La non imponibilità delle somme erogate in forma di rendita ai familiari del dipendente defunto si applica indipendentemente dalla modalità di corresponsione, purché la fonte dell’obbligo sia un regolamento aziendale.
Nota a AdE Risp. 4 dicembre 2025, n. 301
Ludovica Scarselli
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta in oggetto, si è occupata dell’applicazione dell’art. 6, co. 2, del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) alle indennità corrisposte dal datore di lavoro in caso di morte o invalidità permanente del lavoratore.
In termini generali, si ricorda che l’art. 51 del Tuir sancisce il principio della onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente, secondo cui tutte le somme percepite in relazione al rapporto di lavoro concorrono a formare il reddito imponibile. Tale principio valido per il reddito di lavoro dipendente va, però, coordinato con l’art. 6, co. 2, del Tuir, espressivo di un principio di carattere generale, il quale stabilisce che non costituiscono reddito imponibile le indennità, anche di natura assicurativa, conseguite a titolo di risarcimento per danni consistenti nella perdita di redditi dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Il dubbio alla base della Risposta n. 301/2025 riguardava la possibilità di applicare tale principio anche ad un’indennità erogata in forma di rendita periodica temporanea, e non in un’unica soluzione.
Nello specifico, la società istante si era impegnata a corrispondere agli eredi di dipendenti defunti, in base a un proprio regolamento aziendale, due prestazioni:
- un capitale una tantum di 1.300.000 euro, definita Temporanea Caso Morte (Tcm);
- una rendita annua di 125.000 euro cosiddetto Assegno Integrativo Caso Morte (Aicm), al coniuge, ai figli minori o agli aventi causa, dall’anno successivo alla cessazione del rapporto e fino al 30 giugno successivo alla data in cui il defunto avrebbe compiuto 62 anni.
La società, stipulando le polizze assicurative per coprire tale rischio, era essa stessa contraente e beneficiaria, mentre il dipendente era estraneo al rapporto assicurativo; inoltre l’indennizzo erogato non era sostitutivo di quello previsto dal CCNL, ma aggiuntivo.
Dal punto di vista giuridico, la questione verteva sull’individuazione del corretto inquadramento fiscale della seconda tipologia di pagamento (la rendita), visto il “timore” che la sua natura periodica potesse farla assimilare a un reddito soggetto a tassazione.
L’Agenzia delle entrate ha ritenuto che, in base alle circostanze descritte nell’interpello, la natura risarcitoria dell’indennità prevale sulla modalità tecnica di erogazione. Pertanto, l’obbligo di pagamento, sorto da un regolamento aziendale e finalizzato a risarcire il danno da perdita di reddito conseguente alla morte, fa sì che le somme corrisposte non costituiscano reddito imponibile per i beneficiari a prescindere dalle modalità di corresponsione.
Ciò che conta è la natura dell’obbligazione alla sua base e, dunque, la sussistenza del nesso causale con l’evento dannoso (morte o invalidità permanente). Se essa nasce come indennità risarcitoria per un evento dannoso (la morte del lavoratore), allora si applica il regime di cui all’art. 6, co. 2, Tuir. A conferma di questa conclusione viene invocata la circolare n. 55/1999, la quale stabilisce che le prestazioni erogate a titolo risarcitorio per morte o invalidità permanente non sono assoggettabili a tassazione.

