L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il principio di cassa prevale sul principio di competenza, sicché il più favorevole regime di tassazione riservato ai c.d. impatriati si applica solo ai redditi percepiti durante il periodo di validità del regime, anche se maturati in precedenza.

Nota a AdE Risp. 28 ottobre 2025, n. 274

Ludovica Scarselli

Con la Risposta n. 274/2025, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione riguardante l’applicazione del regime degli impatriati (art. 16, D.Lgs. n. 147/2015) ai redditi di lavoro c.d. differiti, come stock option, Restricted Stock Units (RSU) e bonus a maturazione posticipata.

Come noto, il regime speciale per i lavoratori c.d. impatriati di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 (il c.d. “vecchio regime”, applicabile fino al 2023) agevolava i lavoratori che rientravano in Italia dopo un periodo di residenza all’estero. A differenza dell’attuale disciplina, per accedervi era sufficiente non essere stati fiscalmente residenti in Italia per i 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento. Il beneficio, della durata massima di 5 anni, consisteva in una esenzione parziale dei redditi di lavoro prodotta in Italia, con aliquote agevolate variabili.

Il caso in esame riguardava una società italiana che aveva assunto 3dipendenti i quali avevano fruito del regime degli impatriati dal 2021 al 2024. Durante questo periodo, erano stati assegnati loro:

  • un Long Term Incentive Plan (LTIP)nel 2022, con maturazione nel 2025;
  • un Deferred Bonus Plannel 2023, con maturazione nel 2025.

Nel 2024, i dipendenti in questione avevano, però, cessato il rapporto di lavoro e avevano trasferito la residenza fiscale in Grecia. La società chiedeva se gli incentivi in questione, sebbene maturati ed erogati nel 2025 (dopo la fuoriuscita dal regime), potessero comunque godere dell’agevolazione in quanto riferiti ad attività svolta in Italia durante il periodo di validità del beneficio.

L’Agenzia ha negato l’applicazione del regime di favore in esame, richiamando un principio fondamentale del reddito di lavoro dipendente, ovverosia quello secondo cui per i redditi di lavoro dipendente vale il principio di cassa, sicché il reddito assume rilevanza fiscale nel momento in cui viene percepito.

L’Agenzia ha inoltre specificato che i compensi in natura, tra cui devono annoverarsi le Restricted Stock Units (RSU) e le assegnazioni di titoli e diritti, si qualificano come redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 del TUIR e sono soggetti alle stesse regole. Pertanto, gli emolumenti differiti (stock option, RSU, bonus), maturati e percepiti nel 2025 (quando i lavoratori erano già residenti in Grecia), devono essere assoggettati a tassazione secondo i regimi applicabili alla data di loro percezione e non possono beneficiare del regime agevolativo degli impatriati cessato nel 2024, benché applicato durante il periodo di vigenza del rapporto di lavoro.

Infine, l’Agenzia ha cura di precisare come la tassazione degli emolumenti in questione debba coordinarsi con le disposizioni delle convenzioni internazionali. Viene al riguardo ricordato che, ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Grecia (art. 15 § 1), l’Italia ha il diritto di tassare redditi quali quelli in esame in quanto riferiti ad attività lavorativa svolta nel suo territorio durante il vesting period. Spetterà poi allo Stato di residenza (la Grecia) eliminare l’eventuale doppia imposizione.

In conclusione, la circostanza che taluni incentivi (stock option, RSU, bonus differiti) siano riferibili ad attività svolta in Italia durante il periodo agevolato è irrilevante se la loro percezione avviene in un momento in cui lo stesso regime non è più applicabile.

Regime degli impatriati: stock option, RSU e incentivi differiti non beneficiano delle relative agevolazioni se erogati al lavoratore divenuto non residente
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