La responsabilità del datore di lavoro per infortuni della badante non scatta automaticamente se l’attività è tipica e il datore ha adempiuto al dovere di informazione e addestramento.
Nota a Cass. (ord.) 12 novembre 2025, n. 29823
Pamela Coti
Per l’infortunio occorso alla collaboratrice domestica, irregolarmente impiegata, durante le manovre di trasferimento dell’assistita non autosufficiente è esclusa la responsabilità datoriale ai sensi dell’art. 2087 c.c. qualora risultino dimostrati un’adeguata informazione sulle modalità operative e un sufficiente addestramento alle tecniche di movimentazione.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con riferimento alla causa di risarcimento promossa da una badante infortunatasi per aver sollevato dal letto l’assistita non autosufficiente, affetta da deficit deambulatorio, per il passaggio dalla carrozzina al letto.
Sul punto, la Corte, confermando le decisioni dei giudici di merito, ha ribadito che l’assenza di un rapporto di lavoro formalizzato, da un lato, non esonera il datore dall’obbligo di garantire condizioni di sicurezza, ma al tempo stesso rende più difficile per il lavoratore dimostrare modalità e limiti dell’incarico svolto. Nel caso di specie, la badante non era riuscita a provare né di aver ricevuto istruzioni inadeguate, né che l’operazione di sollevamento fosse stata imposta in condizioni tali da costituire una condotta colposa dei datori di lavoro.
Al contrario, secondo gli accertamenti operati dei giudici di merito, in base alle prove acquisite, “non soltanto il datore di lavoro aveva adeguatamente informato ed addestrato la badante alla manovra per il passaggio dalla carrozzina al letto e ad ogni altra operazione necessaria”, ma la stessa ricorrente, che aveva una pregressa esperienza professionale come assistente badante, aveva confermato di essere in grado di effettuare detta manovra.
Inoltre, ad avviso della Corte, “sollevare un ammalato dalla carrozzina per metterlo al letto (o viceversa) risulta in effetti una attività che rientra nelle tipiche mansioni di chi svolge l’attività di assistente badante e la ricorrente aveva assicurato di essere in grado di effettuare la specifica mansione che le era stata fatta vedere.”
Alla luce della fattispecie esaminata, la Cassazione ha ritenuto che nessuna omissione di informazioni, cautele o mezzi è imputabile al datore di lavoro, con conseguente insussistenza della violazione dell’art. 2087 c.c.
Sentenza
Corte di Cassazione, ordinanza 12 novembre 2025, n. 29823
Svolgimento del processo
La Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza in atti, ha rigettato l’appello proposto da A.A. avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto la domanda con la quale aveva convenuto in giudizio B.B. per ottenere il risarcimento del danno a seguito dell’infortunio sul lavoro (trauma alla schiena) subito in data 29/11/2016 mentre sollevava l’invalida C.C. dal letto per adagiarla sulla scheda sedia a rotelle; la ricorrente assumeva di essere stata assunta in nero dalla resistente, per prestare attività assistenziale, come badante, in regime di convivenza, ad C.C. ed D.D., rispettivamente sorella e madre della predetta datrice di lavoro, verso il corrispettivo pattuito di Euro 700 mensili, oltre vitto e alloggio. La datrice di lavoro aveva omesso di informarla circa le tecniche per accudire e spostare un invalido in sicurezza e di procurare qualsivoglia supporto strumentale utile a tali mansioni, provocando così l’infortunio e le gravissime lesioni per cui è causa.
B.B. aveva resistito alla domanda deducendo che nessuna responsabilità poteva esserle addebitata perché aveva spiegato alla lavoratrice che avrebbe dovuto aiutare la signora C.C. ad alzarsi dal letto in quanto affetta da deficit ambulatorio in esito a ictus emorragico ed aveva dettagliatamente descritto sia verbalmente che effettivamente cosa avrebbe dovuto fare in costanza della prestazione lavorativa.
La Corte ha respinto il gravame e confermato la sentenza di primo grado richiamando il regime probatorio in tema di responsabilità contrattuale per infortunio sul lavoro ed ha affermato che nel caso di specie alcun rimprovero poteva muoversi alla datrice di lavoro, atteso che tutti i testi avevano concordatamente riferito che B.B. aveva indicato alla A.A. al momento dell’assunzione le specifiche attività di assistenza e cura delle quali necessitava la signora C.C. e in particolare le aveva spiegato e concordemente mostrato le modalità con cui avrebbe dovuta sollevarla dal letto in quanto affetta da deficit deambulatorio in esito a ictus emorragico. L’appellante espressamente richiesta aveva pure garantito di essere in grado di assistere l’anziana signora disabile; e particolarmente significativa in proposito era la deposizione della signora E.E. riportata per esteso nella sentenza.
