Lo svolgimento da parte dell’infermiere di mansioni di OSS e di OTA va specificamente provato.
Nota a Cass. 17 agosto 2025, n. 23431
Flavia Durval
La Cassazione 17 agosto 2025, n. 23431 si pronunzia in merito al ricorso di un’infermiera avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3619/2023, al lei sfavorevole. I giudici non intervengono nel merito e dichiarano inammissibile il ricorso (carente nei previsti canoni della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata).
La decisione è comunque interessante per la fattispecie esaminata.
Il Tribunale di Frosinone ha accertato e dichiarato che la signora A.A. è stata adibita a mansioni inferiori rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza sin dal 1 luglio 1990 e per l’effetto ha ordinato all’Asl di Frosinone di riadibirla alle mansioni di appartenenza, condannandola al risarcimento del danno prodotto dal demansionamento in misura del 10% della retribuzione netta percepita a far data dal 26 luglio 2013, data di introduzione del giudizio oltre a interessi legali e spese di lite.
La Corte di Appello di Roma, accogliendo il ricorso della Asl, ha rigettato quello della dipendente, osservando che “all’esito della prova per testi era effettivamente emerso come la lavoratrice avesse svolto in maniera stabile ed abituale mansioni di O.S.S. ed OTA (quali la cura dell’igiene dei pazienti, il cambio delle lenzuola e dei pannoloni, il rifacimento delle stanze dei pazienti – cosiddetto giroletti -, il far mangiare i pazienti non autosufficienti, il trasporto dei pazienti verso altri reparti o visite specialistiche)”. Tuttavia vi era “carenza di allegazione da parte della ricorrente in ordine alla differenziazione, sotto il profilo quantitativo e temporale, di tali ultime mansioni con quelle infermieristiche”.
Per tale motivo, i giudici di merito hanno ritenuto che la dipendente avrebbe limitato le proprie doglianze “in riferimento esclusivo allo svolgimento in modo abituale delle mansioni di assistenza ai pazienti proprie delle inferiori categorie, senza tuttavia allegare in modo specifico il rapporto in termini quantitativi di tali ultime mansioni con quelle proprie dell’attività infermieristica, specificandone l’entità anche sul piano quantitativo e temporale”.
Nel caso in esame, si sarebbe trattato “non di sottrazione ad un dipendente delle mansioni qualificanti e tipiche della professionalità acquisita e del suo inquadramento contrattuale, ma piuttosto dell’assegnazione in parallelo ed in aggiunta di altri compiti, peraltro comunque in larga parte ad esse strumentali e complementari in quanto attinenti alla sfera di assistenza del paziente”. Pertanto, in mancanza di prove specifiche, non vi era la possibilità di attribuire alle mansioni di assistenza ai pazienti svolte dalla lavoratrice carattere prevalente rispetto a quelle proprie dell’attività infermieristica e quindi demansionante.
In materia di mansione, la Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 12128/2025 ha ribadito che “nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore, venendo in rilievo il suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio dell’attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell’inquadramento professionale del prestatore o che, quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento prevalente delle menzionate attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramente occasionale”.
La sentenza muove altresì dalla insussistenza di una illegittimità a priori dell’adibizione a mansioni inferiori sulla scorta del generale principio di leale collaborazione nella tutela dell’interesse pubblico, chiarendo poi come tale assunto non possa estendersi laddove il ricorso a mansioni inferiori risulti sistematico e non marginale, con conseguente violazione del diritto al rispetto della propria professionalità.
Sentenza
CORTE DI CASSAZIONE 17 agosto 2025, n. 23431
Svolgimento del processo
1.Il Tribunale di Frosinone ha accertato e dichiarato che la signora A.A. è stata adibita a mansioni inferiori rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza sin dal 1 luglio 1990 e per l’effetto ha ordinato all’Asl di Frosinone di riadibirla alle mansioni di appartenenza, condannandola al risarcimento del danno prodotto dal demansionamento in misura del 10% della retribuzione netta percepita a far data dal 26 luglio 2013, data di introduzione del giudizio oltre a interessi legali e spese di lite.
2. La Corte di appello di Roma ha accolto il gravame proposto dalla Asl, rigettando il ricorso della dipendente con compensazione integrale delle spese di lite.
La Corte distrettuale, dopo aver osservato che all’esito della prova per testi era effettivamente emerso come la lavoratrice avesse svolto in maniera stabile ed abituale mansioni di O.S.S. ed OTA (quali la cura dell’igiene dei pazienti, il cambio delle lenzuola e dei pannoloni, il rifacimento delle stanze dei pazienti – cosiddetto giroletti -, il far mangiare i pazienti non autosufficienti, il trasporto dei pazienti verso altri reparti o visite specialistiche), ha, tuttavia, rilevato la carenza di allegazione da parte della ricorrente in ordine alla differenziazione, sotto il profilo quantitativo e temporale, di tali ultime mansioni con quelle infermieristiche.
La Corte ha ritenuto che la dipendente avrebbe, quindi, limitato le proprie doglianze in riferimento esclusivo allo svolgimento in modo abituale delle mansioni di assistenza ai pazienti proprie delle inferiori categorie, senza tuttavia allegare in modo specifico il rapporto in termini quantitativi di tali ultime mansioni con quelle proprie dell’attività infermieristica, specificandone l’entità anche sul piano quantitativo e temporale.
