Al farmacista che svolga effettive mansioni di direttore di farmacia e di succursale, svolte ininterrottamente non in sostituzione di lavoratore assente avente diritto alla conservazione del posto e, quindi, a copertura di posto vacante, va riconosciuta la qualifica superiore.
Nota a Cass. ord. 16 settembre 2025, n. 25351
Alfonso Tagliamonte
La Corte di Cassazione, ord. 16 settembre 2025, n. 25351, interviene in una vicenda in cui il dipendente di una farmacia lamentava di essere stato adibito alle mansioni superiori per un periodo superiore a tre mesi previsto dall’art. 2103 c.c. (ratione temporis applicabile) e dall’art. 6 della L. n. 190/1985, con adibizione alle funzioni di direttore di succursale non avvenuta per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto.
Il lavoratore riteneva che: a) l’ipotesi in questione andava sussunta nella ipotesi prevista dall’art. 4 del CCNL del 25.10.2000, che prevedeva il riconoscimento del 1° livello S; b) soltanto con il CCNL del 2009 il periodo utile per il riconoscimento per le funzioni di direttore di succursale era divenuto di sei mesi e che, per l’anno 2010, l’esercizio continuativo delle funzioni si era protratto per dieci mesi; c) la Corte territoriale “aveva dilatato l’ipotesi normativa di cui all’art. 2103 cod. civ. (ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio) fino al punto di accostarvi, erroneamente, la costante, ripetuta ed esclusiva assunzione di incarichi di direzione di farmacia di succursale”.
Secondo la Corte:
1) “i giudici di seconde cure non hanno ben parametrato il caso concreto alle disposizioni vigenti nel 2003, allorquando il B. fu destinato per la prima volta, dal giugno al settembre, alle funzioni di direttore della succursale della Farmacia di Milano Brasile, e cioè all’art. 2103 cod. civ. (ratione temporis vigente), all’art. 6 della legge n. 190/1985 e all’art. 4 del CCNL di settore del 25.10.2000, con specifico riguardo al periodo utile per ottenere il superiore riconoscimento”. Neppure è stato considerato che il rapporto di lavoro del ricorrente era stato, fino alla sua cessazione, sempre unico e continuativo;
2) per il cumulo dei periodi di svolgimento delle mansioni superiori con reiterate assegnazioni caratterizzate da frequenza e sistematicità, utile all’acquisizione del diritto alla promozione automatica in forza dell’art. 2103 cod. civ., “non è sufficiente la mera ripetizione delle assegnazioni, essendo invece necessario – se non un vero e proprio intento fraudolento del datore di lavoro – una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento (v. Cass. n. 27129/2018 e Cass. n. 17870/2014). La suddetta programmazione e predeterminazione utilitaristica emerge chiaramente,nel caso in esame in cui il lavoratore. ha svolto formalmente tali compiti “sicuramente fino all’entrata in vigore della nuova contrattazione collettiva, per più di tre mesi, nell’ambito di un unico rapporto lavorativo, considerando anche i cumuli dei periodi di adibizione alle suddette mansioni superiori, senza che fosse prevista la sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto”.
Sentenza
CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 settembre 2025, n. 25351
Lavoro – Riposo settimanale – Sostituzione lavoratore assente – Maggiorazione retributiva – Mansioni superiori – Riconoscimento qualifica – Difformità retributive – Demansionamento
Fatti di causa
1.M.B., farmacista dipendente della Farmacia S.A. di R.M. & C. s.n.c., adiva il Tribunale di Rimini per sentire accertare che:
a) per le effettive mansioni di direttore di farmacia e di succursale, svolte ininterrottamente per quattro mesi (dal giugno al settembre 2003), non in sostituzione di lavoratore assente avente diritto alla conservazione del posto e, quindi, a copertura di posto vacante, aveva diritto ad essere inquadrato e retribuito dall’1.10.2003 fino al termine nel superiore livello 1° S, in applicazione del CCNL per i dipendenti delle farmacie private del 25.10.2000;
b) dall’1.1.2003 sino al termine, salvo i periodi di concreta adibizione alle funzioni di 1° livello S, era stato dequalificato in quanto destinato alle inferiori mansioni di collaboratore di farmacia;
c) dal giugno a settembre di ogni anno, all’interno dei periodi lavorativi, in ragione del mancato godimento di una giornata di riposo settimanale, aveva diritto ad essere retribuito, dopo le prime 40 ore, con una maggiorazione retributiva;
d) condannare la titolare della Farmacia al pagamento delle differenze retributive, nella misura complessiva di euro 336.470,74 e al risarcimento dei danni da demansionamento quantificati in euro 90.776,63, maturati dall’ottobre 2003 al termine del rapporto.
