La maggiorazione contributiva riconosciuta ai prestatori sordomuti o gravemente invalidi, ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva, spetta anche ai dipendenti che ricoprano cariche sindacali, provinciali o nazionali, per l’intero periodo di aspettativa.

Nota a Cass. 14 maggio 2025, n. 12973

Sonia Gioia

Il beneficio della maggiorazione contributiva, riconosciuto dall’art. 80, L. 23 dicembre 2000, n. 388 (concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, c.d. Legge finanziaria 2001) spetta, al ricorrere delle condizioni di invalidità stabilite dalla legge, anche ai lavoratori chiamati a ricoprire incarichi sindacali, al livello provinciale o nazionale, per tutta la durata dell’aspettativa non retribuita, prevista dall’art. 31, co. 2, L. 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), che va considerata, “ai fini previdenziali,  sotto ogni profilo, come periodo di effettivo lavoro”.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione 14 maggio 2025, n. 12937 (conforme ad App. Milano n. 1556/2016), in relazione ad una fattispecie concernente un lavoratore invalido che rivendicava il diritto a beneficiare della maggiorazione contributiva anche per i periodi di aspettativa sindacale.

All’esito del giudizio di merito, la Corte d’Appello, in riforma della pronuncia del giudice di prime cure, aveva accolto il ricorso del dipendente sul presupposto che il beneficio della maggiorazione contributiva “richiede un servizio effettivamente svolto e che tale requisito risulta soddisfatto in caso di aspettativa sindacale, equiparata sotto ogni profilo al lavoro effettivo”, ai sensi dell’art. 31 Stat. Lav., con la precisazione che una diversa interpretazione della norma “disincentiverebbe l’assunzione di cariche sindacali e susciterebbe dubbi di legittimità costituzionale”.

Com’è noto, a decorrere dal 2002, l’art. 80, L. n. 388 cit. riconosce – in favore dei lavoratori sordomuti (ex art. 1, L. 26 maggio 1970, n. 381) e di quelli invalidi a cui sia stata riconosciuta, per qualsiasi causa, un’invalidità superiore al 74% o rientranti nelle prime quattro categorie della tabella A, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e ss.mm.ii. (concernente il “Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra”) – un beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, fino al limite massimo di cinque anni, per ogni anno di servizio “effettivamente” svolto presso pubbliche amministrazioni, aziende private o cooperative.

Ciò, allo scopo di assicurare una “particolare tutela”, sul piano previdenziale, a chi continui a lavorare in presenza di un’invalidità grave che rende “più penosa l’attività svolta”.

La maggiorazione – che è riconosciuta su richiesta degli interessati, contestualmente alla domanda di pensione, corredata dalla documentazione che attesta la sussistenza della condizioni sanitarie previste dalla legge – non si configura come un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa ma è attribuita all’atto della liquidazione della pensione o del supplemento ed è utile ai soli fini del perfezionamento del requisito contributivo prescritto per il diritto al trattamento di quiescenza.

La rilevanza dell’accredito della contribuzione figurativa, infatti, “non si estende, in maniera indiscriminata”, all’anzianità contributiva richiesta per accedere ad altre prestazioni non pensionistiche o all’incremento del montante contributivo complessivo ai fini della determinazione del quantum della pensione ma è circoscritta al diritto al trattamento pensionistico e alla connessa anzianità contributiva (Cass. n. 13102/2024; Cass. n. 716/2024).

Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a prescindere dall’accertamento del diritto a pensione, atteso che la norma, al fine di assicurare “una particolare e preventiva tutela a determinate categorie di lavoratori, svantaggiati dalle loro condizioni di salute”, attribuisce il beneficio dell’accredito di due mesi, per ogni anno di lavoro prestato in presenza dello stato invalidante, “ancora prima del verificarsi degli ulteriori eventi che condizionano il diritto all’erogazione del trattamento pensionistico” (Cass. n. 30636/2022).

La maggiorazione di anzianità contributiva spetta per i periodi di attività “effettivamente” prestati, anche anteriormente al 1° gennaio 2002, in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto dalla legge, con esclusione di quelli coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa.

