Il contratto di appalto è fittizio qualora l’appaltatore non disponga di un’organizzazione autonoma dei mezzi necessari e non eserciti autonomamente il potere organizzativo e direttivo sui lavoratori. Né può parlarsi di distacco, poiché tale istituto è dotato di specifici requisiti non sussistenti nella fattispecie esaminata dalla Corte.

Nota ad App. Bari 5 maggio 2025, n. 560

Francesca Albiniano

Quando lo pseudo-appaltatore si limita a mettere a disposizione dello pseudo-committente mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti, si è in presenza di un contratto di appalto fittizio che simula una interposizione illecita di manodopera. Tale manodopera risulta alle dipendenze effettive dello pseudo committente, il quale detta ai prestatori le direttive sul lavoro, esercitando su di essi i tipici poteri datoriali.

Così si esprime la Corte di Appello di Bari (5 maggio 2025, n. 1401/2023) in relazione ad una fattispecie in cui gli ispettori hanno rilevato la non genuinità del contratto di appalto di servizi tra l’appellante e la società datoriale, evidenziando che: a) lo pseudo appaltatore “non disponeva di un’organizzazione autonoma dei mezzi necessari, né esercitava autonomamente il potere organizzativo e direttivo sui lavoratori, come invece richiesto dagli artt. 1655 cod. civ. e 29, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003; b) i materiali e le attrezzature erano infatti forniti direttamente dal committente, e i lavoratori rispondevano esclusivamente alle direttive del suo Amministratore Unico, senza alcun referente operativo dell’appaltatore presso la sede della committente; c) l’oggetto del contratto riguardava semplici prestazioni di lavoro, risultando così privo della necessaria specificità per definire chiaramente il ruolo della società appaltatrice all’interno del processo produttivo; d) infine, mancava il requisito del rischio d’impresa, evidenziato dal fatto che il corrispettivo pattuito veniva calcolato mensilmente sulla base delle ore effettivamente lavorate”.

Nel caso in esame, non si può nemmeno parlare di distacco poiché tale istituto (ex art. 30, co.1, D.LGS. n. 276/2003), “comportando la dissociazione tra titolarità del rapporto e utilizzo della prestazione lavorativa, costituisce nell’ordinamento giuridico lavoristico una eccezione alla regola generale”. Per tale motivo, per la sua legittimità è necessario che lo stesso sia caratterizzato da specifici requisiti, fra i quali: “a) un qualificato interesse della società distaccante; b) la temporaneità del distacco; c) la funzionalità del distacco allo svolgimento di una determinata attività lavorativa”.

Con particolare riferimento all’interesse del distaccante, la Corte di Cassazione (n. 7745/2022; n. 16067/2021 e n.18959/2020, in q. sito con nota di F. DURVAL) ha stabilito che deve trattarsi di uno specifico interesse del distaccante che: 1. deve permanere per l’intera durata dell’utilizzazione del lavoratore presso il terzo; 2.  può essere anche non economico o patrimoniale in senso stretto, ma di tipo solidaristico; 3. deve consentire “di qualificare il distacco quale atto organizzativo dell’impresa che lo dispone, determinandosi una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa ed il conseguente carattere non definitivo del distacco stesso” purché non si risolva in una mera somministrazione di lavoro altrui.

