Nel pubblico impiego, per il corretto avvio di un procedimento disciplinare il datore di lavoro deve disporre di una notizia di infrazione completa tale da determinare il decorso del primo termine di trenta giorni per la contestazione.
Nota a Cass. (ord.) 9 giugno 2025, n. 15292
Massimo Citerni di Siena
Ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall’acquisizione della notizia dell’infrazione, nel pubblico impiego contrattualizzato (ex art. 55-bis, co. 4, D.LGS. n. 165/2001) assume rilievo, in conformità con il principio del giusto procedimento (come inteso dalla Corte cost. n. 310/2010), esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente (regolarmente investito del procedimento), “riguardi una notizia di infrazione di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione; con la precisazione che ciò vale anche nell’ipotesi in cui il procedimento predetto abbia ad oggetto, in tutto o in parte, … fatti sui quali è in corso un procedimento penale, per i quali sarebbe ammessa la sospensione del procedimento disciplinare”.
Così, la Corte di Cassazione (ord. 9 giugno 2025, n. 15292), la quale chiarisce che:
– ciò che rileva ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare è l’acquisizione di una “notizia di infrazione completa e qualificata”;
– tale principio non viene meno in ragione della possibilità, prevista per il caso di pendenza contemporanea di un procedimento penale, di far luogo alla sospensione dal servizio.
Sentenza
CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 9 giugno 2025, n. 15292
Lavoro – Procedimento disciplinare – Notizia di infrazione “qualificata” – Termini perentori – Sospensione dal servizio – Conoscenza qualificata – Principio del giusto procedimento – Rigetto
Fatti di causa
1.La Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale della medesima città con la quale era stato rigettato il ricorso proposto da R.D.M., dipendente dell’Agenzia delle Entrate, volto all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 60 giorni, irrogatole in data 14.10.2016.
1.1. La Corte di Appello, per quanto qui rileva, disattendeva l’eccezione di decadenza dall’azione disciplinare, osservando che, ai fini della decorrenza del termine perentorio per la conclusione del procedimento disciplinare, rileva esclusivamente il momento in cui viene acquisita dall’Ufficio competente una notizia di infrazione “qualificata” ovvero di contenuto tale da consentire di procedere all’avvio del procedimento nelle sue fasi della contestazione, dell’addebito e dell’adozione della sanzione.
1.2. Al riguardo la Corte territoriale ha individuato detto momento di “conoscenza qualificata”, non nelle sommarie informazioni rese dal Direttore della Direzione provinciale di Napoli 1 agli inquirenti in data 10 marzo 2016, ma nella data del 17-29 giugno 2016 in cui la parte datoriale, dopo la comunicazione della chiusura delle indagini, chiedeva ed otteneva accesso agli atti del fascicolo penale istruito nei confronti della D.M. per i reati di cui agli artt. 81, 110, 615 ter, comma 2, c.p., con conseguente pubblicità di tutti gli atti di indagine.
La Corte di Appello sul punto ha peraltro espressamente motivato sulle ragioni per le quali il Direttore, pur sentito a sommarie informazioni, non aveva – sulla base degli atti a lui sottoposti in visione – la completa conoscenza dei fatti utili all’avvio del procedimento disciplinare.
Si legge al riguardo nella sentenza impugnata: “non può essere sottaciuto un altro dato fondamentale e cioè che dagli atti di indagine è emerso che la Guardia di Finanza aveva rilevato che le interrogazioni al sistema SER.PI.CO ritrovate erano costituite da pagine alle quali era stata strappata la parte in alto a destra ove sono riportati di dati dell’operatore che accede al sistema per aver accesso alla banca dati; anche questo fa propendere per il fatto che per il consolidamento della condotta disciplinarmente rilevante giammai sarebbe bastato quanto emerso dal Verbale di sommarie informazioni rese dal C.
La complessità del quadro fattuale e processuale che ha interessato le indagini a carico della D.M. trova conferma anche dall’esito delle stesse, conclusesi nell’esercizio dell’azione penale (…)” per i reati – con abuso dei poteri e violazione dei doveri, in continuazione ed in concorso di persone – di accesso indebito ai dati dell’anagrafe tributaria in relazione ad una pluralità di posizioni (cfr. sentenza di appello pagg. 4-5).
