Il danno causato da un comportamento mobbizzante del datore di lavoro va provato dal lavoratore.

Nota a Cass. (ord.) 3 giugno 2025, n. 14890

Fabio Iacobone

La Corte di Cassazione (ord. 3 giugno 2025, n. 14890) si pone linea con la Corte d’Appello di Torino (n. 169/2023), la quale, a fronte del comportamento di una società che aveva inflitto sanzioni disciplinari ad un dipendente, rifiutandosi altresì di inquadrarlo in mansioni superiori e di corrispondergli lo straordinario, ha escluso anche che la condotta della società medesima potesse integrare gli estremi dello “straining” o del “mobbing” non essendo connotata da finalità vessatoria o stressogena e che l’illegittimo esercizio del potere disciplinare non potesse, di per sé, provare il carattere stressogeno e nocivo dell’ambiente di lavoro.

I giudici di legittimità hanno a loro volta escluso, nella fattispecie sottoposta al loro esame, “sia la esistenza di una situazione di mobbing/straining sia la sussistenza di una qualsivoglia condotta antigiuridica da parte del datore di lavoro specificando che tutto rientrava nel potere dell’imprenditore direttivo e di controllo, diretto o mediante l’organizzazione gerarchica che faceva a lui capo e che era conosciuta dai dipendenti, in ordine all’adempimento delle prestazioni cui costoro erano tenuti, senza alcuna finalità stressogena scientemente attuata nei confronti dei lavoratori, ma unicamente con l’intento di migliorare la gestione dell’impresa e il raggiungimento di performance di vendita più consistenti”.

La Corte ha inoltre ribadito il principio secondo cui il lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, ha l’onere di “provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro. Solamente qualora il prestatore abbia provato le suddette circostanze sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare che: a) egli aveva adempiuto all’obbligo di adottare tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno; b) la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tale obbligo” (v. anche Cass. n. 2038/2013).

Sentenza

CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 3 giugno 2025, n. 14890

Svolgimento del processo

1.Il Tribunale di Torino, in parziale accoglimento delle domande proposte da A.A. -dipendente dall’agosto del 2009 della JENNY ITALIA Srl a Socio Unico e con mansioni, dopo vari inquadramenti intermedi, di direttrice del punto vendita di Fiumicino corrispondente al 1 livello CCNL- nei confronti della datrice di lavoro, ha annullato le sanzioni disciplinari irrogate alla lavoratrice in data 25 settembre 2015 e 15 ottobre 2015 e ha condannato la JENNY ITALIA Srl a Socio Unico a pagare alla A.A., a titolo di risarcimento dei danni la somma di Euro 34.256,00.

2. La Corte di appello di Torino, con la sentenza n. 169/2023, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le domande proposte con l’atto introduttivo della lavoratrice.

3. La Corte territoriale, dando atto che si era formato un giudicato interno sul capo della decisione del Tribunale sulle sanzioni disciplinari nonché sul rigetto delle domande volte ad ottenere l’inquadramento superiore ed il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, ha ritenuto che il primo giudice poteva riqualificare la domanda di risarcimento originariamente proposta in quella di accertamento della presunta nocività dell’ambiente di lavoro, mentre era stata errata l’applicazione del principio di non contestazione in quanto la società aveva negato i fatti ex adverso allegati, unitamente alla ricostruzione dell’intera vicenda lavorativa della A.A. in termini diametralmente opposti a quelli indicati, come si evinceva chiaramente dalla prospettazione difensiva della JENNY ITALIA Srl a Socio Unico; inoltre, la Corte distrettuale ha valutato diversamente gli esiti della prova testimoniale espletata non ravvisando raggiunta la prova sulla nocività dell’ambiente di lavoro e sul carattere stressogeno dell’attività lavorativa svolta dalla A.A.; infine, ha escluso anche che la condotta della società potesse integrare gli estremi dello “straining” o del “mobbing” non essendo connotata da finalità vessatoria o stressogena e che l’illegittimo esercizio del potere disciplinare non potesse, di per sé, provare il carattere stressogeno e nocivo dell’ambiente di lavoro.

4. Avverso la decisione di secondo grado A.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso la JENNY ITALIA Srl a Socio Unico la quale ha presentato, separatamente, altro ricorso, sulla base di un solo motivo, depositato in cancelleria successivamente a quello della lavoratrice.

5. A.A. ha depositato memoria.

6. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.

Motivi della decisione

1.Preliminarmente deve darsi atto che il ricorso per cassazione di JENNY ITALIA Srl a Socio Unico risulta notificato il 29.11.2023 e iscritto in cancelleria il 18.12.223 mentre quello di A.A. è stato notificato il 30.11.2023 e depositato in cancelleria il 12.12.2023.

2. Per il principio dell’unicità del processo di impugnazione, da cui deriva che ogni ricorso successivo alla notificazione del primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (Cass. n. 18696/2015 e Cass. n. 5695/2015), formalmente il ricorso della società deve qualificarsi come principale e quello della lavoratrice come incidentale.

3. Ciò premesso, con l’unico motivo la JENNY ITALIA Srl a Socio Unico eccepisce, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 cpc, per avere omesso la Corte distrettuale di pronunciarsi sulla domanda svolta da essa società e concernente la condanna della lavoratrice alla restituzione di quanto ottenuto in esecuzione della sentenza di primo grado.

4. Con il primo motivo del proprio ricorso A.A. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cpc, 416 cpc e 2697 cc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere errato la Corte territoriale nel ritenere non operante il principio di non contestazione in ordine alle condotte mobbizzanti allegate da essa ricorrente.

5. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cpc e 2697 cc, 2087 cc e 1218 cc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 cpc, per l’errata valutazione delle risultanze istruttorie, relativamente alla responsabilità del datore di lavoro in ordine alla sussistenza di uno stress psico-fisico determinato dalle modalità di lavoro imposte dalla strategia commerciale di JENNY ITALIA Srl a Socio Unico in una situazione in cui il lavoratore doveva limitarsi a eccepire unicamente l’inadempimento datoriale.

6. Con il terzo motivo si obietta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cpc e 118 disp att. cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per avere la Corte di appello omesso qualsivoglia riferimento e considerazione in merito alle conclusioni del CTU che aveva collegato i disturbi psichici di essa lavoratrice a quanto accaduto nel contesto lavorativo relativamente a richieste di prestazioni di carattere quantitativo e qualitativo che il soggetto non era in grado di sostenere.

7. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cpc e 132 cpc, 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 cpc, per avere omesso la Corte di appello di esaminare fatti decisivi, quali appunto le risultanze della espletata consulenza tecnica di ufficio.

8. Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica va esaminato preliminarmente il ricorso di A.A.

9. Il primo motivo presenta profili di infondatezza e di inammissibilità.

10. La Corte distrettuale ha correttamente richiamato i principi di diritto statuiti dai precedenti di legittimità di questa Corte espressamente indicati in materia di “principio di non contestazione” e, con un accertamento di merito, adeguatamente motivato, ha ritenuto che la difesa della società era fondata sulla negazione delle condotte asseritamente mobbizzanti allegate dalla ricorrente e, comunque, dalla lettura della premessa alla comparsa costitutiva, ha rilevato che l’inapplicabilità del “principio di non contestazione”, nel caso de quo discendeva chiaramente dal dato testuale dell’atto.

11. Al riguardo va ricordato che l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione. Ne consegue che, ove il giudice abbia ritenuto “contestato” uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia proceduto all’ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all’accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione di parte, diretta a far valere l’altrui pregressa “non contestazione”, diventa inammissibile (Cass. ord. n. 27490/2019).

12. Anche il secondo motivo è infondato.

13. In diritto, va sottolineato che la Corte distrettuale si è attenuta al principio di legittimità (Cass. n. 2038/2013) secondo cui incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.

14. In fatto, poi, con un accurato esame delle risultanze istruttorie, svolto con motivazione esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, i giudici di seconde cure hanno escluso, nella fattispecie sottoposta al loro esame, sia la esistenza di una situazione di mobbing/straining sia la sussistenza di una qualsivoglia condotta antigiuridica da parte del datore di lavoro specificando che tutto rientrava nel potere dell’imprenditore direttivo e di controllo, diretto o mediante l’organizzazione gerarchica che faceva a lui capo e che era conosciuta dai dipendenti, in ordine all’adempimento delle prestazioni cui costoro erano tenuti, senza alcuna finalità stressogena scientemente attuata nei confronti dei lavoratori, ma unicamente con l’intento di migliorare la gestione dell’impresa e il raggiungimento di performance di vendita più consistenti.

15. Infondata, poi, è la asserita violazione dell’art 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020) non sussistente nel caso de quo.

16. In tema di ricorso per cassazione, inoltre, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. Sez. Un. n. 20867/2020; Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame.

17. Anche in relazione a tale profilo va ribadito che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).

18. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso di A.A., da scrutinare congiuntamente perché interferenti, sono destituiti di fondamento.

19. Preliminarmente va osservato che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022) e che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, se i fatti storici sono stati comunque presi in considerazione (Cass. n. 19881/2014; Cass. n. 27415/2018).

20. Orbene, alcuna delle denunciate violazioni di legge in tema di omessa valutazione delle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio è ravvisabile in quanto questa era stata svolta sulla base di circostanza di fatto allegate dalla A.A. e ritenute non contestate dal primo giudice.

21. A seguito, però, della esclusione della applicazione del “principio di non contestazione”, è chiaro che la decisione della Corte territoriale sia stata basata su altre risultanze istruttorie il cui esame, secondo il suo prudente apprezzamento, escludeva la sussistenza di qualsivoglia antigiuridicità della condotta della società.

22. Nell’impianto decisorio della gravata sentenza, era pertanto superfluo richiamare le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio che, quale mezzo istruttorio, era fondata su presupposti non reali perché ritenuti sforniti di prova.

23. Venendo, infine, all’esame del ricorso della JENNY ITALIA Srl a Socio Unico deve rilevarsi che il motivo proposto è, invece, fondato perché la Corte territoriale effettivamente non si è pronunciata sulla domanda, reiterata dalla società in sede di appello, di restituzione delle somme eventualmente percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre accessori.

24. Né dalla gravata pronuncia è evincibile un rigetto implicito della istanza in quanto la sentenza di primo grado è stata totalmente riformata con il conseguente rigetto dell’originario ricorso proposto dalla lavoratrice.

25. Pertanto, la censura proposta, articolata in ossequio al principio di autosufficienza e di specificità che regolano il ricorso per cassazione, è meritevole di accoglimento.

26. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso della A.A. deve essere rigettato mentre quello della società va accolto.

27. La gravata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo del ricorso accolto e la causa va rinviata, essendo necessari accertamenti di fatto, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che dovrà esaminare la domanda restitutoria di Jenny Italia Srl a Socio Unico, il cui scrutino è stato omesso, e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio.

28. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

29. In caso di diffusione vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi della lavoratrice venendo in rilievo dati sensibili relativi alla sua salute.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso proposto da Jenny Italia Srl a Socio Unico e rigetta quello proposto da A.A.; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30/05/2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di A.A., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Ai sensi dell’art. 52 comma 5 del D.Lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della lavoratrice.

 

Danno da mobbing
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