Sentenza

Corte di Appello di Bari 5 maggio 2025, n. 560

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 14.01.2022 ed iscritto al R.G. n. 333/2022, la M… s.r.l., premesso di aver ricevuto la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione n…. del 22 ottobre 2021, volto all’accertamento di asserite irregolarità in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro nei confronti dell’INAIL (derivanti dal previo accertamento da parte dell’Inps di 12 rapporti di lavoro in capo alla società … quale effettivo datore di lavoro di dodici prestatori di lavoro formalmente assunti alle dipendenze di altro datore di lavoro, la … S.r.l.) ed al provvedimento di variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n. … conveniva in giudizio gli appellati indicati in epigrafe, chiedendo al Tribunale di Bari una pronuncia di accoglimento delle seguenti conclusioni: «in via preliminare, accerti e dichiari l’insussistenza dell’obbligazione assicurativa dedotta in causa a carico della …. s.r.l. e perciò l’insussistenza del credito assicurativo dell’I.N.A.I.L. – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro nei confronti della …. s.r.l., per difetto in capo a quest’ultima del presupposto della titolarità passiva del rapporto giuridico assicurativo, essendo la …s.r.l. l’unica responsabile per il mancato adempimento agli obblighi assicurativi accertati mediante verbale unico di accertamento e notificazione n. … del 22 ottobre 2021 e successivamente liquidati nell’ambito del conseguente provvedimento di variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n…. adottato dal medesimo Istituto assicurativo. Chiedono, per l’effetto, che l’Ill.mo Tribunale adìto annulli e renda inefficaci il verbale unico di accertamento e notificazione n. … adottato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari …e notificato a mezzo pec … nonché il conseguente provvedimento di variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n. … …e notificato a mezzo pec, poiché del tutto infondati e in ogni caso sprovvisti di adeguata motivazione e di prove sufficienti a dimostrare la responsabilità della ricorrente … s.r.l. Chiedono, inoltre, che l’Ill.mo Tribunale adìto accerti e dichiari l’esclusiva responsabilità della … s.r.l., quale unica datrice di lavoro distaccante, per l’inadempimento all’obbligazione assicurativa dedotta in causa e per l’effetto condanni la medesima … s.r.l. al soddisfacimento integrale del credito assicurativo invocato dall’I.N.A.I.L. – mediante verbale unico … nonché mediante provvedimento di variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n. ….

2. Con sentenza n.1900/2023 del 21.06.2023, il Tribunale di Bari, dichiarata l’improcedibilità della domanda proposta nei confronti della … s.r.l. e il difetto di legittimazione passiva dell’Inps, ha così definito la controversia: «accoglie l’opposizione ed annulla l’ordinanza-ingiunzione gravata; condanna la parte intimata al pagamento delle spese processuali in favore dell’opponente, che liquida in complessivi € 5000,00, oltre rimborso spese anche forfettario iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario».

In particolare, il Tribunale di Bari, preso atto delle risultanze dell’accertamento ispettivo e dell’omessa contestazione da parte della società opponente in merito ai fatti ivi rappresentati, ha ritenuto fondata la pretesa contributiva dell’Inail sul presupposto della ricorrenza nella fattispecie di una ipotesi di illecita somministrazione di manodopera, rigettando il ricorso anche in considerazione dell’insussistenza nel caso di specie di un contratto di distacco del personale della …s.r.l..

3. Avverso la decisione ha interposto appello la … s.r.l. in data 27.11.2023, chiedendone l’integrale riforma.

4. Con memoria del 20.11.2024, si costituiva in giudizio l’Inail che contestava recisamente i motivi di gravame, chiedendone il rigetto con conferma della gravata sentenza. L’Inps si costituiva e instava per la conferma della sentenza

5. All’odierna udienza, all’esito della discussione, la causa è stata decisa mediante lettura e pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.

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I. Sul ricorso in appello.

I.1. Con un unico e articolato motivo di appello, la … s.r.l. contesta la decisione del Tribunale di Bari, sostenendo l’erroneità della 4 qualificazione giuridica del rapporto intercorso con la società … s.r.l.. L’appellante deduce infatti che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, tra le due società non ha avuto esecuzione il contratto di appalto di servizi esaminato dagli ispettori e posto a base dell’ipotesi di somministrazione illecita di manodopera, avendo le stesse stipulato e dato esecuzione ad un genuino rapporto di distacco ex art. 30 D.Lgs. n. 276/2003.

A sostegno della propria tesi, la …. s.r.l. evidenzia che i rapporti tra le due società, per l’intero periodo considerato, sono stati espressamente e formalmente regolamentati in termini di distacco di personale, come dimostrerebbero sia il contratto di distacco del 18 settembre 2017, sia le causali di tutte le fatture dei pagamenti effettuati dalla … s.r.l. in favore della …s.r.l. nel periodo oggetto di accertamento.

