 8 agosto 1994, n. 335), i quali:
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art. 7, L. n. 604/1966, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (in tal caso è necessario che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la scadenza del termine, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi), che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, un familiare convivente portatore di handicap in situazione di gravità (ai sensi dell’art. 3, co. 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104) e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni mediche, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell’indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno 7 anni negli ultimi 10 o almeno 6 anni negli ultimi 7 una o più attività lavorative gravose specificamente individuate dalla legge.
Con riguardo allo stato di disoccupazione, la Cassazione ha osservato che, ai fini dell’accertamento del diritto all’APE sociale, la normativa non prevede la condizione positiva del godimento dell’indennità di disoccupazione, ma solo la condizione negativa della cessazione della fruizione della stessa.
L’art. 1, co. 179 lett a), cit., infatti, non collega il trattamento pensionistico anticipato all’indennità di disoccupazione: ciò, si evince non solo dal fatto che la norma richiama una contribuzione di 30 anni, ammettendo implicitamente che i requisiti dell’APE sociale sono diversi da quelli della disoccupazione, ma anche perché impone una cesura tra di esse, dal momento che “ove si sia percepita l’una debbono trascorrere almeno tre mesi per poter beneficiare dell’altra”.
Proprio il richiamo alla cessazione della fruizione dell’indennità di disoccupazione evidenzia – alla base dell’intervento previdenziale di sostegno – uno stato di bisogno della persona che il legislatore ritiene meritevole di tutela e che sussiste, a maggior ragione, proprio nel caso in cui il lavoratore sia rimasto privo di impiego e non abbia neppure potuto godere della prestazione di disoccupazione (Cass. 24950/2024, con nota in q. sito di S. GIOIA).
“Sotto questo profilo, anzi, affatto irrilevante deve ritenersi che la cesura di almeno tre mesi tra la fruizione dell’indennità di disoccupazione e l’accesso all’APE sociale sia stata successivamente soppressa” dall’art. 1, co. 91, L. 30 dicembre 2021, n. 201, che, nel confermare l’assenza di un qualsiasi legame tra le due prestazioni, consente ai lavoratori privi di impiego, che abbiano fruito integralmente dell’indennità di disoccupazione, di accedere al trattamento pensionistico senza dover “irragionevolmente” attendere almeno 3 mesi.
Pertanto, ad avviso della Cassazione, il diritto all’anticipo pensionistico va riconosciuto, in presenza degli altri requisiti di cui all’art. 1, co. 179 – 186, L. n. 232 cit., anche al prestatore, rimasto privo di impiego a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, che non abbia in precedenza potuto fruire dell’indennità di disoccupazione perché non spettante in relazione all’attività lavorativa svolta o perché non in possesso del prescritto requisito contributivo, mentre deve escludersi, in ragione del principio di indisponibilità delle prestazioni previdenziali, l’accesso all’APE sociale a coloro che, pur avendo maturato il diritto di usufruire delle prestazioni a tutela della disoccupazione, omettano di richiederle in via amministrativa (Cass. n. 11965/2024).
Una diversa interpretazione, volta a riconoscere il diritto all’anticipo pensionistico ai soli prestatori che abbiano goduto dell’indennità di disoccupazione, “indurrebbe facilmente a sospetti di illegittimità costituzionale” dell’art. 1, co. 179, lett. a), L. n. 232 cit., “non potendo logicamente giustificare la disparità di trattamento degli assicurati a fronte di una situazione di bisogno che, per coloro che non hanno potuto avere accesso alla tutela per la disoccupazione, è perfino più grave di coloro che, invece, hanno potuto beneficiarne”.
“Né argomenti contrari possono desumersi dal fatto che l’anzidetta interpretazione potrebbe comportare un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari, con conseguente aggravio di spesa e di pregiudizio per la verifica periodica delle risorse finanziarie disponibili”, dal momento che l’equilibrio finanziario dello Stato, nel necessario bilanciamento con gli altri interessi costituzionalmente protetti, non può occupare una posizione privilegiata ma deve essere perseguito nel rispetto degli altri canoni di pari rango costituzionale e, in particolare, dei principi di uguaglianza e solidarietà sociale (artt. 2, 3 e 38 e 81 Cost.) (C. Cost. n. 275/2016; C. Cost. n. 264/2012).
In attuazione di tali principi, la Corte, nel cassare la pronuncia di merito, con rinvio ad altro giudice in diversa composizione, ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento emesso dall’ente previdenziale che aveva negato l’accesso all’APE sociale al ricorrente sul presupposto che, per il riconoscimento del diritto a tale trattamento, è indispensabile aver goduto interamente della prestazione di disoccupazione, oltre ad avere lo status di disoccupato.