Secondo la Cassazione, tale beneficio compete, quando sussistono le condizioni di invalidità, anche ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, provinciali o nazionali, per tutta la durata dell’aspettativa non retribuita, dal momento che tale periodo è equiparato, ai fini previdenziali, “come periodo di effettivo lavoro” dallo Stat. Lav. (Cass. n. 6430/1998).

Sul piano fattuale, la fruizione del diritto (potestativo) all’aspettativa sindacale determina la sospensione degli obblighi sinallagmatici relativi al rapporto di impiego sino al termine del mandato, quali la prestazione di lavoro e la corresponsione della retribuzione, per cui il prestatore potrà godere di tutti i diritti non incompatibili con la sua assenza, come quelli alle prestazioni sanitarie ed economiche di malattia a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime (art. 31, co. 4, Stat. Lav.) (Cass. n. 5992/2001; Cass. n. 3112/2001).

I periodi di aspettativa sono considerati utili, a richiesta dell’interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione, a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (c.d. AGO) nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive o esonerative dell’AGO, oltre ad essere considerati come periodo di effettivo lavoro ai fini dell’applicazione delle norme sugli assegni familiari o della corresponsione di altri trattamenti per i familiari a carico  (art. 31, co. 3, Stat. Lav.).

Ciò, allo scopo di porre il dipendente nella “condizione migliore per svolgere l’incarico, escludendo che l’accettazione del mandato comporti di per sé la perdita del posto di lavoro” (Cass. n. 30495/2021; Cass. n. 3144/1989).

La tendenziale assimilazione al lavoro effettivo prevista dalla disciplina statutaria incontra un’unica eccezione, vale a dire quando a favore dei lavoratori siano già previste “forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all’attività espletata durante il periodo di aspettativa” (art. 31, co. 5, Stat. Lav.).

Nel caso della fruizione dell’aspettativa sindacale da parte del lavoratore gravemente invalido, “non si risconta una mera sospensione del rapporto di lavoro che valga a privare di ogni rilievo l’incidenza pregiudizievole dell’elevato grado di invalidità”, poiché alla sospensione fa riscontro lo svolgimento di una diversa funzione, nell’esercizio di un diritto fondamentale presidiato dagli artt. 39 e 51 Cost.

Per tutta la durata dell’aspettativa, il dipendente, infatti, presta un’attività che, seppur distinta da quella inerente al rapporto di impiego medio tempore sospeso e svolta sotto le direttive e per le finalità dell’organizzazione sindacale, implica l’assoggettamento del lavoratore ad un rischio professionale identico a quello delle altre categorie protette ed è contraddistinta “da un più marcato carattere usurante” in quanto coinvolge una persona invalida (Corte Cost. n. 171/2002).

“Proprio in ragione di tale peculiarità”, si ravvisano le medesime esigenze che sono all’origine dell’attribuzione della maggiorazione contributiva ai lavoratori portatori di handicap gravi: la condizione di invalidità “non cessa di ripercuotersi anche in quest’ambito e di connotare come più gravosa la funzione sindacale che il lavoratore, proprio in quanto lavoratore, ricopre” ed è, per tale motivo, che il beneficio ex art. 80, L. n. 388 cit. va riconosciuto anche durante la fruizione dell’aspettativa non retribuita.

Una diversa interpretazione, volta a disancorare la nozione di servizio effettivo dalla ratio della maggiorazione contributiva e dal regime protettivo previsto dallo Statuto dei Lavoratori, “penalizzerebbe chi presta l’attività sindacale in condizioni di grave compromissione dell’integrità psicofisica e negherebbe l’applicabilità di un beneficio indissolubilmente connesso con quella salvaguardia della posizione pensionistica” assicurata dall’art. 31, co. 3, Stat. Lav., oltre a vanificare “quella particolare e preventiva tutela dei lavoratori svantaggiati, che la maggiorazione garantisce” e a pregiudicare l’esercizio del diritto costituzionalmente tutelato allo svolgimento di attività sindacale (Cass. n. 30636 cit.; Cass. n. 3112 cit.).

Sulla base di tali considerazioni, la Cassazione ha dichiarato il diritto del lavoratore gravemente invalido a godere della maggiorazione contributiva per tutta la durata dell’aspettativa sindacale, rigettando conseguentemente il ricorso dell’INPS che negava il riconoscimento del beneficio pensionistico sul presupposto che il periodo di aspettativa non è “correlato a un’attività lavorativa effettiva e coperto da contribuzione figurativa”.