Ad avviso del giudice di merito si sarebbe, quindi, trattato non di sottrazione ad un dipendente delle mansioni qualificanti e tipiche della professionalità acquisita e del suo inquadramento contrattuale, ma piuttosto dell’assegnazione in parallelo ed in aggiunta di altri compiti, peraltro comunque in larga parte ad esse strumentali e complementari in quanto attinenti alla sfera di assistenza del paziente. Doveva, pertanto, escludersi alla stregua delle considerazioni che precedono in mancanza di più specifiche allegazioni da parte della lavoratrice la possibilità di attribuire alle mansioni di assistenza ai pazienti svolte dalla lavoratrice carattere prevalente rispetto a quelle proprie dell’attività infermieristica e quindi demansionante.
3. La signora A.A. ha proposto ricorso per Cassazione assistito da tre motivi, cui ha resistito con controricorso l’amministrazione.
Le parti hanno, altresì, depositato memorie.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, c.c., 52 del decreto legislativo n. 165/2001 anche alla luce dell’art. 414, n. 4 c.p.c. e degli artt. 115, comma 1, c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto delle chiare allegazioni contenute nel ricorso introduttivo in ordine alla prevalenza delle mansioni dequalificanti rispetto a quelle infermieristiche cui la stessa era adibita.
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2103, c.c., nonché dell’art. 52 decreto legislativo n. 165/2001; violazione e/o falsa applicazione o errata applicazione delle categorie A) B) e D) del CCNL per il personale del Comparto Sanità di cui all’art. 19 del CCNL del 7 Aprile 1999 ed allegato 1 del CCNL del 7 Aprile 2009, come modificato dall’allegato 1 CCNL integrativo 20/09/2001 e dall’allegato 1 CCNL 19 Aprile 2004, anche in riferimento all’articolo 1 del D.M. n. 739/1994 in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La sentenza impugnata ha erroneamente applicato ed interpretato il contenuto concreto dei diversi profili professionali attribuendo all’infermiere professionale le funzioni demandate agli OTA ed O.S.S. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente stabilito che una parte rilevante delle mansioni effettive disimpegnate dalla dipendente, quali l’alimentazione e la movimentazione del paziente immobilizzato a letto o non autosufficiente, il provvedere alla sua igiene personale o allo spostamento dal letto alla barella e viceversa, fossero strettamente complementari rispetto all’attività dell’infermiere, mentre solo le altre mansioni tipicamente alberghiere svolte potessero ritenersi prova delle qualifiche inferiori. Ad avviso della ricorrente, tali funzioni non rientrano affatto nei compiti infermieristici, bensì negli O.S.S. ai quali è stata espressamente assegnata l’assistenza di base al paziente per il soddisfacimento dei propri bisogni primari, nonché l’assistenza per il loro benessere ed autonomia e lo svolgimento di attività finalizzate all’igiene personale, al cambio della biancheria, all’espletamento delle funzioni fisiologiche, all’aiuto nella deambulazione, all’uso corretto di presidi, ausili e attrezzature, all’apprendimento e mantenimento di posture corrette.
3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’articolo 49 del codice deontologico dell’infermiere approvato dal comitato centrale della Federazione Nazionale Collegi Infermieri con deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2009 e dal Consiglio Nazionale dei Collegi Ipasvi nella seduta del 17 gennaio 2009, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La Corte di appello ha violato l’art. 2103 c.c. e falsamente applicato l’art. 49 del codice deontologico nella misura in cui ha ritenuto legittima l’adibizione costante e continuativa dell’infermiere professionale allo svolgimento di mansioni inferiori per carenze e disservizi, sebbene tale utilizzazione del dipendente sia possibile solo per esigenze eccezionali verificatesi nella struttura.
4. Il ricorso è inammissibile per i seguenti motivi.
4.1 I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.
4.2 Orbene, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421; Cass. 24/02/2020, n. 4905). In particolare, è necessario che venga contestata specificamente, a pena di inammissibilità, la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (cfr. Cass., 10/08/2017, n. 19989).
4.3 Entrambe le censure contestano la decisione impugnata che non ha considerato come le funzioni svolte dalla dipendente non rientrassero affatto nei compiti infermieristici, bensì negli O.S.S. ai quali è stata espressamente assegnata l’assistenza di base al paziente per il soddisfacimento dei suoi bisogni primari, nonché l’assistenza per il proprio benessere ed autonomia e lo svolgimento di attività finalizzate all’igiene personale, al cambio della biancheria, all’espletamento delle funzioni fisiologiche, all’aiuto nella deambulazione, all’uso corretto di presidi, ausili e attrezzature, all’apprendimento e mantenimento di posture corrette.
4.4 È, al riguardo, evidente come i motivi non si confrontino con il decisum della Corte distrettuale che ha accertato in fatto la mancata prevalenza delle funzioni inferiori rispetto a quelle infermieristiche che, comunque, risultano essere state pacificamente svolte dalla dipendente in contemporanea con le funzioni ulteriori, ritenute complementari alle mansioni infermieristiche proprie dell’inquadramento, con conseguente insussistenza del contestato demansionamento.
5. In ordine al terzo motivo col quale si denuncia la violazione dell’art. 2103 c.c. in relazione all’art. 49 del codice deontologico si osserva quanto segue.
5.1 In primo luogo, si rileva come il riferimento compiuto dal giudice di merito all’art. 49 del codice deontologico nella parte in cui prevede che l’infermiere “…nell’interesse primario degli assistiti compensa le carenze ed i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nelle strutture in cui opera…..” costituisce una ulteriore ratio decidendi che, ove venisse meno, non intaccherebbe la sostanza della decisione impugnata fondata sulla mancata allegazione e prova in ordine al carattere prevalente delle mansioni inferiori di assistenza ai pazienti rispetto a quelle proprie dell’attività infermieristica.
5.2 Infine, è da rilevarsi come la violazione del codice deontologico non possa comunque essere oggetto di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1. N. 3 c.p.c. In conclusione, anche il terzo motivo va dichiarato inammissibile.
6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al rimborso di Euro 3.000,00 a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