Ulteriori indici sintomatici dell’esistenza di un contratto di distacco sarebbero rappresentati, oltre che dalle dichiarazioni rese dall’amministratore unico in sede di ispezione: a) dalla corrispondenza intercorsa tra gli organi dei due enti societari, nella quale il riferimento ai dipendenti impiegati risulterebbe sempre e unicamente riferito al contratto di distacco in essere; b) dal certificato di “Comunicazione Obbligatoria Unificata UniLav” del 6 aprile 2018, nel quale, con specifico riferimento alla posizione lavorativa di uno dei dipendenti distaccati da … il Sig. F., risulterebbe l’indicazione del codice “DL – DISTACCO/COMANDO”.

Aggiunge poi che la circostanza concernente l’utilizzo, da parte del personale in distacco, di divise, marchi e simboli della …s.r.l. nonché dei locali aziendali di titolarità della medesima società distaccataria risulterebbe perfettamente coerente con la causa e le ordinarie modalità di attuazione del negozio contrattuale di distacco; inoltre, sostiene che la società non avrebbe mai deciso le persone da assumere, limitandosi ad esprimere alla … s.r.l. il suo gradimento o meno rispetto alle specifiche figure da poter inserire nella propria organizzazione lavorativa.

Contesta inoltre il criterio di riparto dell’onere della prova seguito dal giudice di prime cure, richiamando il principio secondo cui nelle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di verbali ispettivi incombe sull’Istituto l’onere di provare i fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria ex art. 2700 cod. civ.; la società appellante rileva inoltre che il teste Z. avrebbe confermato la presenza di personale distaccato dalla … presso il cantiere di Bari – Stazione centrale, sotto la gestione e la direzione del sig. L. G., dipendente della …

Infine, censura specificamente la motivazione addotta dal Tribunale sul difetto di legittimazione passiva dell’INPS, rilevando che il verbale di accertamento e notificazione INPS n. …costituisce atto presupposto rispetto al verbale unico di accertamento e notificazione n….del 22 ottobre 2021 oggetto di diretta contestazione.

In ragione di tanto e delle complementari argomentazioni ivi esposte, ha dunque richiesto la riforma dell’impugnata sentenza, con integrale accoglimento della domanda proposta.

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II.1. L’appello è infondato deve essere respinto, sulla scorta delle seguenti motivazioni.

II.1.a. Osserva preliminarmente il Collegio che il giudice di primo grado ha respinto il ricorso proposto dalla …s.r.l., sulla scorta delle risultanze ispettive di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. …del 22 ottobre 2021 (adottato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari, sulla base di un precedente verbale INPS n. …del 29 novembre 2019), ritenute come decisive all’esito di un attento esame della documentazione ivi richiamata ed esaminata.

Tale motivazione, condivisibile sotto ogni profilo e confortata dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva da diversi lavoratori, risulta pienamente conforme agli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità circa il valore probatorio dei verbali ispettivi, atteso che l’esclusione di un’efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio.

Diversamente, è stato precisato che qualora, come nel caso di specie, le dichiarazioni dei lavoratori siano concordanti ed univoche, il giudice può legittimamente ritenere superfluo procedere alla loro audizione in sede giudiziale tramite prova testimoniale, soprattutto laddove il datore di lavoro non abbia allegato e dimostrato elementi di contraddittorietà tali da mettere in discussione l’attendibilità delle dichiarazioni rese (cfr., fra le altre, Cass. n. 20019 del 2018).

