In caso di illecita sospensione cautelare del dirigente medico, occorre ripristinare integralmente la posizione contributiva del lavoratore, con ogni conseguenza di legge per quel che attiene alle sanzioni civili.

Nota a Cass. (ord.) 30 giugno 2025, n. 17714

Maria Novella Bettini

L’obbligo di versare le somme aggiuntive (sanzioni civili), nell’ipotesi di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi, in caso di sospensione cautelare invalida di un dirigente medico “costituisce una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo, che mira a rafforzare l’obbligazione contributiva e a predeterminare, con presunzione iuris et de iure, il danno arrecato all’ente previdenziale. Ne deriva che non è consentita alcuna indagine sull’imputabilità o sulla colpa in ordine all’omissione o al ritardo del pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre il predetto obbligo”.

Così, si è espressa la Corte di Cassazione (ord. 30 giugno 2025, n. 17714; v. anche Cass. nn. 20708/2018 e 24358/2008), la quale ha affermato la necessità di ripristinare integralmente la posizione contributiva del lavoratore, con ogni conseguenza di legge per quel che attiene alle sanzioni civili. La Corte di appello di Genova (n. 62/2021), invece, pur riconoscendo l’obbligo contributivo del datore di lavoro, aveva disconosciuto l’obbligo di corrispondere le sanzioni civili, in difetto dell’intenzione specifica di non versare i contributi.

Sentenza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 giugno 2025, n. 17714

Lavoro – Dirigente medico – Sospensione cautelare – Procedimento penale – Obbligo contributivo – Sanzioni civili – Inadempimento contributivo – Risarcimento danni – Posizione contributiva – Accoglimento

Fatti di causa

1.– Con sentenza n. 62 del 2021, depositata il 19 marzo 2021, la Corte d’appello di Genova, pronunciando in sede di rinvio, ha dichiarato l’illegittimità della sospensione cautelare disposta nei confronti della dottoressa M.A.C. per il periodo dal 10 dicembre 1999 al 31 agosto 2004 e, per l’effetto, ha condannato Azienda Sanitaria Locale n. 3 – Genovese a corrispondere all’erede, dottor L.A.C., a titolo di risarcimento dei danni, la somma di Euro 173.980,91, oltre agl’interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data della sentenza sino al saldo, e a versare in favore dell’INPS la contribuzione dovuta per il medesimo periodo, in misura pari ad Euro 123.312,76, oltre agl’interessi di legge.

Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte di merito ha respinto la domanda dell’Istituto, volta a ottenere il pagamento delle sanzioni civili sulla somma dovuta a titolo di contribuzione per il periodo d’illegittima sospensione cautelare della dottoressa M.A.C.

A fondamento della decisione di rigetto, i giudici d’appello hanno argomentato che, nel caso di specie, si configura una omissione «giustificata da un titolo astrattamente idoneo ad escludere l’obbligo di versamento e non sorretta dall’intenzione specifica di non versare i contributi» (pagina 14 della pronuncia d’appello).

2.– L’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando un unico motivo di censura.

3.– Resistono con distinti controricorsi ASL-Azienda Sociosanitaria Ligure 3, un tempo denominata Azienda Sanitaria Locale 3 – Genovese, e il dottor L.A.C.

4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.

5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

6.– In prossimità dell’adunanza camerale, ha depositato memoria illustrativa ASL-Azienda Sociosanitaria Ligure 3.

7.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.

Ragioni della decisione

1.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e lamenta che erroneamente la Corte di merito abbia disconosciuto il diritto dell’Istituto al pagamento delle sanzioni civili, che «costituiscono una conseguenza automatica dell’inadempimento contributivo, a prescindere da ogni indagine sulla colpa o sull’imputabilità in ordine all’omissione» (pagina 2 del ricorso per cassazione).

L’Istituto soggiunge che l’insussistenza dell’intenzione specifica di evadere i contributi potrebbe venire in rilievo, a tutto voler concedere, ai fini dell’applicabilità del regime dell’omissione o dell’evasione, senza elidere, tuttavia, l’obbligo di pagamento delle sanzioni civili. Tali sanzioni, invero, «costituiscono una conseguenza automatica dell’inadempimento dell’obbligo contributivo da parte del datore di lavoro» (pagina 10 del ricorso).

2.– Le censure sono fondate.

3.– Con sentenza n. 20708, depositata il 10 agosto 2018, questa Corte ha affermato che la sospensione cautelare del dirigente medico, disposta in epoca anteriore al rinvio a giudizio, è invalida e non soltanto meramente inefficace.

In tal senso militano le previsioni dell’art. 30, comma 2, del contratto collettivo nazionale 5 dicembre 1996 per l’area della dirigenza medica e veterinaria, che disciplinano gli effetti del procedimento penale sulla sospensione del rapporto di lavoro.

In relazione al periodo di sospensione cautelare illegittima della dottoressa M.A.C., la sentenza impugnata ha affermato l’obbligo contributivo del datore di lavoro e ha disconosciuto, tuttavia, l’obbligo di corrispondere le sanzioni civili, in difetto dell’intenzione specifica di non versare i contributi.

4.– Tali statuizioni prestano il fianco alle critiche del ricorrente.

5.– Con orientamento consolidato, che il controricorso e la memoria illustrativa di ASL-Azienda Sociosanitaria Ligure 3 non inducono a rimeditare, questa Corte afferma che l’obbligo di versare le somme aggiuntive, nell’ipotesi di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi, costituisce una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo, che mira a rafforzare l’obbligazione contributiva e a predeterminare, con presunzione iuris et de iure, il danno arrecato all’ente previdenziale.

Ne deriva che non è consentita alcuna indagine sull’imputabilità o sulla colpa in ordine all’omissione o al ritardo del pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre il predetto obbligo (Cass., sez. lav., 1° ottobre 2008, n. 24358).

Nel caso di specie, l’obbligo si correla a una pronuncia dichiarativa della radicale invalidità della sospensione disposta dal datore di lavoro e alla necessità di ripristinare integralmente la posizione contributiva del lavoratore, con ogni conseguenza di legge per quel che attiene alle sanzioni civili.

6.– Da tali princìpi si è discostata la Corte territoriale, nel valorizzare l’insussistenza di un’intenzione specifica di non versare i contributi.

7.– I rilievi illustrati conducono all’accoglimento del ricorso e alla cassazione della sentenza impugnata.

8.– La causa è rinviata alla Corte d’appello di Genova, che, in diversa composizione, si uniformerà ai princìpi ribaditi nella presente ordinanza.

Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione.

Sospensione cautelare di dirigente medico: obbligo contributivo e sanzioni civili
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