2. L’adito Tribunale, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza ex art. 423 co. 2 cpc, che confermava con successiva sentenza, in parziale accoglimento delle domande, che rigettava nel resto, dichiarava il diritto di M.B. ad ottenere le differenze retributive conseguenti alla qualifica di Direttore di Farmacia o di succursale livello 1° S CCNL per i dipendenti delle farmacie private del 25.10.2000 ricoperta dal giorno 1° settembre 2003 fino alla cessazione del rapporto di lavoro (24.9.2012) e condannava la società al pagamento della metà delle spese processuali.
3. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza n. 235/2020, in parziale accoglimento dei gravami presentati dalle parti in via principale ed incidentale, dichiarava dovute a M.B. le somme corrispondenti al 30% di 1/73 della normale retribuzione mensile per ogni ora di lavoro prestata nelle giornate di domenica (quale giorno virtualmente deputato al riposo) nei mesi di giungo a settembre compresi, a decorrere dall’1.6.96 sino alla cessione del rapporto, nel limite di euro 21.988,91, oltre accessori, respingendo ogni altra domanda.
4. I giudici di seconde cure, in ordine alla questione presupposta del riconoscimento della qualifica superiore, rilevavano che era incontroverso che il B., nominato direttore della succursale della Farmacia sita in Misano-Brasile, aperta a seconda delle esigenze all’incirca da metà giugno a metà settembre, terminato il periodo di apertura tornava presso la sede centrale a svolgere le mansioni di collaboratore farmacista part-time e che solo per favorirlo non veniva licenziato ma riassegnato al ruolo ordinario presso la Farmacia centrale diretta dapprima dal Dott. F.R. e poi dalla Dott.ssa M.R.; inoltre, ritenevano incontroverso che l’attribuzione dei compiti del direttore di succursale fosse proprio e solo nel periodo di apertura della succursale stessa e che anche durante questo periodo le prerogative che caratterizzavano la figura di direttore di farmacia permanessero in capo al direttore della sede centrale; evidenziavano che, attesa l’essenziale temporaneità delle assegnazioni di mansioni di direttore, il caso in esame poteva essere accostato alla fattispecie di cui all’art. 2103 co. 7 cod. civ. e che la figura contrattuale di riferimento era quella del collaboratore esperto che sostituiva il titolare di farmacia per cui allo stesso spettava solo la maggiorazione da mancato riposo settimanale, quantificato come sopra riportato.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
5. Avverso la sentenza di secondo grado M.B. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resisteva con controricorso la intimata.
6. Il ricorrente depositava memoria.
7. Il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
1.I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ., vigente all’epoca dei fatti e dell’art. 6 della legge n. 190 del 1985; la falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ. attualmente vigente; la connessa violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del CCNL di lavoro per i dipendenti della Farmacie private del 25 ottobre 2000 e di quelli successivi del 2005 e del 2009, con riferimento a quanto disposto dagli artt. 1362, 1363, 1367 cod. civ.
Si sostiene che, secondo la ricostruzione dei fatti pacificamente ammessa, già nel primo periodo (estate 2003) esso ricorrente era stato adibito alle mansioni superiori per un periodo superiore a tre mesi previsto dall’art. 2103 cod. civ. (ratione temporis applicabile) e dall’art. 6 della legge n. 190 del 1985, con adibizione alle funzioni di direttore di succursale non avvenuta per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, di talché la fattispecie andava sussunta nella ipotesi prevista dall’art. 4 del CCNL del 25.10.2000 che prevedeva il riconoscimento del 1° livello S; si deduce che soltanto con il CCNL del 2009 il periodo utile per il riconoscimento per le funzioni di direttore di succursale era divenuto di sei mesi e che, per l’anno 2010, l’esercizio continuativo delle funzioni si era protratto per dieci mesi; si obietta che la Corte territoriale aveva dilatato l’ipotesi normativa di cui all’art. 2103 cod. civ. (ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio) fino al punto di accostarvi, erroneamente, la costante, ripetuta ed esclusiva assunzione di incarichi di direzione di farmacia di succursale.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2043 e 2059 cod. civ., in connessione con quanto previsto dagli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché dall’art. 115 co. 1 cpc., assumendo che, una volta ritenuta fondata la prima doglianza, di cui al presente ricorso, sul mancato riconoscimento delle mansioni superiori, riemergeva la problematica della questione relativa al patito demansionamento.
4. Il primo motivo è fondato.
5, Invero, il giudizio di sussunzione, operato dalla Corte territoriale, della fattispecie concreta in quella astratta, disciplinata dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali, ratione temporis vigenti, non è condivisibile.
