Non è ammissibile, a seguito del riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, chiedere la neutralizzazione delle settimane meno retribuite dell’ultimo quinquennio lavorativo nonché la possibilità di utilizzare integralmente le 791 settimane rivalutate per incrementare la quota A della pensione. La rivalutazione prevista per l’esposizione all’amianto consente solo di accelerare il raggiungimento della massima anzianità utile, ma non di superare il limite legale delle 2080 settimane né di utilizzarla per incrementare la misura della pensione, anche attraverso la “neutralizzazione” delle settimane a retribuzione ridotta. In questo senso, si è espressa la Corte di Cassazione (ord. 3 dicembre 2025, n. 31559), secondo cui è “ininfluente la circostanza che i contributi di lavoro dipendente risultino incrementati – ovvero siano incrementabili – per effetto della rivalutazione prevista dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, a favore dei lavoratori esposti per oltre un decennio all’amianto, giacché il beneficio connesso a tale pregressa esposizione assolve solo la funzione di agevolare il conseguimento della pensione ed è, quindi, ottenibile solo da coloro che non abbiano raggiunto il massimo di prestazione conseguibile, ossia le 2080 settimane (quaranta anni) di contribuzione.

L’assicurato, in pratica, non può, avvalendosi della normativa sull’esposizione ad amianto, ricercare il sistema di calcolo più vantaggioso per sé e, dunque, chiedere di applicare il principio della neutralizzazione in modo da escludere i periodi contributivi degli anni 2002, 2003 e 2004, per lui meno favorevoli, e da concentrare tutti i periodi ricollegati alla detta esposizione nella quota A, così riducendo al minimo la quota B” (v. anche Cass. n. 528/2023).

 F. A.

Beneficio amianto, calcolo della pensione e neutralizzazione
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