Laddove il ccnl preveda per una determinata condotta una sanzione di tipo conservativo, il datore di lavoro non può legittimamente licenziare il dipendente. In questa ipotesi, il fatto contestato viene considerato giuridicamente “inesistente”, inidoneo a giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro. Di conseguenza, il licenziamento è illegittimo e il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, anche nel regime del Jobs Act.
Nota a Trib. Venezia, 16 luglio 2025, n. 612
Valerio Di Bello
Una lavoratrice è stata licenziata per aver richiesto al fornitore di servizi di taxi acqueo dell’hotel presso cui era impiegata commissioni in denaro in base al numero dei servizi richiesti dai clienti, distribuendo poi una parte della relativa somma tra i colleghi.
La Corte d’Appello di Venezia rileva che la richiesta delle suddette commissioni non era avvenuta sulla base di una richiesta della ricorrente, la quale, anzi, risultava aver proseguito una sorta di prassi in questo senso precedente alla sua assunzione, né che tali dazioni fossero delle “commissioni” per i servizi procurati.
Nondimeno, la condotta della lavoratrice, secondo i giudici, costituisce una condotta vietata dal regolamento aziendale, il quale prevede l’obbligo per il dipendente di informare i superiori in caso di regalie di non modico valore (sopra i 150 dollari) e del codice etico della società (doc. 6 ric.) che vieta la percezione di mance (“tips”) da parte dei fornitori. Inoltre, anche il ccnl Turismo Pubblici Esercizi, all’art. 140, stabilisce che “Le mance sono vietate. Il personale che comunque le solleciti potrà essere punito dal datore di lavoro con provvedimenti disciplinari ai sensi dell’articolo 138.” Tale divieto è estensibile anche alle somme in denaro elargite dai fornitori.
La condotta della lavoratrice, tuttavia, rileva la Corte, è sanzionata dal ccnl (al pari della richiesta di mance) in modalità conservativa del rapporto di lavoro. Pertanto, alla luce delle statuizioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n.129/24, il fatto contestato va dichiarato inesistente “nel senso di inidoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del ccnl, sicché, ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. 23/15, il licenziamento illegittimo va annullato e l’azienda convenuta è condannata alla reintegra ed al pagamento in favore della ricorrente di indennità risarcitoria pari ad 8 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto utile per il computo del TFR, tenuto conto della sussistenza di una responsabilità disciplinare della ricorrente e della limitata anzianità lavorativa della stessa, oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali”.

