In materia di rideterminazione del proprio trattamento pensionistico mediante applicazione dell’incremento minimale ex art. 3, co.15, L. n.335/95, rileva il limite minimo pari a 1/40 del trattamento pensionistico minimo dovuto per ogni anno di contribuzione versata in Italia, senza aggiungervi la contribuzione versata all’estero (Svizzera).
Nota a Cass. (ord.) 16 ottobre 2025, n. 27574
Fabio Iacobone
L’’Inps ha presentato ricorso in Cassazione deducendo la violazione dell’art.3, co.15, L. n.335/95 per avere la Corte d’appello ritenuto che l’importo minimo fissato dalla norma de qua andasse calcolato su tanti quarantesimi per quanti sono gli anni di contribuzione maturati in Italia e in Svizzera e non solo per gli anni di contribuzione in Italia.
La Corte (ord. 16 ottobre 2025, n. 27574) rileva che ai sensi dell’art. 3, co.15, L. n. 335/95: “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’importo mensile in pagamento delle pensioni, il cui diritto sia o sia stato acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del trattamento minimo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Tale diposizione concerne “la misura minima della pensione di vecchiaia – in particolare la misura minima del solo pro rata liquidabile dall’ente previdenziale italiano – allorché il diritto a pensione sia stato acquisito mediante totalizzazione di contributi versati in Italia e all’estero, e stabilisce che tale misura minima non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, a 1/40 del trattamento pensionistico minimo vigente alla data di entrata in vigore della L. n.335/95”.
Ed infatti la norma in questione prosegue affermando che nel caso di anzianità inferiori all’anno “il trattamento minimo è di L.6.000 mensili, a conferma che è la stessa l. n.335/95, e dunque la sola legge italiana, a stabilire quale sia il trattamento minimo” e richiama la totalizzazione non ai fini del calcolo della misura della pensione, ma ai fini dell’acquisizione del diritto a pensione (“il cui diritto sia o sia stato acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi”), conformemente all’art.44, Reg. CEE n.1408/71.
Sentenza
CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 ottobre 2025, n. 27574
Trattamento pensionistico – Incremento minimale – Totalizzazione contribuzione – Liquidazione prestazioni – Decadenza mobile – Accoglimento
Rilevato che
Con sentenza n.993/19, la Corte d’appello di Lecce, per quanto qui di interesse, confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di C.L.S. volta alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico mediante applicazione dell’incremento minimale ex art.3, co.15 l. n.335/95.
Riteneva la Corte d’appello che la decadenza di cui all’art.47, ult. co. d.P.R. n.639/70 fosse mobile e quindi si applicasse ai soli ratei di pensione anteriori al triennio precedente la domanda giudiziale.
Nel merito, premesso che trattavasi di pensione acquisita con la totalizzazione di contribuzione italiana e svizzera, la Corte d’appello riteneva che l’importo minimo fissato dall’art.3, co.15 l. n.335/95 andasse calcolato su tanti quarantesimi per quanti sono gli anni di contribuzione maturati in Italia e in Svizzera e non solo per gli anni di contribuzione versata in Italia.
Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per due motivi, illustrati da memoria.
C.L.S. resiste con controricorso, illustrato da memoria.
In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
Ritenuto che
Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art.47 d.P.R. n.639/70, come novellato dall’art.38, co.1, lett. D) d.l. n.98/11, conv. in l. n.111/11, nonché dell’art.6 d.l. n.103/91, conv. in l. n.166/91.
Sostiene che non possa applicarsi la decadenza mobile nel caso dell’art.47 ult. co. d.P.R. n.639/70, il quale prescinde dalla domanda amministrativa, laddove l’istituto della decadenza mobile riguarda il solo caso di decadenza imperniata sulla domanda amministrativa.
Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art.3, co.15 l. n.335/95, per avere la Corte d’appello ritenuto che l’importo minimo fissato dall’art.3, co.15 l. n.335/95 andasse calcolato su tanti quarantesimi per quanti sono gli anni di contribuzione maturati in Italia e in Svizzera e non solo per gli anni di contribuzione in Italia.
Il primo motivo è infondato.
Questa Corte (Cass.n.17430/21, Cass.n.18966/25), con orientamento da cui non v’è ragione di discostarsi, ha avuto modo di affermare riguardo all’ipotesi di prestazioni riconosciute solo in parte, come è il caso di specie, che la decadenza triennale dell’art. 47 d.P.R. n.639/70, modificato dall’art. 38, co.1, lett. d), d.l. n.98/11, conv., con modif., dalla l. n. 111/11, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio dalla domanda giudiziale.
Il secondo motivo è fondato.
Dispone l’art.3, co.15 l. n.335/95 che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’importo mensile in pagamento delle pensioni, il cui diritto sia o sia stato acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del trattamento minimo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge”.
La norma riguarda la misura minima della pensione di vecchiaia – in particolare la misura minima del solo pro rata liquidabile dall’ente previdenziale italiano – allorché il diritto a pensione sia stato acquisito mediante totalizzazione di contributi versati in Italia e all’estero, e stabilisce che tale misura minima non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, a 1/40 del trattamento pensionistico minimo vigente alla data di entrata in vigore della l. n.335/95.
Il trattamento pensionistico minimo considerato dalla norma, sebbene non sia specificato che sia quello previsto dalla sola legge nazionale – come invece pretende la sentenza impugnata – non può che essere detto trattamento nazionale, poiché l’art.3, co.15 fa espresso riferimento alla stessa legge n.335/95.
Non a caso la norma prosegue affermando che se si tratta di anzianità inferiori all’anno, il trattamento minimo è di L.6.000 mensili, a conferma che è la stessa l. n.335/95, e dunque la sola legge italiana, a stabilire quale sia il trattamento minimo.
Occorre considerare che l’art.3, co.15 riguarda la quantificazione delle sole pensioni successive all’entrata in vigore della l. n.335/95, introduttiva del sistema di calcolo contributivo.
Nell’ottica legislativa, il riferimento è alla contribuzione minima prevista secondo il sistema contributivo voluto dalla legge italiana.
Lo stesso art.3, co.15, del resto, richiama la totalizzazione non ai fini del calcolo della misura della pensione, ma ai fini dell’acquisizione del diritto a pensione (“il cui diritto sia o sia stato acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi”), conformemente all’art.44 del Regolamento CEE n.1408/71.
Occorre sempre ricordare che, il pro-rata italiano e quello straniero, una volta ricostruita l’anzianità contributiva in forza del meccanismo della totalizzazione per effetto del Regolamento CEE n.1408/71, vanno considerati come separati, rilevando, poi, l’erogazione del pro-rata estero per l’eventuale riassorbimento dell’integrazione al minimo del pro-rata italiano (Cass.950/12).
Del resto, secondo l’art. 44 del Regolamento CEE n.1408/71 si tiene conto, nella misura necessaria, “dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica” per valutare “l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni”.
Quando invece è questione di liquidare effettivamente la prestazione, e quindi di operare sulla misura della prestazione, ciascuno Stato applica la propria legislazione, come si ricava dall’art.46 dello stesso Regolamento, dedicato alla liquidazione delle prestazioni.
L’importo teorico e poi quello effettivo (lettere a) e b) dell’art.46) sono calcolati dall’istituzione dello Stato richiesto “sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione della prestazione”.
Ai sensi dell’art.3, co.15 l. n.335/95, dunque, rileva il limite minimo pari a 1/40 del trattamento pensionistico minimo dovuto per ogni anno di contribuzione versata in Italia, senza aggiungervi la contribuzione versata all’estero (Svizzera).
In accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, per gli eventuali conseguenti accertamenti, nonché per le spese di lite del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione.