Alla stregua di tali emergenze, la Corte ha sostenuto che la datrice di lavoro avesse diligentemente predisposto le misure idonee a prevenire il danno informando la A.A. delle condizioni della paziente da assistere nonché delle regole suggerite dalla tecnica e dall’esperienza che si sarebbero dovute osservare in occasione di sollevamenti e movimentazione di un disabile.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.A. con un motivo al quale ha resistito con controricorso B.B. La ricorrente ha depositato memoria. A seguito della proposta di definizione accelerata del ricorso, A.A. ha chiesto che lo stesso venisse deciso in applicazione dell’art. 380bis, 3 comma c.p.c. Il Collegio ha riservato il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni dalla decisione
A seguito della proposta di definizione anticipata del ricorso, la ricorrente ha richiesto la decisione.
Motivi della decisione
1.- Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 2087 c.c. e dell’art. 115 c.c., omessa motivazione, ciò in quanto la Corte d’Appello aveva ritenuto che la semplice spiegazione sulle modalità di esecuzione dell’operazione di sollevamento della paziente potesse valere a rispettare tutte le regole di prevenzione stabilite dall’ordinamento a carico del datore di lavoro.
La Corte d’Appello ha ritenuto sufficiente delle semplici spiegazioni orali che avrebbe dato l’B.B. alla ricorrente sulla modalità di sollevamento, trascurando addirittura di farle fare almeno qualche prova pratica.
In tale contesto il giudice avrebbe dovuto mutuare tali argomentazioni della comune esperienza in quanto il giudice avrebbe dovuto verificare che non può affidarsi una grave ammalata ad una persona non abituata ad effettuare un tale tipo di attività perché abituata solamente all’attività di badante che è un lavoro completamente diverso e meno impegnativo.
2.- Ad avviso del Collegio il ricorso è infondato e deve essere respinto.
3.- In primo luogo, non esistono vizi di motivazione di alcuna natura nella sentenza impugnata posto che nell’attuale assetto ordinamentale il vizio di motivazione può essere censurato in Cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 4 in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass. S. U. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018) ipotesi, tutte, non ravvisabili nel ragionamento logico-giuridico della impugnata pronuncia.
4.- In secondo luogo non si ravvisa alcuna violazione dell’art.115 c.p.c. posto che la Corte ha deciso la causa sulla scorta del prove dedotte dalle parti mentre una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 1229 del 17/01/2019).
- Risulta in particolare dalla sentenza impugnata che la manovra di cui si discute, nel corso della quale la ricorrente si è fatta male alla schiena, consisteva nel sollevamento di una sig.ra invalida (in quanto affetta da deficit deambulatorio) per il passaggio dalla carrozzina al letto.
Secondo gli accertamenti operati dei giudici di merito, in base alle prove acquisite, non soltanto il datore di lavoro aveva adeguatamente informata ed addestrata la ricorrente alla manovra per il passaggio dalla carrozzina al letto e ad “ogni altra operazione necessaria”, ma la stessa ricorrente, che aveva una pregressa esperienza professionale come assistente badante, aveva confermato di essere in grado di effettuare detta manovra.
Sollevare un ammalato dalla carrozzina per metterlo al letto (o viceversa) risulta in effetti una attività che rientra nelle tipiche mansioni di chi svolge l’attività di assistente badante e la ricorrente aveva assicurato di essere in grado di effettuare la specifica mansione che le era stata fatta vedere.
6.- A fronte di questi fatti e degli accertamenti operati, così come ricostruiti dai giudici di merito, ritiene questo Collegio che, considerato il contesto di riferimento, non residui alcuno spazio per rivedere il giudizio operato dalla Corte di appello in ordine al rispetto dell’art.2087 c.c. da parte della datrice di lavoro, onde il ricorso deve essere respinto.
- Per i motivi esposti il ricorso deve essere quindi respinto in sostanziale corrispondenza al provvedimento di proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c.
8- Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate in dispositivo in favore del controricorrente, con distrazione in favore dell’avvocato annticipatario.
- Riguardo alle sanzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c., stante l’esito giudiziale conforme alla proposta di definizione accelerata, nel senso ivi indicato, occorre applicare il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. Alla presente pronuncia di rigetto del ricorso fa quindi seguito la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., nonché della sanzione di cui al successivo quarto comma, da versare alla Cassa delle Ammende, entrambe liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1-bis del citato D.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte di una somma di Euro 1000 ex art. 96, 3 comma c.p.c., nonché a pagare in favore della cassa delle ammende la somma di Euro 1000 ex art. 96, 4 comma c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003 e succ. mod., in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente.