Ed è quanto è avvenuto nella fattispecie, in cui non emergono elementi idonei ad infirmare, sul piano logico-giuridico, le circostanze desumibili dall’esame delle dichiarazioni rese dai lavoratori F., L., … ovvero che: a) le direttive di lavoro sono sempre state impartite da A.O. direttamente o tramite un capocantiere alle dipendenze della stessa …; b) nessun lavoratore ha mai conosciuto alcun referente della …; c) per l’esecuzione della prestazione lavorativa, i lavoratori hanno sempre indossato le divise fornite dalla ….S.r.l. recanti il logo ed il marchio della … ed hanno utilizzato attrezzature e Dispositivi di Protezione Individuale di proprietà della …; d) i contratti di lavoro dei dipendenti sono stati firmati nei locali della …s.r.l, alla presenza del solo sig. A.O.; e) per la comunicazione di eventuali assenze o varie necessità, i lavoratori si sono sempre e solo rivolti al sig. A.O..

Alla luce di tali riscontri e in assenza di ulteriori elementi capaci di porre in dubbio le chiare ed esaustive risultanze ispettive, la prospettazione di parte non coglie nel segno, risolvendosi in una apodittica critica ai motivati apprezzamenti di fatto espressi dal Tribunale e riservati al giudice del merito; è infatti noto che spetta esclusivamente al giudice di merito scegliere le fonti della propria decisione, valutare l’affidabilità e la rilevanza delle prove disponibili e attribuire prevalenza alle une piuttosto che alle altre, senza obbligo di discutere singolarmente ogni elemento o di replicare ad ogni deduzione difensiva, considerandosi implicitamente disattese tutte le circostanze logicamente incompatibili con la decisione adottata. (cfr., tra le recenti, Cass. n. 22935 del 2020).

A ciò si aggiunga che le argomentazioni formulate nell’atto di appello costituiscono in sostanza una mera riproposizione di quanto già esposto nel ricorso introduttivo, senza alcuna specifica contestazione delle puntuali ragioni rese dal Tribunale per respingere le doglianze originarie.

Ed invero, come emerge chiaramente dall’analisi dell’atto, l’unico motivo di appello riferito alla presunta infondatezza delle contestazioni poste alla base delle pretese contributive non va oltre – per la quasi totalità dell’atto – la pedissequa replica dei contenuti del primo ricorso giudiziario, senza alcun confronto diretto con le argomentazioni della sentenza appellata che sul punto appare condivisibile e adeguatamente motivata, anche alla luce delle seguenti osservazioni.

È pacifico, infatti, che gli accertamenti ispettivi siano stati incardinati tenendo conto del contratto di appalto di servizi stipulato tra l’odierna appellante e la …s.r.l. del 18.09.2017, con decorrenza dal 20.09.2017 fino al 31.12.2018, avente ad oggetto «servizi di manutenzione; servizio di posa in opera» (all. 11 fasc. primo grado).

Com’è noto, si è in presenza di un fittizio contratto di appalto — che simula una interposizione illecita di manodopera — quando lo pseudo-appaltatore si limita a mettere a disposizione dello pseudo-committente, mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti, che finiscono per risultare alle dipendenze effettive di quest’ultimo, il quale detta loro le direttive sul lavoro, esercitando su di essi i tipici poteri datoriali.

Ed è quanto avvenuto nella fattispecie, in cui gli ispettori hanno rilevato la non genuinità del contratto di appalto di servizi tra l’appellante e la …s.r.l., evidenziando che: a) quest’ultima società non disponeva di un’organizzazione autonoma dei mezzi necessari, né esercitava autonomamente il potere organizzativo e direttivo sui lavoratori, come invece richiesto dagli artt. 1655 cod. civ. e 29, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003; b) i materiali e le attrezzature erano infatti forniti direttamente da Manutenzioni S.r.l., e i lavoratori rispondevano esclusivamente alle direttive del suo Amministratore Unico, senza alcun referente operativo di …presso la sede della committente; c) l’oggetto del contratto riguardava semplici prestazioni di lavoro, risultando così privo della necessaria specificità per definire chiaramente il ruolo della società appaltatrice all’interno del processo produttivo; d) infine, mancava il requisito del rischio d’impresa, evidenziato dal fatto che il corrispettivo pattuito veniva calcolato mensilmente sulla base delle ore effettivamente lavorate.