Sentenza

CORTE DI CASSAZIONE  14 maggio 2025, n. 12973

Svolgimento del processo

1.Con sentenza n. 1556 del 2016, depositata il 23 gennaio 2017, la Corte d’Appello di Milano ha accolto il gravame del signor A.A. e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Lecco, ha dichiarato il diritto dell’appellante di fruire della maggiorazione contributiva prevista dall’art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i periodi di aspettativa sindacale goduti in virtù dell’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che la maggiorazione contributiva, riconosciuta ai lavoratori sordomuti e agl’invalidi in misura superiore al 74%, richiede un servizio effettivamente svolto e che tale requisito risulta soddisfatto in caso di aspettativa sindacale, equiparata sotto ogni profilo al lavoro effettivo in base alla lex specialis dello Statuto dei lavoratori. Una diversa interpretazione disincentiverebbe l’assunzione delle cariche sindacali e susciterebbe dubbi di legittimità costituzionale.

2. L’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, articolando un motivo d’impugnazione

3. Il signor A.A. resiste con controricorso.

4. Dopo l’infruttuosa trattazione camerale all’adunanza del 26 settembre 2024, il ricorso è stato fissato all’udienza pubblica del 14 gennaio 2025.

5. Il Pubblico Ministero, prima dell’udienza, ha depositato una memoria e ha chiesto di rigettare il ricorso.

6. All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusioni motivate, già rassegnate nella memoria, e i difensori delle parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate nei rispettivi atti.

Motivi della decisione

1.Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000 e lamenta che la sentenza d’appello abbia considerato utile ai fini della maggiorazione contributiva anche il periodo di aspettativa sindacale, non correlato a un’attività lavorativa effettiva e coperto da contribuzione figurativa.

2. La censura è infondata.

3. Il controricorrente rivendica il beneficio che l’art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000 accorda “ai lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni”.

Il beneficio consiste nell’accredito “di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva”, fino ad un massimo di cinque anni di contribuzione figurativa, “per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto”.

La rilevanza dell’accredito della contribuzione figurativa è circoscritta al diritto a pensione e alla connessa anzianità contributiva e non si estende, in maniera indiscriminata, all’anzianità contributiva richiesta per accedere ad altre prestazioni non pensionistiche (Cass., Sez. Lav., 9 gennaio 2024, n. 716) o all’incremento del montante contributivo complessivo ai fini della determinazione dell’ammontare della pensione (Cass., Sez. Lav., 13 maggio 2024, n. 13102).

Il legislatore attribuisce il beneficio della maggiorazione contributiva ancor prima del verificarsi degli ulteriori eventi che condizionano il diritto all’erogazione del trattamento pensionistico e si prefigge di riconoscere così una particolare e preventiva tutela a determinate categorie di lavoratori, svantaggiati dalle loro condizioni di salute (Cass., Sez. Lav., 18 ottobre 2022, n. 30636).

4. Il ricorso interpella questa Corte sulla spettanza del beneficio nell’ipotesi dell’aspettativa non retribuita, concessa su domanda, per tutta la durata del loro mandato, ai lavoratori “chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali” (art. 31, secondo comma, della legge n. 300 del 1970).

Durante l’aspettativa sindacale non retribuita, il rapporto di lavoro passa in uno stato di temporanea quiescenza, con la sospensione delle obbligazioni principali che lo caratterizzano, come la prestazione di lavoro e l’erogazione della retribuzione (Cass., Sez. Lav., 6 aprile 2020, 7698).

I periodi di aspettativa, tuttavia, “sono considerati utili a richiesta dell’interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell’assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l’esonero” (art. 31, terzo comma, dello Statuto dei lavoratori).

Durante il periodo di aspettativa, l’interessato può fruire dei trattamenti di malattia “a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime” (art. 31, quarto comma, dello Statuto). Tale previsione include anche l’indennità di maternità, con riferimento tanto al periodo di astensione obbligatoria quanto al periodo di astensione facoltativa (Cass., Sez. Lav., 23 aprile 2001, n. 5992, e 3 marzo 2001, n. 3112).