Sentenza
CORTE DI CASSAZIONE 25 marzo 2025, n. 7846
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 29.11.2023, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di A.A. volta a conseguire l’indennità di cui all’art. 1, comma 179, L. n. 232/2016 (c.d. APE sociale).
La Corte, in particolare, ha ritenuto che la fruizione dell’indennità di disoccupazione nei tre mesi precedenti alla domanda amministrativa costituisse requisito indefettibile per l’accesso all’indennità e, sul presupposto incontroverso che l’istante non ne avesse beneficiato in occasione di entrambi i licenziamenti intimatigli, ha reputato che la mera condizione di disoccupazione non giovasse allo scopo.
Avverso tali statuizioni A.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura. L’INPS ha resistito con controricorso. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte e, in vista dell’udienza pubblica, il ricorrente e l’INPS hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Con i due motivi di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, comma 2, e 97 Cost., in relazione all’art. 1, comma 179, lett. a), L. n. 232/2016, per avere la Corte di merito ritenuto che l’accesso all’indennità di cui alla norma ult. cit. sia subordinato alla circostanza che l’istante, pur in possesso dei requisiti dell’età anagrafica, dell’anzianità contributiva di almeno trent’anni e dello stato di disoccupazione conseguito per avvenuta intimazione di licenziamento, abbia concluso integralmente da almeno tre mesi la fruizione della prestazione di disoccupazione: ad avviso di parte ricorrente, infatti, i principi solidaristici che promanano dalle norme di cui agli artt. 2 e 3, comma 2, Cost. e l’esigenza di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui al successivo art. 97, militerebbero per una diversa lettura dei requisiti per l’accesso all’indennità de qua, che valorizzi la condizione di disoccupazione ancorché non accompagnata dalla fruizione della relativa prestazione.
Deve preliminarmente rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità delle censure, sollevata dall’INPS con la memoria dep. ex art. 378 c.p.c. sul rilievo che dalla stessa narrativa di cui al ricorso per cassazione emergerebbe che l’odierno ricorrente non versava in condizione di disoccupazione nei tre mesi precedenti la domanda amministrativa concernente l’indennità per cui è causa per essere stato il licenziamento intimatogli da Threads.it Srl dichiarato illegittimo con sentenza del Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro: è sufficiente sul punto rilevare che la citata pronuncia del giudice del lavoro, nel dichiarare illegittimo il licenziamento, ha ordinato alla datrice di lavoro la riassunzione ovvero il pagamento dell’indennità risarcitoria (così si legge a pag. 3 della sentenza impugnata), applicando quindi la tutela c.d. obbligatoria prevista dall’art. 8, L. n. 604/1966, e ricordare che è consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio di diritto secondo cui la riassunzione di cui alla norma ult. cit. non comporta la ricostituzione ipso iure (ed ex tunc) del rapporto di lavoro, come nel caso di cui all’art. 18 St. lav., bensì soltanto una ricostituzione ex nunc ove la proposta datoriale di dar vita ad un nuovo rapporto venga accettata dal lavoratore v. in tal senso Cass. n. 2846 del 2002), ciò di cui nel caso di specie non v’è traccia alcuna.
Nel merito, le doglianze sono fondate.
Com’è noto, l’art. 1, comma 179, L. n. 232/2016, ha introdotto “in via sperimentale” una “indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia” a beneficio degli iscritti all’AGO e alle forme pensionistiche sostitutive ed esclusive della medesima che si trovino in condizioni peculiari in quanto disoccupati, invalidi, addetti a mansioni particolarmente gravose o prestatori di cura in favore di parenti con disabilità grave (cfr. art. 1, comma 179, L. n. 232/2016, lett. a-d).
Più in particolare, nell’interpretare la disposizione di cui all’art. 1, comma 179, lett. a), L. n. 232/2016, secondo cui l’indennità spetta a coloro che “si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni”, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il diritto all’indennità (c.d. APE sociale) richiede bensì, tra gli altri requisiti, la condizione di disoccupazione del beneficiario ma, non anche che questi abbia in concreto anche fruito dell’indennità di disoccupazione, prevedendo soltanto che, ove quest’ultima sia stata percepita, debbano essere trascorsi almeno tre mesi dalla sua cessazione (Cass. n. 24950 del 2024).