Ebbene, come correttamente rilevato già dal Tribunale, la …s.r.l. non ha mai confutato i fatti rappresentati nel verbale ispettivo del … (e ripresi in quello successivo del 2021) né la contestata non genuinità del citato contratto di appalto di servizi, limitandosi ad allegare che tale contratto, seppur stipulato, non avrebbe mai avuto attuazione (pag. 8 appello e pag. 6 ricorso introduttivo) e che le parti avrebbero, invece, dato attuazione dl contratto di distacco stipulato sempre il 18.09.2017 (all. 12 fasc. primo grado).

Anche tale prospettazione, peraltro generica e basata su allegazioni già motivatamente disattese dal primo giudice, non supera il vaglio di questa Corte, neppure alla luce del confronto con la normativa di riferimento.

È infatti noto che il distacco, previsto dall’art. 30, comma 1, d.lgs. n.276/2003, comportando la dissociazione tra titolarità del rapporto e utilizzo della prestazione lavorativa, costituisce nell’ordinamento giuridico lavoristico una eccezione alla regola generale, ragione per cui, per risultare legittimo, occorre che sia dotato di specifici requisiti, fra cui: a) un qualificato interesse della società distaccante; b) la temporaneità del distacco; c) la funzionalità del distacco allo svolgimento di una determinata attività lavorativa.

Con specifico riferimento all’interesse del distaccante, la Corte ha affermato che esso consiste in uno specifico interesse imprenditoriale, anche non economico, che consenta però di qualificare il distacco quale atto organizzativo dell’impresa che lo dispone, determinandosi una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa ed il conseguente carattere non definitivo del distacco stesso. (Cass., sez. 5, 9 giugno 2021, n. 16067); inoltre si è detto che l’interesse al distacco può essere anche di natura non economica o patrimoniale in senso stretto, ma di tipo solidaristico: l’importante è che non si risolva in una mera somministrazione di lavoro altrui (Cass. civ. n. 7745 del 09.03.2022; Cass. civ., n.18959 del 2020);

Quanto all’onere della prova, si è precisato che la prova dell’interesse del distaccante, costituendo requisito qualificante della fattispecie, è a carico del datore di lavoro (Cass. n.7517 del 2016) e l’accertamento sulla presenza dell’interesse al “distacco” costituisce un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n.17748 del 2004; Cass. n. 9694 del 2009; Cass. n. 26138 del 2013).

Ciò premesso, l’esame compiuto nella sentenza impugnata risulta pienamente conforme ai principi ermeneutici sopra richiamati, atteso che il Tribunale, lungi dall’addossare alla parte ricorrente l’onere della prova, ha valorizzato gli elementi positivi emergenti dalla documentazione acquisita (fra cui il contratto di distacco), per rilevarne il contrasto con la tesi di parte secondo cui, nella fattispecie, sarebbe intercorso un «effettivo e genuino contratto di distacco, pienamente conforme al modello legale delineato dall’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, con conseguente insussistenza della pretesa contributiva» (cfr. p. 13 dell’appello).

Al riguardo, si osserva innanzitutto che parte appellante non ha impugnato l’affermazione del primo giudice secondo cui la natura dell’interesse dichiarato (ossia far «acquisire al proprio personale, assunto o da assumere, specifica e peculiare professionalità legata al tipo di lavori normalmente trattati dalla Manutenzioni»), sarebbe smentita dall’estraneità dell’attività esercitata dalla società … ovvero «servizi di consulenza aziendale, strategica ed organizzativa» rispetto all’attività prettamente “edilizia” della …s.r.l.. (affidataria di lavori edili «in prevalenza consistiti nella manutenzione di immobili di elevato pregio e valore storico e artistico o sottoposti a vincolo di destinazione culturale», come ammesso a pag. 11 appello).