Soggiunge pertanto al Corte territoriale che “la quantità di informazioni estrapolate a carico di soggetti diversi è indicativa della complessità delle attività necessarie agli accertamenti che la stessa Agenzia ha dovuto sobbarcarsi al fine di discernere le attività lecite di ufficio da quelle che la ricorrente non avrebbe potuto compiere.
Dunque, alcuna inerzia dell’Amministrazione è riscontrabile dovendosi avere riguardo al circostanziato accertamento di condotte specifiche e tra esse di quelle disciplinarmente rilevanti.
In alcuna decadenza è incorsa l’Amministrazione come ben affermato dal primo giudice” (cfr. pag. 5 sentenza impugnata).
2. Ricorre per cassazione R.D.M. con un motivo.
3. Resiste con mandato l’Agenzia delle Entrate.
Ragioni della decisione
1.Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la lavoratrice lamenta la violazione del combinato disposto degli artt. 55-bis commi 4 e 9-ter, nonché dell’art. 55-ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotti dall’art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009, denunziando la violazione dei termini perentori per il procedimento disciplinare.
1.1. In primo luogo, parte ricorrente contesta la correttezza dell’affermazione contenuta nella sentenza in virtù della quale solo l’acquisizione di una notizia di infrazione qualificata dà luogo all’avvio del procedimento disciplinare.
L’erroneità di detta premessa ha comportato, a cascata, secondo la parte ricorrente, che non si è considerata quale data utile all’avvio del procedimento il 10.3.2016, ovvero la data nella quale il direttore dell’Agenzia rendeva sommarie informazioni agli inquirenti sulla condotta della lavoratrice, ma quella di chiusura delle indagini penali, con conseguente desecretazione degli atti.
Si è infatti valorizzata la comunicazione da parte della Procura della Repubblica, in data 17 giugno 2016, al datore di lavoro di esercizio dell’azione penale nei confronti della D.M., cui faceva seguito in data 17-29 giugno 2016 la richiesta dell’Agenzia delle Entrate di accedere alla documentazione relativa alle indagini espletate, con conseguente contestazione degli addebiti in data 20.7.2016 ed irrogazione della sanzione in data 14.10.2016.
La ricorrente rimarca, invece, che la data alla quale far riferimento per verificare la tempestività dell’azione disciplinare è quella della prima acquisizione della notizia delle condotte inadempienti da parte del Direttore, in data 10.3.2016, al momento in cui veniva escusso quale persona informata sui fatti durante le indagini penali, perché l’art. 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001 non richiede affatto la conoscenza qualificata del fatto per far luogo al procedimento disciplinare.
Sostiene ancora la ricorrente in cassazione che quando la notizia di infrazione disciplinare non è esaustiva ed atta ad una contestazione specifica dell’addebito il rimedio non può essere quello di dilatare arbitrariamente i tempi del procedimento, come è accaduto nella fattispecie qui all’attenzione, dovendo, per converso, la P.A. avvalersi del rimedio di cui all’art. 55-ter d.lgs. n. 165 del 2001, tanto a presidio del suo diritto di difesa.
Evidenzia ancora che l’interpretazione offerta dalla Corte territoriale svuota di significato il primo dei due termini perentori indicati dal legislatore, quello di trenta giorni, dall’acquisizione della notizia per la contestazione dell’addebito, in contrasto con la ratio della norma.
Ne consegue che, avendo l’Amministrazione già acquisito la notizia in data 16.3.2016, da detta data dovevano decorrere i termini di 120 giorni, non avendo la parte datoriale richiesto la sospensiva di cui all’art. 55-ter cit., per la conclusione del procedimento e l’irrogazione della sanzione.