A sostegno dell’anzidetta interpretazione si è evidenziato che la lettera della norma non istituisce alcuna correlazione positiva tra la percezione dell’indennità di disoccupazione e la fruizione dell’APE sociale: diversi sono infatti i requisiti contributivi per l’accesso alle due prestazioni, né è prevista alcuna continuità tra di esse, ché anzi ove si sia percepita l’una debbono trascorrere almeno tre mesi per poter beneficiare dell’altra; ed è proprio tale correlazione meramente negativa ad indurre a ritenere che il riferimento alla cessazione da almeno tre mesi della fruizione dell’indennità di disoccupazione valga semplicemente ad evidenziare un particolare stato di bisogno della persona che il legislatore ha ritenuto meritevole di tutela e protezione e che, ovviamente, è tanto più rilevante allorché non si sia nemmeno fruito dell’indennità di disoccupazione.
Tale interpretazione merita di essere qui ribadita, resistendo alle critiche mosse dall’INPS nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c.
Deve anzitutto escludersi che, per questa via, l’accesso alla prestazione in questione possa consentirsi anche a coloro che, pur avendo maturato il diritto di usufruire delle prestazioni a tutela della disoccupazione, omettano di richiederle in via amministrativa: coerentemente con il principio più volte ribadito da questa Corte di indisponibilità delle prestazioni previdenziali, che comporta l’impossibilità di rimettere alla scelta discrezionale dell’assicurato la determinazione del periodo di godimento del trattamento a sostegno del reddito (in tal senso, da ult., Cass. n. 11965 del 2024), deve piuttosto ritenersi che l’accesso all’APE sociale da parte di coloro che non hanno fruito dell’indennità di disoccupazione sia possibile solo sul presupposto che essi non ne avessero diritto, vuoi in relazione all’attività lavorativa esercitata, vuoi per non essere in possesso del prescritto requisito contributivo. In secondo luogo, deve rimarcarsi che la diversa interpretazione propugnata dall’INPS (e fatta propria dalla Procura generale nella sua requisitoria) indurrebbe facilmente sospetti di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 179, lett. a), L. n. 232/2016, non potendo logicamente giustificarsi la disparità di trattamento degli assicurati a fronte di una situazione di bisogno che, per coloro che non hanno potuto avere accesso alla tutela per la disoccupazione, è perfino più grave di coloro che, invece, hanno potuto beneficiarne.
Sotto questo profilo, anzi, affatto irrilevante deve ritenersi che la cesura di almeno tre mesi tra la fruizione dell’indennità di disoccupazione e l’accesso all’APE sociale sia stata successivamente soppressa dall’art. 1, comma 91, L. n. 234/2021: lungi dal confermare la sussistenza di un qualche legame imprescindibile tra le prestazioni a tutela della disoccupazione e l’accesso all’indennità in esame, la modifica legislativa pone semmai rimedio ad un vulnus di cui, a ben guardare, potevano dolersi coloro che avessero cessato di fruire delle prestazioni per la disoccupazione, che dovevano irragionevolmente attendere almeno tre mesi, senza alcun tipo di sostegno al reddito, prima di poter richiedere l’indennità per cui è causa.
Né contrari argomenti possono desumersi dal fatto che l’anzidetta interpretazione potrebbe comportare un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari, con conseguente aggravio di spesa e pregiudizio per la verifica periodica delle risorse finanziarie disponibili: vero è, infatti, che l’art. 38, comma 2, Cost., rimette alla discrezionalità del legislatore la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti, anch’essi costituzionalmente garantiti, e nei limiti delle compatibilità finanziarie (Corte cost. n. 426 del 2006), ma non è meno vero che il valore dell’equilibrio finanziario non può occupare una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali (Corte cost. n. 264 del 2012) e che, in ultima analisi, non sono certo l’eguaglianza e la solidarietà a poter essere sacrificate alle esigenze dell’equilibrio di bilancio, ma è piuttosto l’equilibrio di bilancio a dover essere perseguito in modo tale da rispettare i principi di eguaglianza e solidarietà (arg. ex Corte cost. n. 275 del 2016).
Il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: “l’art. 1, comma 179, lett. a), L. n. 232/2016, si interpreta nel senso hanno diritto all’indennità ivi disciplinata non solo coloro che hanno in precedenza fruito dell’indennità di disoccupazione, ma anche coloro che, pur trovandosi in condizione di disoccupazione e in possesso degli ulteriori requisiti anagrafici e di anzianità contributiva ivi descritti, non hanno fruito dell’indennità di disoccupazione perché non spettante”.
Il giudice designato provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

