I singoli lavoratori e il sindacato hanno il diritto di conoscere i nominativi del “personale comandato” esonerato dallo sciopero al fine di garantire le “prestazioni indispensabili”.
Nota a Trib. Chieti 23 settembre 2025, n. 4066
Fabrizio Girolami
In materia di servizi pubblici essenziali (nel cui ambito le astensioni dal lavoro sono, come noto, regolate dalla L. 12 giugno 1990, n. 146 e s.m.i.) costituisce “condotta antisindacale” (ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori: L 20.5.1970, n. 300, e s.m.i.) la mancata comunicazione, da parte del datore di lavoro, alle organizzazioni sindacali dei nominativi dei lavoratori (c.d. lavoratori “comandati”) che, in caso di sciopero, devono garantire le “prestazioni indispensabili”, al fine di assicurare una soglia minima di servizio a tutela dei “diritti costituzionali della persona”.
È l’importante principio stabilito dal Tribunale di Chieti, Sez. lav., con il decreto n. 4066 del 23.9.2025 (R.G.L. n. 1239/2025), in accoglimento del ricorso ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori promosso dal sindacato FILCAMS CGIL di Chieti nei confronti della società abruzzese operante nel settore della vigilanza privata (Aquila S.p.A.), con sede legale in Ortona. Nel caso di specie, la società, in occasione dello sciopero proclamato da FILCAMS il 25.7.2025, aveva attuato una serie di iniziative finalizzate a “boicottare” lo sciopero stesso, con: a) il rifiuto di avviare qualsiasi confronto con il sindacato per definire i servizi minimi essenziali e i criteri di assegnazione del personale; b) la richiesta ai lavoratori e al sindacato di comunicare preventivamente l’adesione allo sciopero; c) la mancata comunicazione tempestiva dei nominativi dei lavoratori designati per l’effettuazione dei servizi essenziali minimi; d) la previsione del “comando” di contingenti di personale non scioperante in misura eccessiva e sproporzionata, ossia superiore alla quota del 50% prevista dalla legge, includendo anche servizi non essenziali come il “trasporto valori per la grande distribuzione”.
Tali condotte avevano, di fatto, ingenerato un clima di intimidazione e timore, al punto tale che solo un dipendente della società aveva aderito allo sciopero.
Il sindacato aveva, quindi, adito il giudice ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori che, come noto, sanziona i “comportamenti dal datore di lavoro diretti a impedire o limitare la libertà e l’attività sindacale o il diritto di sciopero”.
Il Tribunale teatino, con il decreto in commento, ha accolto il ricorso ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori promosso dal sindacato, affermando, tra l’altro, quanto segue:
- la vigilanza privata costituisce un “servizio pubblico essenziale” ai sensi della L. n. 146/1990 in quanto è “funzionale e/o strumentale ai diritti costituzionalmente tutelati alla vita, alla salute, alla libertà e sicurezza della persona, dell’ambiente e del patrimonio storico artistico”;
- pertanto – per effetto di quanto disposto dalla L. n. 146/1990 e dalla “delibera di provvisoria regolamentazione” adottata in data 19.7.2006 dalla “Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero”, al fine di assicurare la tutela dei diritti dell’utenza, i sindacati che intendono proclamare lo sciopero devono: a) preventivamente richiedere per iscritto al datore di lavoro l’espletamento di una “procedura di raffreddamento e di conciliazione”; b) comunicare per iscritto, con un “termine di preavviso” non inferiore a 10 giorni, la durata, le modalità di attuazione e le motivazioni dello sciopero. D’altro canto, il datore di lavoro, invece, è tenuto ad assicurare “tutte le prestazioni necessarie ad evitare un pericolo di danno grave alla sicurezza e alla salute delle persone e agli altri beni”, mediante l’individuazione di appositi “contingenti di personale” esonerati dallo sciopero, tenuti a garantire i livelli minimi di servizi a tutela dei diritti costituzionalmente tutelati (c.d. “prestazioni indispensabili”);