Le disposizioni concernenti la rilevanza del periodo di aspettativa ai fini del trattamento pensionistico e delle prestazioni di malattia non si applicano “qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all’attività espletata durante il periodo di aspettativa” (art. 31, quinto comma, dello Statuto).

La ratio della disciplina, interpretata in correlazione con l’art. 51 Cost., risiede nella necessità di porre il lavoratore chiamato a ricoprire cariche sindacali nella condizione migliore per svolgere l’incarico, escludendo che l’accettazione del mandato comporti di per sé la perdita del posto di lavoro (Cass., Sez. Lav., 28 ottobre 2021, n. 30495, e, nello stesso senso, Cass., Sez. Lav., 28 giugno 1989, n. 3144).

Da quest’angolazione, il periodo di aspettativa per motivi sindacali va considerato, ai fini previdenziali, sotto ogni profilo, come periodo di effettivo lavoro (Cass., Sez. Lav., 1 luglio 1998, n. 6430).

5. Nel dirimere la questione prospettata dal ricorrente, occorre avere riguardo, per un verso, alla ratio che ispira l’attribuzione del beneficio contributivo e, per altro verso, alla specialità dell’aspettativa sindacale.

6. Quanto al primo profilo, il particolare beneficio accordato dalla legge è limitato al periodo durante il quale l’attività lavorativa sia stata svolta in presenza della condizione d’invalidità che ne ha accentuato il carattere usurante (Cass., Sez. Lav., 12 maggio 2005, n. 9960).

È in quest’orizzonte che s’inquadra e rinviene il suo fondamento il requisito del servizio effettivamente svolto, su cui si appuntano le doglianze dell’Istituto.

Il legislatore ha ritenuto meritevole di particolare tutela, sul versante previdenziale, la condizione di chi continui a lavorare in presenza di un’invalidità grave, idonea a rendere più penosa l’attività svolta.

Tale esigenza di protezione non è meno cogente quando il lavoratore ricopra una carica sindacale e dunque presti un’attività che, pur distinta da quella inerente al rapporto lavorativo medio tempore sospeso, in questo rapporto ha pur sempre la sua genesi.

In tale ipotesi, non si riscontra una mera sospensione del rapporto di lavoro, che valga a privare di ogni rilievo l’incidenza pregiudizievole dell’elevato grado d’invalidità. Alla sospensione fa riscontro, difatti, lo svolgimento di una diversa attività, nell’esercizio di un diritto fondamentale, presidiato dagli artt. 39 e 51 Cost.

Tale circostanza rappresenta il tratto distintivo della fattispecie sottoposta al vaglio di questa Corte e ne preclude il raffronto con la vasta ed eterogenea gamma delle ipotesi in cui il rapporto di lavoro risulti, sic et simpliciter, sospeso.

Proprio in ragione di tale peculiarità, si ravvisano le medesime ragioni che sono all’origine dell’attribuzione del beneficio di cui si discorre: la condizione d’invalidità non cessa di ripercuotersi anche in quest’ambito e di connotare come più gravosa la funzione sindacale che il lavoratore, proprio in quanto lavoratore, ricopre.

7. In tal senso militano anche le considerazioni espresse dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 171 del 2002, nel dichiarare costituzionalmente illegittimi “gli artt. 4 e 9 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e tra gli obbligati alle relative contribuzioni, rispettivamente, i lavoratori in aspettativa perché chiamati a ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali) e le organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgano attività previste dall’art. 1 del medesimo testo unico” (punto 5 del Considerato in diritto).

La Corte costituzionale, dopo avere ripercorso l’evoluzione legislativa che ha condotto ad ampliare il novero delle categorie protette, ha posto l’accento sulla particolarità dell’attività svolta dai lavoratori in aspettativa sotto le direttive e per le finalità dell’organizzazione sindacale e ha osservato che tale attività implica l’assoggettamento del lavoratore ad un rischio professionale identico a quello delle categorie protette (punto 4 del Considerato in diritto).

Anche in questa prospettiva, emerge nitida la peculiarità dell’aspettativa sindacale.

