Ai soci di cooperativa spetta la copertura assicurativa non solo per l’attività caratterizzata da manualità prevalente, ma per qualunque attività manuale connessa allo svolgimento delle mansioni oggetto del contratto.

Nota a Cass. (ord.) 10 ottobre 2025, n. 27152

Daniele Magris

La norma contenuta nell’ art. 4, n. 7, D.P.R. n. 1124/1965, “nella parte in cui prevede che i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società siano assoggettati all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ove prestino attività manuale, va interpretata nel senso della riconducibilità nella copertura assicurativa di qualunque attività manuale connessa allo svolgimento delle mansioni che costituiscono oggetto dell’obbligazione lavorativa e non solo quel tipo di attività che sia connotata da prevalente manualità, posta, da un lato, la difficoltà di distinguere ontologicamente tra attività manuale e intellettuale e, dall’altro, la necessità di attribuire alla disposizione anzidetta un significato coerente con le finalità protettive dell’assicurazione, la quale – ai sensi dell’art. 38 Cost. – non è tanto volta a prevenire il rischio del verificarsi dell’evento lesivo, quanto piuttosto a tutelare la situazione di bisogno riveniente da quest’ultimo” (v. anche (Cass. nn. 2838/2018, in q. sito con nota di P. PIZZUTI e  n. 24765/2017).

Così, la Corte di Cassazione (ord. 10 ottobre 2025, n. 27152) la quale precisa che la nozione di occasione di lavoro in senso tecnico riguarda “ogni attività che abbia concretizzato un rischio tale da determinare la situazione di bisogno cui è rivolto l’operare della tutela assicurativa, incluse le attività prodromiche e strumentali allo svolgimento delle mansioni lavorative, purché ad esse connesse (v. Cass. n. 32257/2021). Pertanto, il sopralluogo funzionale alla programmazione dell’intervento manutentivo integra senz’altro attività coperta dalla tutela assicurativa”.

Nella fattispecie, il socio-lavoratore di cooperativa aveva agito in giudizio per ottenere la tutela INAIL in merito ad un infortunio occorso durante un sopralluogo presso un’azienda, volto a verificare infiltrazioni e predisporre le necessarie opere di manutenzione. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano respinto la domanda, escludendo che l’attività rientrasse tra quelle “manuali” assicurate ex D.P.R. n. 1124/1965. Quest’ultima, in particolare, aveva affermato che l’assicurazione è prevista anche per i soci di società cooperative, purché l’attività svolta presenti alcune caratteristiche peculiari e cioè sia un’attività manuale o, pur non essendo manuale, sia svolta alle dipendenze e sotto la direzione altrui, per sovraintendere al lavoro di altri.

Sentenza

CORTE DI CASSAZIONE ord. 10 ottobre 2025, n. 27152

Svolgimento del processo

Con sentenza del giorno 16.04.2021 n. 1612, la Corte d’Appello di Napoli respingeva il gravame proposto da A.A. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la domanda di quest’ultimo volta a ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla percezione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea e dell’indennizzo per invalidità permanente a carico dell’Inail, con condanna dell’ente assicurativo alle prestazioni di legge.

La Corte d’Appello ha rigettato il gravame di A.A. non ritenendo che l’infortunio denunciato fosse occorso nell’espletamento della sua attività lavorativa e, quindi, in “occasione di lavoro”. Infatti, ad avviso della Corte d’Appello, l’assicurazione è prevista anche per i soci di società cooperative, purché l’attività svolta presenti alcune caratteristiche peculiari e cioè sia un’attività manuale o, pur non essendo manuale, sia svolta alle dipendenze e sotto la direzione altrui, per sovraintendere al lavoro di altri: nella specie, ad avviso della Corte d’Appello, l’attività espletata dal A.A. non poteva ritenersi attività manuale connessa con le sue mansioni lavorative.

Avverso tale sentenza, A.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, mentre l’Inail non ha spiegato difese scritte.

Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Motivi della decisione

Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 2 e 4 del D.P.R. n. 1124/65, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., perché la Corte d’Appello pur avendo ritenuto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società e il socio, aveva però escluso che l’esercizio di un sopralluogo al fine di verificare le cause di alcune infiltrazioni e di predisporre l’intervento di manutenzione necessario alla loro eliminazione potesse costituire un lavoro manuale, tale da rientrare nella previsione della copertura assicurativa.

Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “L’art. 4, n. 7, D.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui prevede che i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società siano assoggettati all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ove prestino attività manuale, va interpretata nel senso della riconducibilità nella copertura assicurativa di qualunque attività manuale connessa allo svolgimento delle mansioni che costituiscono oggetto dell’obbligazione lavorativa e non solo quel tipo di attività che sia connotata da prevalente manualità, posta, da un lato, la difficoltà di distinguere ontologicamente tra attività manuale e intellettuale e, dall’altro, la necessità di attribuire alla disposizione anzidetta un significato coerente con le finalità protettive dell’assicurazione, la quale – ai sensi dell’art. 38 Cost. – non è tanto volta a prevenire il rischio del verificarsi dell’evento lesivo, quanto piuttosto a tutelare la situazione di bisogno riveniente da quest’ultimo” (Cass. nn. 24765/17, 2838/18, in tema di nozione di occasione di lavoro; secondo Cass. n. 32257/21, costituisce occasione di lavoro in senso tecnico, ogni attività che abbia concretizzato un rischio tale da determinare la situazione di bisogno cui è rivolto l’operare della tutela assicurativa, incluse le attività prodromiche e strumentali allo svolgimento delle mansioni lavorative, purché ad esse connesse.).

Nella specie, in difformità dagli anzidetti principi, la Corte d’Appello non ha ricondotto l’attività svolta dal soggetto infortunato alla tutela assicurativa prevista dalla legge, quale attività manuale connessa allo svolgimento delle mansioni costituenti oggetto dell’obbligazione lavorativa anche se non strettamente manuale, attese le finalità protettive dell’assicurazione, preordinate – ai sensi dell’art. 38 Cost. – alla protezione della situazione di bisogno scaturente dal rischio del verificarsi dell’evento lesivo protetto: nella specie, lo svolgimento del sopralluogo prodromico alla predisposizione dei luoghi su cui intervenire è, senz’altro, un’attività strumentale e funzionale all’espletamento della prestazione lavorativa del ricorrente.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il gravame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.

Assicurazione infortuni e soci delle cooperative o di altre società
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