1.3. Osserva il Collegio che vengono qui in rilievo i principi già affermati dal giudice di legittimità in Cass. n. 7134 del 2017, rv. 643567-01 e – tra le altre massimate – nelle successive conformi Cass. n. 21193/2018, rv. 650142-02, nonché Cass. n. 11635/2021, rv. 661113-01, cui si intende dar seguito non essendo emerse ragioni che impongano una rimeditazione, con richiamo, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., alle motivazioni tutte ivi spese.
1.4. Va ribadito, quindi, che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall’acquisizione della notizia dell’infrazione (ex art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione; con la precisazione che ciò vale anche nell’ipotesi in cui il procedimento predetto abbia ad oggetto, in tutto o in parte, com’è nella specie, fatti sui quali è in corso un procedimento penale, per i quali sarebbe ammessa la sospensione del procedimento disciplinare.
1.5. Tanto premesso, evidenziato, quindi, che il termine a quo decorre dall’acquisizione della “notizia di infrazione” nei termini innanzi indicati, in contrasto quindi con quanto si sostiene nel mezzo, il Collegio rimarca che le ulteriori questioni profilate nel motivo ridondano in inammissibili valutazioni di fatto.
1.6. Precisato, infatti, sulla scorta dei precedenti innanzi richiamati che, a differenza di quanto lungamente argomentato nella doglianza, quello che rileva ai fini dell’avvio del procedimento è proprio l’acquisizione di una notizia di infrazione completa, qualificata, senza che detto il principio sia inciso dalla possibilità, prevista per il caso di pendenza contemporanea di un procedimento penale, di far luogo alla sospensione, ecco le ulteriori questioni sollecitate volte ad “agganciare” la conoscenza della notizia di infrazione completa alla data del 16.3.2016 in cui il Direttore dell’Agenzia rendeva all’A.G. le sommarie informazioni, costituiscono richieste inammissibili di rivalutazione del merito e degli esiti istruttori, avendo, peraltro, la Corte territoriale molto bene argomentato le ragioni per le quali, prima della comunicazione – in data 17.6.2016 – da parte della Procura al datore della richiesta di rinvio a giudizio, con conseguente possibilità di accesso agli atti di indagine, il datore non disponeva di una notizia di infrazione completa tale da determinare il decorso del primo termine di trenta giorni per la contestazione.
Conclusivamente della notizia di infrazione completa parte datoriale è venuta in possesso, come esplicitato dalla Corte territoriale, solo in data 29 giugno 2016 in cui veniva in possesso degli esiti delle compiute indagini in sede penale.
1.7. Sul punto basta richiamare gli argomenti spessi dalla Corte territoriale nella sentenza di appello e riportati al punto 1.2. dei “Fatti di causa”, avendo il giudice di seconde cure rimarcato proprio l’incompletezza della notizia di infrazione all’atto delle dichiarazioni rese dal Direttore in data 16.3.2016, incompletezza di elementi, che ridondava – in quel momento –secondo la valutazione (qui insindacabile) effettuata nella sentenza impugnata, anche nella difficoltà di attribuire univocamente la condotta alla D.M., atteso che dagli accertamenti compiuti era emerso che la stampa delle interrogazioni effettuate all’anagrafe tributaria era priva della parte in alto a destra che consente l’univoca identificazione di colui che accede al sistema della banca dati.
1.8. Conclusivamente il motivo non coglie nel segno nemmeno quanto alla denunziata violazione dell’art. 55-ter d.lgs. n. 165 del 2001, non solo perché la sospensione è una facoltà dell’amministrazione e la pendenza del procedimento penale non altera – come già detto – l’affermazione di principio di cui innanzi, secondo la quale solo l’acquisizione di una notizia di infrazione completa determina il decorso del primo termine del procedimento, ma anche e soprattutto perché l’art. 55-ter cit. non può che trovare applicazione quando il procedimento disciplinare è già pendente, laddove, nel caso di specie, per le ragioni innanzi indicate, esso non pendeva (e non poteva ancora pendere per le ragioni innanzi illustrate) alla data del 16.3.2016.
1.9. Conclusivamente il ricorso non può essere accolto.
1.10. Nulla per le spese, essendo l’Agenzia delle Entrate resistente con mandato (al solo fine della partecipazione all’udienza pubblica).
1.11. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