- secondo la regolamentazione della Commissione di garanzia, i contingenti di personale e i nominativi dei lavoratori da impiegare nelle prestazioni indispensabili “vengono determinati, dalle singole amministrazioni, aziende ed imprese, tenuto conto delle proprie peculiarità e sentite le Organizzazioni sindacali almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’astensione”;
- le procedure di raffreddamento e conciliazione sono considerate dalla L. n. 146/ 1990, al pari delle prestazioni indispensabili, come “misure necessarie a garantire il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti costituzionali della persona, in quanto tali procedure, collegate con la garanzia dei diritti costituzionali dei cittadini utenti, adempiono ad una funzione sociale, vanno considerate come un elemento essenziale e, dunque, una condizione necessaria per la legittimità dello sciopero, con la conseguenza che nessuna delle parti, può sottrarsi, unilateralmente, dall’effettuazione di tali fasi procedurali”;
- in considerazione del fatto che le OO.SS. devono essere “sentite” dal datore di lavoro in merito ai contingenti di personale da esonerare dallo sciopero, “può desumersi l’esistenza di un diritto, proprio delle organizzazioni sindacali, a conoscere i nominativi dei lavoratori tenuti a garantire le prestazioni indispensabili”;
- deve, dunque, dirsi “sussistente un interesse del sindacato che organizza uno sciopero a sapere come verrà risolto il problema delle garanzia delle prestazioni indispensabili” e a “conoscere i nomi dei lavoratori tenuti a garantirle ed esonerati dalla partecipazione allo sciopero” (né può presumersi che il sindacato “venga tempestivamente informato direttamente dai lavoratori che hanno dato la loro disponibilità al datore di lavoro, specie qualora questi lavoratori siano iscritti ad altre associazioni sindacali o non siano affiliati ad alcun sindacato”);
- le condotte perpetrate dalla società “sono state inevitabilmente idonee a ingenerare una situazione di incertezza e di timore circa l’eventuale adozione di un comportamento ritorsivo in danno dei dipendenti”; sotto questo profilo, l’adesione di un unico lavoratore allo sciopero in questione, soprattutto a fronte del ben maggior numero di lavoratori che avevano dichiarato di considerarne l’adesione, è “un chiaro sintomo della valenza intimidatoria di fatto prodottasi nei confronti dei membri dell’organizzazione sindacale ricorrente, tale da protrarsi rispetto all’esercizio, anche in futuro, del diritto di sciopero e, pertanto, idonea e a limitare l’esercizio della libertà sindacale”;
- ne deriva, quindi, che le suddette condotte “imponendo un’attività ingiustificatamente limitante il diritto di sciopero”, vanno considerate “antisindacali”.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Tribunale ha ordinato, tra l’altro, alla società datrice di lavoro: a) di avviare con il sindacato ricorrente “un confronto improntato a correttezza per l’individuazione dei livelli dei servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero” e i “parametri oggettivi di individuazione dei lavoratori” da assegnare al presidio minimo tramite la c.d. “comandata”; b) di non predisporre comandate in occasione dello sciopero/scioperi “per servizi estranei a quelli essenziali” e, comunque, di un “numero di lavoratori non correlato alla necessità di assicurare esclusivamente i livelli di servizio minimo essenziale ai sensi degli accordi e della regolamentazione provvisoria”; c) di astenersi dal richiedere ai sindacati e ai lavoratori “preventivamente” l’adesione dei lavoratori alla/alle iniziative di sciopero; d) di comunicare “con adeguato preavviso” in caso di sciopero ai lavoratori la loro assegnazione “a un presidio per garantire il livello di servizio minimo essenziale in quanto facenti parte della c.d. comandata” e in ogni caso di “riscontrare tempestivamente le richieste dei lavoratori in ordine all’esistenza di un vincolo alla loro adesione allo sciopero”; e) di pubblicare, a sua cura e spese, il decreto “su almeno tre quotidiani”, nonché sulla “bacheca aziendale” e sul “sito” internet della società.

