L’indennità di buonuscita corrispondente a periodi di contribuzione volontaria è assoggettata a tassazione ordinaria

L’indennità di buonuscita liquidata al dipendente (pubblico) in occasione della cessazione del rapporto di lavoro è soggetta a tassazione ordinaria (anziché a tassazione separata) limitatamente alla quota della indennità riferibile al periodo riscattato con contributi versati volontariamente dal solo lavoratore.