Essa, lungi dall’esaurirsi nella sospensione del rapporto di lavoro, si correla allo svolgimento di un’attività, foriera di rischi professionali comparabili a quelli delle altre categorie protette e contraddistinta, per quanto in questa sede rileva, da un più marcato carattere usurante, quando coinvolga una persona gravemente invalida.

8. Quanto al secondo profilo della specialità dell’aspettativa sindacale, si deve rammentare che l’ordinamento detta a tale riguardo regole di particolare favore, valutandola ai fini della determinazione del trattamento pensionistico e del godimento delle prestazioni di malattia.

È indicativo che la tendenziale assimilazione al lavoro effettivo conosca un’unica eccezione, per l’ipotesi in cui il lavoratore già possa giovarsi di una specifica tutela per l’attività espletata durante il periodo di aspettativa.

L’equiparazione previdenziale del periodo di aspettativa al lavoro effettivo (sentenza n. 6430 del 1998, cit.) sarebbe relegata, per contro, al rango di mera declamazione di principio, ove si disconoscesse ogni rilievo alla condizione di più grave invalidità di chi presta l’attività sindacale.

Un’interpretazione di tal fatta, nel disancorare la nozione di servizio effettivo dalla ratio della maggiorazione contributiva e dal regime protettivo che lo Statuto dei lavoratori delinea, penalizzerebbe chi presta l’attività sindacale in condizioni di grave compromissione dell’integrità psicofisica e negherebbe l’applicabilità di un beneficio indissolubilmente connesso con quella salvaguardia della posizione pensionistica che presiede alle previsioni dettate dall’art. 31, terzo comma, dello Statuto.

9. Sarebbe poi vanificata quella particolare e preventiva tutela dei lavoratori svantaggiati, che la maggiorazione contributiva garantisce (sentenza n. 30636 del 2022, cit.), e un esito siffatto sarebbe disarmonico con le stesse indicazioni sistematiche che si traggono dallo Statuto dei lavoratori.

Il richiamato art. 31 della legge n. 300 del 1970, nel confermare la spettanza dei trattamenti di malattia a chi beneficia dell’aspettativa sindacale, mostra di conferire speciale rilievo alla tutela della salute del lavoratore anche in questa particolare vicenda del suo percorso professionale.

10. Una diversa interpretazione frapporrebbe ostacoli ingiustificati all’esercizio dell’attività sindacale, pregiudicando proprio i lavoratori che si trovino in condizioni di maggiore vulnerabilità, e si porrebbe in contrasto con i principi consacrati dagli artt. 39 e 51 Cost., che rivestono importanza cruciale nell’interpretazione della disciplina vigente (sentenza n. 3112 del 2001, cit.).

In pari tempo, sarebbe svilita la tutela che la Carta fondamentale, all’art. 38 Cost., prescrive per l’invalidità.

Come ha evidenziato il Pubblico Ministero nelle conclusioni scritte (pagina 3), il diniego della maggiorazione contributiva, a fronte dello svolgimento di attività sindacale da parte del lavoratore che versi in condizioni di più elevata invalidità, produrrebbe “effetti discriminatori”.

La coesistenza di due condizioni bisognose di speciale protezione, quella di lavoratore che svolge l’attività sindacale e quella di lavoratore gravemente invalido, si tramuterebbe, per un’evidente eterogenesi dei fini, in un trattamento deteriore.

11. Il ricorso, pertanto, dev’essere respinto, in applicazione del seguente principio di diritto: “Il beneficio della maggiorazione contributiva, riconosciuto dall’art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, spetta, al ricorrere delle condizioni d’invalidità stabilite dalla norma, anche ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, per la durata dell’aspettativa non retribuita prevista dall’art. 31, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300”.

12. La novità e la complessità della questione devoluta a questa Corte inducono a compensare le spese del presente giudizio.

13. L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

14. Si deve disporre, infine, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi del controricorrente, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti della parte, che ha instaurato una controversia avente ad oggetto la maggiorazione contributiva per l’invalidità di grado più elevato, con la conseguente attinenza a dati inerenti alla salute.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del  D.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

Dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte controricorrente, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Lavoratori invalidi: diritto alla maggiorazione contributiva anche durante l’aspettativa sindacale
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