Il patto di prova tra genericità e invalidità: la tutela del lavoratore e le conseguenze del licenziamento in assenza di un valido patto di prova, nel contesto del d.lgs. n. 23/2015.
Nota a Trib. Treviso 30 aprile 2025 n. 333
Francesca Albiniano
È invalido il patto di prova che non indichi con precisione le mansioni che il lavoratore dovrà svolgere, il ruolo che andrà a ricoprire e la durata della prova stessa, essendo tale specificità un presupposto indispensabile per consentire al lavoratore di conoscere l’oggetto della valutazione e al datore di lavoro di esprimere un giudizio valido.
In presenza di contrasto tra un impegno all’assunzione contenente un patto di prova e un successivo contratto di lavoro a tempo indeterminato che lo escluda esplicitamente prevale la volontà manifestata nel contratto definitivo, che costituisce espressione di un mutamento delle pattuizioni antecedenti. Pertanto, il recesso intimato per mancato superamento della prova, in assenza di un valido patto di prova, è da considerarsi illegittimo, configurandosi come licenziamento ingiustificato.
A stabilirlo è il Tribunale di Treviso (30 aprile 2025 n. 333) che, analizzando la complessa casistica del patto di prova, affronta le problematiche inerenti la sua validità e gli effetti del recesso intimato in assenza o invalidità di tale patto. La peculiare fattispecie è caratterizzata da una discrasia tra una precedente “missiva di impegno all’assunzione”, sottoscritta dal lavoratore, che prevedeva un patto di prova e il contratto di assunzione definitivo che, invece, in un suo specifico articolo, esplicitamente escludeva tale patto.
Il Giudice, nella specie, ha riconosciuto la prevalenza del contratto di assunzione sul precedente “impegno di assunzione”; la motivazione si fonda sull’evidenza che il contratto definitivo, successivo e più puntuale, non conteneva alcuna previsione di patto di prova da interpretarsi come una chiara manifestazione di volontà delle parti di derogare a quanto precedentemente pattuito.
Ad ogni buon conto, anche allorquando il patto di prova contenuto nell’impegno all’assunzione si considerasse operante, secondo il Tribunale, risulterebbe in ogni caso invalido per la generica indicazione delle mansioni oggetto di prova.
Invero, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5264/2023, in q. sito con nota di F. Durval; Cass. n. 27785/2021; Cass. n. 5509/2015), il Giudice ha ribadito che “nel patto di prova devono essere indicate con precisione le mansioni affidate al lavoratore, il ruolo che questi andrà a ricoprire, nonché la durata del periodo di prova stesso e, ovviamente, perché sia valido, è necessaria la sua sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti. In riferimento alle mansioni, questa indicazione specifica è un presupposto indispensabile da un lato per permettere al dipendente di poter preventivamente conoscere il contenuto della prova cui sarà sottoposto e sulla cui base sarà valutato dal datore di lavoro, dall’altro affinché il datore di lavoro possa esprimere validamente la propria insindacabile valutazione in merito all’esito della prova. Nel caso di specie nulla si dice nel contratto di “impegno all’assunzione”, potendo solo dedursi per relationem che il ricorrente sarebbe stato in prova come “impiegato con declinazione commerciale”, definizione ampia e generica del tutto inidonea, in difetto di altre indicazioni, a consentire la identificazione ex ante delle mansioni di concreta adibizione, anche in quanto il profilo indicato descrive numerosi gruppi di mansioni tra di loro diversificate”.
Accertata dunque l’insussistenza ovvero l’invalidità del patto di prova, il Tribunale ha qualificato il recesso come illegittimo richiamando altresì la pronuncia della Corte Costituzionale n. 128/2024 sull’insussistenza del motivo oggettivo posto alla base del licenziamento.
Il Giudice ha tuttavia accolto la tesi della società resistente in merito all’applicabilità della sola tutela indennitaria richiamando un orientamento consolidato della Corte di Cassazione (Cass. n. 20239/2023, annotata in q. sito da F. IACOBONE) secondo cui “la nullità della clausola che contiene il patto di prova determina la automatica conversione dell’assunzione in definitiva sin dall’inizio ed il venir meno del regime di libera recedibilità sancito dall’art. 1 della l. n. 604 del 1966, con la conseguenza che il recesso “ad nutum”, intimato in assenza di valido patto di prova, equivale ad un ordinario licenziamento – soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo – il quale, nel regime introdotto dal d.lgs. n. 23 del 2015, è assoggettato alla regola generale della tutela indennitaria di cui all’art. 3, comma 1, del predetto d.lgs., non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi, di cui al successivo comma 2 del menzionato art. 3, nelle quali è prevista la reintegrazione”.