Parimenti incontestata risulta poi la scelta del Tribunale di assegnare rilievo decisorio, seppur aggiuntivo nell’ambito della motivazione, a quanto accertato dai funzionari ispettivi circa «l’inefficacia del contratto di distacco di personale e la mancata prova dell’effettuazione delle prescritte comunicazione di variazione al centro per l’impiego da effettuarsi entro cinque giorni dall’inizio del distacco».

Non va poi trascurato che, sebbene nel contratto di distacco (lett. d) la società distaccante ha dichiarato che l’interesse all’operazione — individuato nell’acquisizione di una maggiore competenza tecnica e professionalità del proprio personale — sarebbe insorto con riferimento ai lavori di «recupero e restauro di un manufatto sottoposto a vincolo dei Beni Culturali», …, in questa sede si sostiene, in evidente contraddizione, un’estensione dell’impiego dei lavoratori distaccati anche ad altri cantieri, e tanto in carenza di un analogo interesse oggettivo e attuale; ciò si pone in contrasto con l’art. 30 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che, come detto, subordina la legittimità del distacco alla sussistenza di un interesse specifico e concreto del distaccante, che deve permanere per l’intera durata dell’utilizzazione del lavoratore presso il terzo.

Non conduce a conclusioni differenti, contrariamente a quanto affermato dalla società, l’esame delle dichiarazioni rese dal teste Z. all’udienza del …, dipendente della …s.r.l., essendosi lo stesso limitato a riferire che, nel il diverso cantiere della stazione centrale di Bari, «il responsabile del cantiere era il sig. L.G. che, se mal non ricordo, era dipendente della … s.r.l. e, come capo cantiere, si occupava della gestione del cantiere e degli operai, assegnando le attività da espletare durante la giornata. Preciso che io all’epoca dei fatti impiegavo strumentazione e utilizzavo vestiario per lavorazioni fornitomi da …srl…»; trattasi, a ben vedere, di affermazioni generiche e per nulla circostanziate, non essendo neppure esplicitate le effettive modalità di esercizio del potere direttivo del L. e di assegnazione dell’attività da svolgere al personale. Del resto, non solo il teste ha manifestato perplessità in ordine all’effettiva dipendenza del L. dalla …, ma ha altresì dichiarato di non sapere dire «a quale società riferisse», ribadendo che «le strumentazioni e il vestiario utilizzati erano forniti dalla …..s.r.l.».

Parimenti inconcludenti rispetto al quadro emerso risultano poi le isolate fatture (all. 13 fasc. primo grado) emesse dalla distaccante nei confronti della … s.r.l. – che recano come causale «accordo di distacco ex art. 30 D.Lgs. 276/2003» (peraltro, fatta eccezione per le fatture del 2019) – e la comunicazione Unilav trasmessa dalla …s.r.l. il …(all. 14 fasc. primo grado) –che riporta quale codice trasformazione “DL distacco/comando” – trattandosi pur sempre di documentazione di formazione unilaterale ovvero proveniente dalle stesse parti il cui rapporto è oggetto di contestazione e dunque, di scarsa attendibilità.

In conclusione, l’appello proposto va rigettato, con conferma della gravata sentenza. Resta assorbita ogni ulteriore questione compresa quella della legittimazione passiva dell’Inps, la cui carenza discende, come correttamente dichiarato dal primo giudice, dalla natura dell’accertamento richiesto dalla società, rivolto esclusivamente nei confronti della pretesa assicurativa e contributiva Inail.

Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n.55 del 2014 (come mod. dal D.M. n.147 del 2022) e tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell’attività processuale in concreto espletata.

Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo 11 per l’inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. Sez. Un. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull’appello proposto da …s.r.l., con ricorso depositato il 27.11.2023, avverso la sentenza emessa in data 21.06.2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, nei confronti dell’Inail e dell’Inps, così provvede:

– rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza;

– condanna l’appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuno degli Istituti, in € 2.000,00, oltre accessori e rimborso forfettario come per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti, in capo all’appellante, per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in materia di versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.

Appalto fittizio e distacco
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