6. In primo luogo, infatti, proprio partendo dai fatti, processualmente acquisiti e non contestati, i giudici di seconde cure non hanno ben parametrato il caso concreto alle disposizioni vigenti nel 2003, allorquando il B. fu destinato per la prima volta, dal giugno al settembre, alle funzioni di direttore della succursale della Farmacia di Milano Brasile, e cioè all’art. 2103 cod. civ. (ratione temporisvigente), all’art. 6 della legge n. 190/1985 e all’art. 4 del CCNL di settore del 25.10.2000, con specifico riguardo al periodo utile per ottenere il superiore riconoscimento.
7. In secondo luogo, gli stessi giudici non hanno considerato che il rapporto di lavoro del B. è stato, fino alla sua cessazione, sempre unico e continuativo: la stessa controricorrente ha specificato che, solo per favorire il lavoratore, questi non veniva licenziato e poi riassunto dopo l’applicazione nei mesi estivi alla succursale.
Ne consegue che doveva essere valutato anche il cumulo dei periodi di svolgimento delle mansioni superiori secondo i principi statuiti da questa Corte in virtù dei quali, per la sussistenza della frequenza e sistematicità di reiterate assegnazioni di un lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori, il cui cumulo sia utile all’acquisizione del diritto alla promozione automatica in forza dell’art. 2103 cod. civ., non è sufficiente la mera ripetizione delle assegnazioni, essendo invece necessario – se non un vero e proprio intento fraudolento del datore di lavoro – una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento (Cass. n. 17870/2014; Cass. n. 27129/2018): e tale programmazione e predeterminazione utilitaristica emerge chiaramente, nel caso in esame, dalle stesse prospettazioni delle parti e dalla articolazione del lavoro del dipendente come prospettato dalla stessa datrice di lavoro.
8. Orbene, così delineato il perimetro delle questioni di diritto, ai fini del corretto inquadramento del B. nel livello previsto dalla contrattazione collettiva vigente al 2003, doveva aversi specifico riguardo alle seguenti circostanza:
a) nel livello 1° S (“Farmacista direttore di farmacia – Fatte salve le condizioni preesistenti alla data di stipula del presente contratto per le quali verrà riconosciuto il solo trattamento economico relativo al primo livello super, la qualifica di Direttore di Farmacia è configurabile solo nei casi di cui agli artt. 120, 369, 370 e 378 del T.U.LL.SS. e art. 12 della legge n. 475/1968 e successive modificazioni e cioè nei casi di farmacia succursale, di farmacia il cui titolare non sia farmacista e nelle gestioni ereditarie”) di cui all’art. 4 del CCNL rientravano, per espressa previsione, anche i direttori di farmacia succursale;
b) il B. ha svolto formalmente tali compiti (come riconosciuto dalla stessa controricorrente -cfr. prospetti paga dall’1.6.2003 al 30.9.2003 e per gli anni successivi- limitatamente ai soli periodi di apertura della succursale), sicuramente fino all’entrata in vigore della nuova contrattazione collettiva, per più di tre mesi, nell’ambito di un unico rapporto lavorativo, considerando anche i cumuli dei periodi di adibizione alle suddette mansioni superiori, senza che fosse prevista la sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
9. Da ciò deriva che non è corretto sia il riferimento della Corte territoriale all’art. 2103 co. 7 cod. civ. (nella versione oggi vigente) sia l’inquadramento del B. nella declaratoria del 1 livello (“Farmacista collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica. Farmacista collaboratore- Il Farmacista collaboratore può sostituire il titolare di farmacia nei casi e con le modalità previste dalle norme di legge e di regolamento, contenute rispettivamente nell’articolo 11 della legge n. 475/1968 e successive modificazioni, nel DPR n. 1275/1971 e nella legge n. 154/1931 ed il tal caso per tutto il periodo della sostituzione formale ha diritto, in aggiunta alla normale retribuzione, ad una indennità di funzione pari alla differenza retributiva tra il primo livello super ed il primo livello.
In funzione di quanto stabilito nell’articolo precedente e fatto salvo il disposto dell’art. 5 della legge 13 maggio 1985 n. 190, viene riconosciuta al farmacista Direttore di farmacia (primo livello super) e al farmacista Collaboratore (primo livello) una indennità strettamente collegata con l’esercizio della professionalità e delle responsabilità connesse, denominata “indennità speciale quadri” il cui ammontare è riportato nell’allegata tabella D e che viene corrisposta per 14 mensilità”) perché non si verteva in una ipotesi di sostituzione di altro Farmacista direttore già in servizio presso la succursale.
10. Alla stregua di quanto esposto, il primo motivo deve essere accolto, mentre va assorbita la trattazione del secondo, subordinato al primo e su cui i giudici di seconde cure non si sono pronunciati avendo escluso il superiore inquadramento.
11. La gravata sentenza deve essere, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame tenendo conto di quanto sopra precisato ai fini del corretto inquadramento del B. e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio.
12. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

