L’aspettativa non retribuita non preclude l’accesso al beneficio fiscale, poiché la nuova disciplina valorizza il requisito della residenza estera e ammette la continuità lavorativa, seppur con requisiti di permanenza rafforzati.
Nota a AdE Risp. 23 dicembre 2025, n. 317
Ludovica Scarselli
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta in oggetto, si è pronunciata in merito all’accesso al nuovo regime agevolativo per i lavoratori c.d. impatriati di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, nel caso specifico di un rientro in Italia di un lavoratore a seguito di un periodo di aspettativa non retribuita.
In termini generali, il nuovo regime prevede che i redditi di lavoro prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza dal 2024 concorrano alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50%, entro un limite annuo di 600.000 euro. L’agevolazione è subordinata al possesso di requisiti di elevata qualificazione, alla permanenza fiscale in Italia e al non essere stati residenti nel territorio dello Stato nei tre periodi d’imposta precedenti il rientro.
Il dubbio alla base della Risposta n. 317/2025 riguardava la possibilità per un contribuente, che dal 2001 lavorava come dipendente a tempo indeterminato di una banca italiana, di beneficiare del regime agevolativo nonostante le seguenti circostanze:
- nel 2018 aveva fruito di un periodo di aspettativa non retribuita per svolgere un incarico all’estero, con trasferimento della residenza e iscrizione all’AIRE;
- a maggio 2024, terminata l’aspettativa e l’incarico estero, il lavoratore era rientrato in Italia riprendendo servizio presso la medesima banca.
L’istante chiedeva se il rientro presso lo stesso datore di lavoro a seguito di aspettativa configurasse un ostacolo, alla luce della prassi precedente (Circolare 33/E/2020) che in simili ipotesi precludeva il godimento del beneficio.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, nella nuova formulazione della norma, l’aspettativa non rappresenti più una causa di esclusione. A differenza del regime precedente, la disciplina attuale ammette esplicitamente i contribuenti al godimento del regime agevolativo anche in casi di “continuità” lavorativa, ovvero quando il lavoratore presta attività in Italia per lo stesso soggetto (o gruppo) presso cui era impiegato all’estero o prima dell’espatrio. Tuttavia, in presenza di tale continuità, la norma prevede un allungamento del periodo minimo di permanenza all’estero:
- 6 periodi d’imposta, se il lavoratore non era stato precedentemente impiegato in Italia dallo stesso soggetto;
- 7 periodi d’imposta, se il lavoratore era già stato impiegato in Italia presso lo stesso datore prima del trasferimento all’estero.
Nel caso di specie, l’Agenzia ha chiarito che il periodo minimo di residenza estera restava comunque tre periodi d’imposta, poiché, nonostante il regime di aspettativa con la banca italiana, il datore di lavoro estero presso cui era stata prestata attività prima del rientro era un soggetto diverso. Non essendovi coincidenza tra l’ultimo datore estero e quello attuale italiano, non scattava l’allungamento dei termini (6 o 7 anni), non avendo alcuna importanza il legame contrattuale mantenuto tramite l’aspettativa.
In conclusione, l’Agenzia ha chiarito non solo che il nuovo regime si applica anche in caso di rientro da aspettativa non retribuita, segnando una netta discontinuità rispetto alla precedente disciplina, ma anche che il contribuente può beneficiare del nuovo regime a partire dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia.

