Ritorsivo il licenziamento irrogato al dipendente in ragione di una sua deposizione a sfavore del datore di lavoro, ritenuta non attendibile dal giudice.
Nota a Trib. Nocera Inferiore 20 novembre 2025 R.G. n. 3590/2025
Alfonso Tagliamonte
Qualora, nel corso di un giudizio, non sia dimostrata la coscienza e volontà del lavoratore di deporre, ovvero l’elemento soggettivo del dolo, non si può escludere che il prestatore abbia riferito in buona fede quanto effettivamente rientrava nei suoi ricordi, specialmente in considerazione del fatto che la deposizione riguardava eventi avvenuti circa due anni prima. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato nullo in quanto ritorsivo il licenziamento, motivato dalla testimonianza ritenuta falsa. Ciò, sul presupposto che non sussisteva una giusta causa di licenziamento disciplinare, che era stato “irrogato dalla datrice al solo scopo di punire un proprio dipendente per aver deposto quale teste a sfavore della propria posizione e quale illegittima reazione a detta narrazione, ritenuta illegittimamente come una vera e propria insubordinazione”.
Secondo i giudici, infatti, nel giudizio sulla falsità della testimonianza, occorre valutare in primis la corrispondenza tra ciò che si è deposto e ciò che si è percepito, “sicché l’accertamento non deve riguardare la differenza tra quello che il teste depone e la realtà oggettiva, ma tra la deposizione e quello che il testimone conosce e ricorda. Su questo dato oggettivo si innesta la verifica dell’elemento soggettivo, costituito dal semplice dolo generico, che tuttavia richiede la coscienza e volontà di deporre in difformità dal vero (cfr. ex pluribus Cass. pen. 37482/2014). È, pertanto, irrilevante accertare la difformità della dichiarazione resa dal teste rispetto alla realtà risultante dal processo o da altri processi, dovendosi, necessariamente, dimostrare la consapevolezza dell’incolpato nel rendere una falsa deposizione, potendo il soggetto incappare in un falso ricordo o in una falsa rappresentazione della realtà”.
Trib. Nocera Inferiore 20 novembre 2025 R.G. n. 3590/2025

